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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33434/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente avvenuta il 31.10.2008 a seguito di licenziamento per riduzione di personale e messa in mobilità. In sede di conciliazione e sulla base di un accordo sindacale del 2007, la datrice di lavoro aveva previsto che, nel caso di modifiche normative con slittamento della data di pensionamento, sarebbe stata corrisposta fino a tale data una somma calcolata come differenza tra l'80% dell'ultima retribuzione globale e l'importo lordo dell'indennità di mobilità erogata dall'INPS. Successivamente sopravvennero modifiche legislative in materia pensionistica (art. 24 d.l. 201/2011 conv. in l. 214/2011; art. 6, comma 2-ter, d.l. 216/2011 conv. in l. 14/2012; art. 22, comma 1, l. 135/2012) e la data di pensionamento del lavoratore slittò dall'1.4.2012 all'1.1.2013, con effettivo pensionamento nel febbraio 2013. Il lavoratore agì per ottenere dalla società € 8.006,22 oltre accessori, sostenendo che la società avesse violato l'accordo obbligandosi a coprire la maggiore durata della mobilità. La Corte d'appello aveva però ritenuto decisivo che il lavoratore, pur rientrando nella platea dei possibili beneficiari della salvaguardia pensionistica, non avesse presentato la domanda necessaria per conservarsi la decorrenza più favorevole, sicché il mancato conseguimento dei ratei pensionistici non era imputabile alla società. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c., deducendo: (a) che non avrebbe potuto comunque rientrare nella seconda salvaguardia ex art. 22 l. 135/2012 perché il suo rapporto era cessato nel 2008 e non entro il 31.12.2011; (b) che, comunque, alla scadenza del termine per presentare la domanda egli aveva già maturato il diritto alla pensione nel febbraio 2013, sicché la mancata istanza di salvaguardia non poteva escludere il diritto alla prestazione pattuita con la datrice di lavoro. La Suprema Corte ha ritenuto infondata la censura, chiarendo che la formula legislativa "entro il 31 dicembre 2011" comprende anche le cessazioni anteriori a tale data e che, in ogni caso, la mancata presentazione della domanda di salvaguardia impediva di imputare alla società l'inadempimento dedotto, perché con tale domanda il lavoratore avrebbe mantenuto la decorrenza pensionistica prevista (aprile 2012) e avrebbe potuto ottenere dall'INPS i ratei oggetto della domanda contro il datore di lavoro.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva escluso il diritto del lavoratore a pretendere dalla società la somma richiesta. La ratio decisiva è duplice: da un lato, il lavoratore rientrava astrattamente nella disciplina della seconda salvaguardia, poiché la norma includeva i rapporti cessati entro il 31.12.2011 anche se anteriormente; dall'altro, la mancata presentazione della domanda di accesso al beneficio, accertata nei giudizi di merito e non adeguatamente censurata, interrompeva il nesso tra la modifica normativa e l'obbligo contrattuale assunto dalla società, escludendo un suo inadempimento. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese di lite e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Viene invocato come vizio di violazione o falsa applicazione di legge; la Corte ne esclude la fondatezza perché la censura muove da una lettura errata della disciplina pensionistica invocata.

  • art. 24 d.l. 6 dicembre 2011 n. 201 conv. in L. 214/2011

    Ha introdotto nuove regole sui requisiti pensionistici, determinando lo slittamento della decorrenza per il lavoratore rispetto alla disciplina previgente.

  • art. 22, comma 1, lett. d), d.l. 95/2012 conv. in L. 135/2012

    "lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011..."

    La Corte interpreta la locuzione "entro il 31 dicembre 2011" come comprensiva anche delle cessazioni anteriori a quella data, e quindi idonea a ricomprendere il lavoratore ricorrente nella seconda salvaguardia.

  • art. 6, comma 2-ter, d.l. 29 dicembre 2011 n. 216 conv. in L. 14/2012

    "il rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011"

    La norma include, tra i possibili beneficiari della salvaguardia, anche i lavoratori cessati in data anteriore al 31.12.2011, purché in possesso degli ulteriori requisiti previsti.

  • art. 410 c.p.c.

    È richiamato dalla disciplina della salvaguardia per individuare gli accordi individuali rilevanti, anche se sottoscritti in sede conciliativa.

  • art. 411 c.p.c.

    È richiamato come disposizione idonea a qualificare gli accordi individuali rilevanti ai fini della salvaguardia pensionistica.

  • art. 412-ter c.p.c.

    È richiamato come base per gli accordi individuali inclusi nella platea dei beneficiari della salvaguardia.

  • art. 24, comma 15, d.l. 201/2011

    Costituisce il riferimento per il decreto ministeriale attuativo e per la procedura di accesso al beneficio di salvaguardia.

  • art. 24, comma 14, d.l. 201/2011

    È il beneficio di salvaguardia cui la disciplina successiva estende l'accesso a categorie ulteriori di lavoratori.

  • art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 115/2002

    Fondamento per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002

    Viene applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Quando una disposizione di salvaguardia pensionistica usa la formula "entro una certa data", essa ricomprende anche le cessazioni intervenute anteriormente a quel termine, salvo diverso e inequivoco tenore letterale.
  • Se il lavoratore avrebbe potuto conservare la decorrenza pensionistica mediante una domanda amministrativa di accesso alla salvaguardia ma non la presenta, il mancato conseguimento del trattamento non è automaticamente imputabile al datore di lavoro sulla base dell'accordo integrativo o conciliativo.
  • In presenza di un accordo che collega l'obbligo datoriale al sopravvenire di modifiche normative sulla pensione, occorre verificare non solo lo slittamento della decorrenza, ma anche l'effettivo utilizzo degli strumenti previsti dall'ordinamento per neutralizzare o contenere tale slittamento.
  • In cassazione, la censura di violazione di legge non può essere accolta se presuppone una lettura della norma contraria al suo tenore testuale e se non si confronta adeguatamente con gli accertamenti di fatto compiuti nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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