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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33496/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal lungo impiego di una lavoratrice presso il Ministero dell'interno in attività connesse alla gestione delle pratiche di immigrazione. In una prima fase la prestazione era stata resa mediante contratti interinali e di somministrazione, ritenuti nulli per carenze formali; in una fase successiva la lavoratrice era stata assunta a tempo determinato a seguito di procedura concorsuale riservata e poi stabilizzata a tempo indeterminato nel 2017. In giudizio la lavoratrice aveva chiesto: il riconoscimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine (c.d. danno comunitario), il riconoscimento dell'inquadramento/progressione economica maturata in precedenza, la ricostruzione della carriera e il risarcimento per perdita di chance. In Cassazione ha censurato la sentenza di appello con sei motivi: 1) violazione dell'art. 36 d.lgs. 165/2001 e della clausola 5 della direttiva 1999/70/CE, per avere la Corte territoriale escluso il danno comunitario sulla base della stabilizzazione, che secondo la ricorrente sarebbe derivata da una procedura concorsuale e non da un reinserimento automatico; 2) violazione di norme sul lavoro somministrato e sul pubblico impiego, sostenendo che i rapporti interinali nulli dovessero essere riqualificati come contratti a termine con conservazione dell'inquadramento B3 e con effetti su anzianità e progressioni; 3) omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente, per non avere la Corte considerato le mansioni svolte e le relative declaratorie contrattuali; 4) analogo vizio motivazionale quanto alla dedotta rilevanza dell'anzianità ai fini della progressione; 5) violazione dell'art. 36 d.lgs. 165/2001, dell'art. 6 d.lgs. 368/2001 e della clausola 4 della direttiva 1999/70/CE, sostenendo che i lavoratori a termine non possano essere esclusi dalle progressioni economiche; 6) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda subordinata di riconoscimento di una diversa posizione economica.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sul danno comunitario, affermando che la stabilizzazione può escludere il risarcimento solo quando costituisca una misura certa, effettiva e causalmente ricollegata alla reiterazione abusiva dei rapporti a termine; nella specie la Corte territoriale aveva accertato che l'assunzione a tempo indeterminato era avvenuta proprio in ragione del pregresso servizio prestato e senza ulteriore concorso, sicché essa valeva come misura riparatoria idonea a "cancellare l'illecito". Ha poi escluso che i precedenti rapporti interinali e di somministrazione nulli si trasformassero in un contratto a termine legittimo con la P.A.: nel pubblico impiego non opera la conversione, e tali prestazioni restano rapporti di fatto tutelati dall'art. 2126 c.c. Ha inoltre osservato che la partecipazione al concorso del 2007 introduceva una cesura rispetto ai precedenti rapporti di fatto e che, non essendo stata specificamente impugnata la procedura concorsuale né dedotti in modo circostanziato i diritti rivendicati, non poteva riconoscersi un diritto automatico a mantenere l'inquadramento B3 o a ottenere le progressioni. I motivi sull'omesso esame e sulla motivazione sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificità e per la regola della "doppia conforme"; i motivi su progressioni economiche e posizione economica sono stati parimenti dichiarati inammissibili perché nuovi/generici e perché la domanda di partecipazione alla progressione non risultava proposta in sede amministrativa o comunque adeguatamente dedotta. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.c.

    la riunione è necessaria solo per impugnazioni separate contro la medesima sentenza; non ricorre quando i giudizi sono autonomi e riguardano sentenze diverse.

  • artt. 175 e 127 c.p.c.

    il giudice deve evitare attività processuali non giustificate che ostacolino la ragionevole durata del processo.

  • art. 111 Cost.

    richiama il principio della ragionevole durata del processo come parametro per negare la riunione richiesta.

  • art. 36 d.lgs. 165/2001

    è evocato dalla ricorrente per sostenere il diritto al risarcimento da abusiva reiterazione del lavoro a termine nel pubblico impiego.

  • clausola 5 direttiva 1999/70/CE

    viene richiamata in relazione alla tutela contro l'abuso del contratto a termine e al danno eurounitario.

  • art. 4, comma 9-ter, d.l. 101/2013

    è valorizzato come base della procedura riservata e della proroga dei contratti in attesa della stabilizzazione del personale dell'interno.

  • art. 20 d.lgs. 75/2017

    è richiamato quale disciplina generale della stabilizzazione nel triennio 2018-2020 del personale a tempo determinato in possesso dei requisiti.

  • art. 1, comma 302, L. 205/2017

    è citato per la specifica autorizzazione alla stabilizzazione del personale del Ministero dell'interno nel rispetto dei requisiti di legge.

  • art. 2126 c.c.

    le prestazioni lavorative rese in forza di rapporti nulli con la P.A. sono trattate come rapporto di fatto, con diritto alla retribuzione e alle tutele economiche previste, senza conversione del rapporto.

  • art. 1344 c.c.

    è invocato dalla ricorrente per prospettare frode alla legge nel bando e nei contratti successivi.

  • art. 86 d.lgs. 276/2003

    è richiamato dalla ricorrente nel tentativo di applicare la disciplina della somministrazione e della nullità del rapporto.

  • artt. 2, 45 e 52 d.lgs. 165/2001

    sono richiamati dalla ricorrente per sostenere l'applicazione della disciplina del pubblico impiego contrattualizzato e il diritto all'inquadramento/progressione.

  • art. 97 Cost.

    è evocato in relazione all'accesso al pubblico impiego e alla legittimità della procedura selettiva.

  • art. 10 CCNL 2006-2009 comparto ministeri

    è richiamato per sostenere la tesi dell'inquadramento rivendicato dalla lavoratrice.

  • art. 6 d.lgs. 368/2001

    è richiamato per il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato comparabili.

  • art. 1418 c.c.

    è invocato dalla ricorrente per sostenere la nullità del successivo contratto a termine.

  • art. 1492 c.c.

    è richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'eventuale nullità non dovrebbe travolgere l'intero atto e incidere sulla continuità del rapporto.

  • art. 366 c.p.c.

    è richiamato implicitamente nel rilievo di inammissibilità per difetto di specificità e per mancata circostanziata devoluzione delle questioni.

  • art. 348-ter c.p.c.

    consente di dichiarare inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio di omesso esame del fatto decisivo non è deducibile in presenza di doppia conforme, se non nei limiti del minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per la motivazione sintetica e per il rinvio alla giurisprudenza consolidata.

  • art. 112 c.p.c.

    è invocato per omessa pronuncia sulla domanda subordinata di riconoscimento di una diversa posizione economica.

  • art. 45 TFUE

    è richiamato dalla ricorrente in relazione al principio di non discriminazione dei lavoratori a termine.

  • Direttiva 1999/70/CE

    è richiamata soprattutto attraverso le clausole 4 e 5 per il divieto di disparità di trattamento e per la tutela contro l'abuso dei contratti a termine.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, la nullità dei contratti di somministrazione o l'illegittimità della reiterazione dei rapporti non comporta la conversione automatica del rapporto in un diverso contratto valido con l'amministrazione utilizzatrice; le prestazioni restano di fatto e sono tutelate, quanto al profilo economico, dall'art. 2126 c.c.
  • La stabilizzazione può escludere il risarcimento del danno da abusiva reiterazione del lavoro a termine solo quando sia una misura certa, effettiva e causalmente collegata ai precedenti rapporti precari; non basta una mera chance o possibilità di futura assunzione.
  • La clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato vieta trattamenti meno favorevoli dei lavoratori a termine rispetto ai comparabili a tempo indeterminato, ma l'applicazione concreta richiede l'allegazione puntuale della disparità e del diritto specifico invocato; non ogni rivendicazione generica di anzianità o progressione è automaticamente accoglibile.
  • Quando la progressione economica o la partecipazione a una selezione presuppone una specifica domanda o iniziativa del dipendente, la mancata proposizione di tale domanda può escludere l'insorgenza del diritto a impugnare l'esclusione o a ottenere il beneficio richiesto.
  • In sede di legittimità, il vizio di omesso esame è inammissibile se non viene individuato con precisione il fatto storico decisivo asseritamente trascurato; inoltre, in presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile nei limiti ordinari.
  • La stabilizzazione del personale precario del Ministero dell'interno, prevista da discipline speciali e da procedure riservate, può costituire una misura riparatoria idonea a neutralizzare l'abuso del termine quando derivi direttamente dalla precedente sequenza di rapporti precari e non da una mera aspettativa.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineAppelloRicorso per cassazioneSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieLicenziamento
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

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