Cassazione Civile, Ordinanza n. 33649/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione a un estratto di ruolo rilasciato dall'agente della riscossione, relativo ad avvisi di addebito riferiti a pretese contributive. Il giudice di primo grado aveva rigettato l'opposizione; la corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo sussistente un interesse ad agire perché il contribuente aveva dedotto la prescrizione quinquennale delle somme pretese. In cassazione il ricorrente principale ha articolato cinque motivi: il primo sulla legittimazione della difesa dell'agente della riscossione; il secondo sulla motivazione e sul disconoscimento di copie; il terzo e il quarto su notificazione degli atti e relativa disciplina; il quinto sulla prescrizione ex legge n. 335/1995. L'agente della riscossione ha proposto ricorso incidentale condizionato, sostenendo il difetto di interesse ad agire e quindi l'inammissibilità/improponibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo. La Corte ha esaminato prioritariamente il ricorso incidentale, poiché attinente alla proponibilità stessa dell'azione, e ha rilevato che la sola deduzione della prescrizione quinquennale non rientra tra i casi tassativi che, ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, consentono l'autonoma impugnazione dell'estratto di ruolo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso incidentale condizionato dell'agente della riscossione, ha dichiarato assorbiti i motivi del ricorso principale e ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio, affermando che l'azione non poteva essere proposta per carenza di interesse ad agire. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell'intero processo, valorizzando il fatto che lo ius superveniens dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 è entrato in vigore dopo l'introduzione della lite.
Norme richiamate
richiamato solo nel primo motivo come norma asseritamente violata, senza che la Corte ne faccia applicazione decisiva ai fini della soluzione
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato nel secondo motivo come parametro della dedotta nullità/motivazione della sentenza
richiamato nel secondo motivo in relazione all'obbligo di motivazione
richiamati nel secondo motivo sul disconoscimento di conformità delle copie agli originali
artt. 139, 140, 148 e 160 c.p.c.
richiamati nei motivi terzo e quarto in tema di notificazione degli atti
art. 7 della legge n. 890/1982
richiamato nei motivi terzo e quarto sulla notificazione a mezzo posta degli atti
richiamato nei motivi terzo e quarto sulla notificazione degli atti della riscossione
richiamato nei motivi terzo e quarto in tema di modalità di notificazione
art. 3, commi 9 e 10, legge n. 335/1995
richiamato nel quinto motivo in relazione alla prescrizione quinquennale delle contribuzioni
richiamato nel ricorso incidentale per contestare la sussistenza dell'interesse ad agire
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
norma centrale: prevede tassativamente i casi in cui è consentita l'autonoma impugnazione dell'estratto di ruolo; la Corte afferma che la sola deduzione della prescrizione quinquennale non basta a integrare l'interesse ad agire
art. 3-bis d.l. n. 146/2021 conv. in l. n. 215/2021
norma introduttiva dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, applicabile anche ai processi pendenti secondo la giurisprudenza richiamata
richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza
art. 382, comma 2, ultimo periodo, c.p.c.
base della cassazione senza rinvio quando la domanda non poteva essere proposta
richiamato nel passaggio sulle modalità di dimostrazione dell'interesse ad agire in cassazione nei processi pendenti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato დამატivo a carico del ricorrente principale
Massime di principio
- L'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 individua in modo tassativo i casi in cui l'estratto di ruolo è autonomamente impugnabile: fuori da tali ipotesi non sussiste, di per sé, un interesse ad agire.
- La mera deduzione della prescrizione del credito iscritto a ruolo, quando non accompagnata dalla deduzione di uno dei casi tipizzati dalla norma, non consente l'autonoma impugnazione dell'estratto di ruolo.
- L'interesse ad agire è una condizione dell'azione con natura dinamica, suscettibile di essere verificata anche alla luce di ius superveniens intervenuto nel corso del giudizio.
- Quando manca ab origine la proponibilità della domanda per difetto di interesse ad agire, la Corte può cassare senza rinvio dichiarando che l'azione non poteva essere proposta.
- In presenza di una questione pregiudiziale idonea a definire il giudizio, il ricorso incidentale può essere esaminato prioritariamente rispetto al ricorso principale in applicazione della ragione più liquida.
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