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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06010/2023 del 28/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a una dirigente medico, responsabile di struttura complessa presso l’azienda sanitaria locale, all’esito di un procedimento disciplinare avviato in relazione a fatti emersi in un procedimento penale concernente ipotesi di peculato, truffa e falso. In primo grado, in sede di opposizione ex L. n. 92/2012, il Tribunale aveva dichiarato illegittimo il licenziamento, ritenendo tardivo il nuovo procedimento disciplinare rispetto alla conoscenza dei fatti già acquisita dall’amministrazione nel giugno 2015 e ravvisando la violazione degli artt. 55-bis e 55-ter d.lgs. n. 165/2001. La Corte d’appello di Genova, invece, aveva riformato la decisione: aveva escluso che il decreto di perquisizione, per la sua genericità, integrasse la "notizia di infrazione" idonea a far decorrere i termini decadenziali; aveva individuato il dies a quo nella successiva ricezione, il 22 dicembre 2015, dell’ordinanza del GIP contenente la descrizione dettagliata dei fatti e delle fonti di prova; e aveva ritenuto legittima la riattivazione del procedimento disciplinare, anche mediante nuova contestazione, nel rispetto dei termini dell’art. 55-bis. In Cassazione la lavoratrice ha proposto due motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 55-bis d.lgs. n. 165/2001, per errata individuazione del momento iniziale del termine per avviare il procedimento disciplinare; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 55-ter d.lgs. n. 165/2001, per avere la Corte territoriale escluso che l’amministrazione dovesse riattivare il procedimento sospeso e abbia invece ritenuto legittima una nuova contestazione. La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei due motivi perché ha accolto l’eccezione della controricorrente sulla tardività del ricorso per cassazione: ha applicato il termine breve speciale previsto dal rito Fornero, decorrente dalla comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria, rilevando che la sentenza d’appello era stata comunicata via PEC con allegato il testo integrale il 21 maggio 2021 e che la ricorrente non aveva fornito prova contraria circa l’asserita mancata ricezione integrale. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e con attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché tardivo. Ha ritenuto provata, tramite certificazione di cancelleria e attestazione PEC, la comunicazione della sentenza d’appello con trasmissione del testo integrale al difensore della parte ricorrente, con conseguente decorrenza del termine breve ex L. n. 92/2012. Ha quindi confermato, per effetto dell’inammissibilità, la decisione della Corte d’appello favorevole all’azienda sanitaria, condannando la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dando atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • L. n. 92/2012, art. 1, comma 58

    richiamato per il termine di reclamo nel rito Fornero e per la logica speciale di decorrenza dei termini legata alla comunicazione del provvedimento

  • L. n. 92/2012, art. 1, comma 62

    interpretato come previsione speciale che fa decorrere il termine per il ricorso per cassazione dalla comunicazione del provvedimento effettuata dalla cancelleria

  • d.lgs. n. 165/2001, art. 55-bis

    richiamato come norma sui termini decadenziali per la contestazione e la conclusione del procedimento disciplinare e sul dies a quo della "notizia" dell’infrazione

  • d.lgs. n. 165/2001, art. 55-ter

    richiamato in relazione alla sospensione e riattivazione del procedimento disciplinare in pendenza del processo penale e al rapporto tra riattivazione e nuova contestazione

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    base formale dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 133, comma 2, c.p.c.

    "la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c."

    considerato norma del regime generale che non deroga alla disciplina speciale del rito Fornero

  • art. 325 c.p.c.

    richiamato come parametro del regime generale delle impugnazioni, non applicabile in deroga alla disciplina speciale del rito Fornero

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato come termine lungo del sistema processuale ordinario, non prevalente sulla disciplina speciale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per i presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • L. n. 92/2012, art. 1, comma 62

    considerato poi abrogato dal d.lgs. n. 149/2022 con effetto dal 30 giugno 2023, dato segnalato dalla Corte in via ricognitiva

Massime di principio

  • Nel rito Fornero, il termine breve per il ricorso per cassazione decorre dalla comunicazione del provvedimento effettuata dalla cancelleria, essendo questa una disciplina speciale che deroga al regime ordinario delle impugnazioni.
  • La comunicazione della sentenza è idonea a far decorrere il termine solo se trasmette al difensore il testo integrale del provvedimento; un mero avviso di deposito o una comunicazione parziale non sono sufficienti.
  • Quando la cancelleria attesta l’invio via PEC della sentenza integrale e la relativa consegna all’indirizzo del difensore, la parte che contesti la decorrenza del termine deve fornire prova concreta della mancata ricezione integrale per causa non imputabile a sé.
  • Nel procedimento disciplinare dei dipendenti pubblici, la decorrenza dei termini di cui all’art. 55-bis d.lgs. n. 165/2001 va collegata alla conoscenza sufficientemente circostanziata dei fatti costituenti infrazione, non a una notizia generica priva di adeguata specificità.
  • La sospensione del procedimento disciplinare per la pendenza del processo penale e la sua successiva riattivazione rientrano nell’autonomia tendenziale tra i due procedimenti; la riattivazione può avvenire nei limiti e nei termini previsti dalla legge.
  • Se il ricorso per cassazione è proposto oltre il termine speciale decorrente dalla comunicazione della sentenza, esso deve essere dichiarato inammissibile senza esame dei motivi di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazioneGiusta causa
IstitutiOnere della prova

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