Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 06016/2023 del 28/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal conferimento, da parte di una azienda sanitaria locale, dell’incarico di direzione di una struttura complessa a un diverso dirigente medico. Il dipendente escluso ha impugnato la delibera di nomina, deducendo che la procedura era illegittima perché non erano stati pubblicati avvisi secondo la disciplina richiamata, non era stata formata una graduatoria dei candidati idonei, non era stata nominata una commissione di valutazione e non erano stati predeterminati criteri per il colloquio e per la valutazione dei curricula. In primo grado il giudice ha ritenuto illegittima la delibera e ha ordinato alla ASL di riattivare la procedura; in appello la decisione è stata riformata, con rigetto anche della domanda risarcitoria. In cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: 1) nullità/inammissibilità dell’appello per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del dirigente selezionato e del sindacato intervenuto in primo grado; 2) violazione della disciplina contrattuale e normativa sulle nomine dirigenziali sanitarie, per avere la Corte d’appello escluso l’illegittimità della procedura; 3) violazione dei doveri di correttezza e buona fede per non avere riconosciuto il danno da perdita di chance e la differenza retributiva tra il trattamento percepito e quello che sarebbe spettato, oltre al pregiudizio derivante dalla successiva attribuzione ad altro incarico al dirigente prescelto. La Corte di cassazione ha esaminato prioritariamente il terzo motivo e lo ha rigettato, ritenendo non dimostrata una concreta ed effettiva occasione professionale perduta e rilevando che il danno da chance non coincide con le retribuzioni non percepite; ha inoltre osservato che la voce di danno relativa alla successiva nomina del controinteressato non risultava ritualmente devoluta e, comunque, la valutazione del nesso tra la procedura illegittima e le conseguenze ulteriori è rimessa al giudice di merito. Ha poi rigettato il primo motivo, affermando che il litisconsorzio necessario nei giudizi relativi a procedure selettive sussiste quando si chiede una riedizione della procedura o una modifica dell’esito selettivo, ma non quando il bene della vita sia venuto meno prima dell’appello: poiché la struttura complessa era stata soppressa, non era più possibile assegnare l’incarico o rinnovare la procedura, restando solo la domanda risarcitoria, da trattare tra il dipendente e la ASL. Il secondo motivo non è stato esaminato perché, anche se fondato, non avrebbe potuto condurre all’accoglimento del ricorso. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato se dovuto.

La decisione

La Corte ha confermato la sentenza d’appello che aveva accolto il gravame della ASL e rigettato l’appello incidentale del dipendente, escludendo sia la nullità dell’appello per difetto di contraddittorio sia il diritto al risarcimento del danno. In particolare, ha affermato che, essendo stata soppressa la struttura complessa prima del giudizio di appello, non era più necessario chiamare in causa il dirigente originariamente selezionato, perché era venuto meno il petitum di riedizione della procedura e restava solo la domanda risarcitoria nei confronti della ASL. Ha inoltre negato la prova di una concreta perdita di chance professionalmente apprezzabile e ha ritenuto non decisiva, ai fini del ricorso, la censura sulla legittimità della procedura di conferimento. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 102 c.p.c.

    Richiamato in relazione al litisconsorzio necessario; la Corte esclude che, in appello, fosse ancora necessaria la partecipazione del controinteressato una volta venuto meno il bene della vita oggetto della selezione.

  • art. 331 c.p.c.

    Richiamato per il tema dell’integrazione del contraddittorio; non è dovuta quando l’originaria inscindibilità della causa è cessata prima dell’impugnazione.

  • art. 276 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione prioritaria della questione più liquida.

  • art. 1175 c.c.

    Invocato dal ricorrente per dedurre violazione dei doveri di correttezza nella procedura di nomina.

  • art. 1375 c.c.

    Invocato dal ricorrente per dedurre violazione della buona fede nell’esecuzione del rapporto/gestione della procedura selettiva.

  • art. 1223 c.c.

    Usato dalla Corte per affermare che, nella quantificazione del danno da perdita di chance, rilevano le conseguenze immediate e dirette della condotta anche se connesse a procedimenti successivi.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.

  • art. 29 CCNL area dirigenza medica

    Invocato dal ricorrente come parametro della procedura di conferimento dell’incarico dirigenziale; la Corte non ne esamina nel merito la violazione perché la censura diviene assorbita.

  • d.P.R. n. 484 del 1997

    Richiamato dal ricorrente quale disciplina delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali sanitari.

  • d.lgs. n. 502 del 1992

    Richiamato dal ricorrente quale cornice normativa del servizio sanitario e degli incarichi dirigenziali.

  • L. n. 228 del 2012

    Richiamata in relazione al raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nei giudizi relativi a procedure selettive pubbliche o para-concorsuali, il litisconsorzio necessario con i soggetti partecipanti opera quando la parte pretermessa chiede la riedizione della procedura o un risultato incompatibile con l’esito già conseguito da altri concorrenti; se invece la domanda è limitata al risarcimento del danno, il contraddittorio può essere ristretto ai soli soggetti contro i quali il pregiudizio è fatto valere.
  • Qualora il bene della vita oggetto della procedura selettiva venga meno in modo definitivo prima dell’appello, l’originaria inscindibilità della causa cessa e non è più necessario integrare il contraddittorio nei confronti del controinteressato che aveva partecipato al primo grado.
  • Il danno da perdita di chance richiede la prova di una concreta e attuale occasione perduta: non è sufficiente allegare la mera differenza tra la retribuzione percepita e quella potenzialmente conseguibile.
  • La perdita di chance è un danno patrimoniale autonomo, da liquidarsi equitativamente anche mediante parametri retributivi, ma sempre in relazione alla probabilità effettiva di conseguire il risultato e alla concreta dimostrazione del nesso tra condotta illegittima e occasione perduta.
  • Nella quantificazione del danno da illegittima procedura di nomina possono rilevare anche conseguenze successive collegate alla condotta originaria, ma la selezione delle voci risarcibili e la valutazione del loro nesso causale sono rimesse al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se adeguatamente motivate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAltre ipotesi pubblico impiegoResponsabilità precontrattuale
RamiProcesso civileLavoroResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.