Cassazione Civile, Ordinanza n. 33458/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un accordo sindacale del 16/10/2013 relativo a un piano di incentivo all'esodo del personale di una società datrice di lavoro. Il lavoratore aveva agito chiedendo il risarcimento del danno assumendo l'inefficacia dell'accordo per mancato raggiungimento della soglia minima di adesioni prevista dall'art. 17 dell'accordo, sostenendo che il quorum dovesse essere calcolato solo sul terzo step del piano e che, per tale ragione, l'accordo non fosse efficace. In appello la società ha ottenuto la riforma della decisione di primo grado con rigetto della domanda risarcitoria; il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi, deducendo: 1) violazione degli artt. 437 c.p.c., 228 e 229 c.c. per asserito novum in appello sulla volontà espressa a verbale dalla società; 2) violazione degli artt. 1362 ss. c.c. e 1355 c.c. per l'interpretazione dell'art. 17 dell'accordo alla luce della dichiarazione datoriale, ritenuta condizione meramente potestativa e nulla; 3) violazione degli artt. 1362 c.c., 1355 c.c., 115 e 116 c.p.c., 2697 c.c., 437 c.p.c., 210 e 213 c.p.c. per l'interpretazione del quorum riferita all'intero piano e per la mancata acquisizione d'ufficio del LUL; 4) omessa delibazione del risarcimento del danno; 5) violazione degli artt. 1362 ss. c.c. e delle clausole del contratto integrativo aziendale sulla nozione di "grado"; 6) violazione dell'art. 91 c.p.c. sulle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi: il primo perché non coglieva la ratio decidendi, essendo la decisione d'appello fondata sul raggiungimento del quorum e sulla regolarità della procedura; il secondo perché la censura sulla condizione meramente potestativa era comunque superata dalla autonoma ragione del raggiungimento della soglia e, in ogni caso, la clausola non era stata reputata nulla; il terzo perché la Corte di merito aveva correttamente interpretato l'accordo come unitario, conteggiando tutte le adesioni al piano del 2013, e non vi era violazione delle regole sull'onere della prova o sull'uso delle prove; il quarto perché, respinta la domanda risarcitoria, la censura era ultronea; il quinto perché si risolveva in una mera contrapposizione interpretativa sul contratto integrativo; il sesto perché conseguiva al rigetto degli altri motivi. La sentenza impugnata è stata quindi confermata, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
vengono richiamati i limiti del sindacato di legittimità, che non consente una semplice rivalutazione del merito o la contrapposizione di una diversa lettura del contratto rispetto a quella del giudice di merito
art. 437 c.p.c.
la dedotta novità della questione in appello non è stata ritenuta decisiva rispetto alla ratio della sentenza
artt. 228 e 229 c.c.
richiamati dalla parte ricorrente in relazione alla pretesa dichiarazione confessoria, ma la Corte esclude che vi fosse una confessione rilevante
artt. 1362 ss. c.c.
l'interpretazione dell'accordo collettivo aziendale è riservata al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o motivazione non adeguata, non per mera diversa lettura
art. 1355 c.c.
il divieto di condizione meramente potestativa riguarda la condizione sospensiva e non quella risolutiva; inoltre la clausola era posta nell'interesse dell'azienda
artt. 115 e 116 c.p.c.
non sono violate per la sola contestazione della valutazione del materiale istruttorio; la violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte o disconosce prove legali
art. 2697 c.c.
non vi è violazione dell'onere della prova quando il fatto controverso risulta comunque accertato secondo la corretta interpretazione dell'accordo
art. 210 c.p.c.
richiamato dalla parte ricorrente per chiedere ordine di esibizione, ma la Corte non ravvisa un dovere del giudice in tal senso nel caso di specie
art. 213 c.p.c.
richiamato dalla parte ricorrente per l'acquisizione di documenti, senza che ciò incida sull'esito
art. 91 c.p.c.
la condanna alle spese segue la soccombenza; il motivo sulle spese è assorbito dal rigetto del ricorso
art. 13, comma 1 bis, d.p.r. n. 115/2002
viene dato atto della debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2000
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nell'interpretazione di un accordo sindacale aziendale, il giudice deve privilegiare il significato letterale e sistematico delle clausole e può leggere la disciplina come un piano unitario quando dal testo e dal contesto emerge una procedura complessiva, non frazionata in singoli step autonomi.
- In cassazione non è consentito sostituire la propria lettura del contratto o del materiale probatorio a quella del giudice di merito: la censura è ammissibile solo se si denunciano specifiche violazioni dei canoni legali di interpretazione o un vizio motivazionale rilevante.
- La violazione dell'art. 115 e 116 c.p.c. non si configura per la sola contestazione dell'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito, ma soltanto quando la decisione sia fondata su prove non introdotte dalle parti, su prove legali mal valutate o su elementi considerati come prova piena senza apprezzamento critico.
- La doglianza sulla violazione dell'onere della prova è infondata se il fatto contestato risulta accertato attraverso una corretta lettura dell'accordo e del relativo contesto documentale.
- La clausola che riserva a una parte la facoltà di non dare esecuzione all'accordo in caso di mancato raggiungimento di una soglia minima di adesioni non è necessariamente nulla per condizione meramente potestativa, soprattutto se opera nell'interesse dell'impresa e la sua eventuale attivazione comporta costi e valutazioni organizzative.
- Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a sorreggerla, la censura che non intacca una di esse è inammissibile per difetto di interesse.
- La censura che investe il capo sulle spese di lite è normalmente conseguenza dell'esito complessivo del ricorso e resta assorbita in caso di rigetto integrale.
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