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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33649/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione a un estratto di ruolo rilasciato dall'agente della riscossione, relativo ad avvisi di addebito riferiti a pretese contributive. Il giudice di primo grado aveva rigettato l'opposizione; la corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo sussistente un interesse ad agire perché il contribuente aveva dedotto la prescrizione quinquennale delle somme pretese. In cassazione il ricorrente principale ha articolato cinque motivi: il primo sulla legittimazione della difesa dell'agente della riscossione; il secondo sulla motivazione e sul disconoscimento di copie; il terzo e il quarto su notificazione degli atti e relativa disciplina; il quinto sulla prescrizione ex legge n. 335/1995. L'agente della riscossione ha proposto ricorso incidentale condizionato, sostenendo il difetto di interesse ad agire e quindi l'inammissibilità/improponibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo. La Corte ha esaminato prioritariamente il ricorso incidentale, poiché attinente alla proponibilità stessa dell'azione, e ha rilevato che la sola deduzione della prescrizione quinquennale non rientra tra i casi tassativi che, ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, consentono l'autonoma impugnazione dell'estratto di ruolo.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso incidentale condizionato dell'agente della riscossione, ha dichiarato assorbiti i motivi del ricorso principale e ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio, affermando che l'azione non poteva essere proposta per carenza di interesse ad agire. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell'intero processo, valorizzando il fatto che lo ius superveniens dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 è entrato in vigore dopo l'introduzione della lite.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 individua in modo tassativo i casi in cui l'estratto di ruolo è autonomamente impugnabile: fuori da tali ipotesi non sussiste, di per sé, un interesse ad agire.
  • La mera deduzione della prescrizione del credito iscritto a ruolo, quando non accompagnata dalla deduzione di uno dei casi tipizzati dalla norma, non consente l'autonoma impugnazione dell'estratto di ruolo.
  • L'interesse ad agire è una condizione dell'azione con natura dinamica, suscettibile di essere verificata anche alla luce di ius superveniens intervenuto nel corso del giudizio.
  • Quando manca ab origine la proponibilità della domanda per difetto di interesse ad agire, la Corte può cassare senza rinvio dichiarando che l'azione non poteva essere proposta.
  • In presenza di una questione pregiudiziale idonea a definire il giudizio, il ricorso incidentale può essere esaminato prioritariamente rispetto al ricorso principale in applicazione della ragione più liquida.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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