Cassazione Civile, Ordinanza n. 33454/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un accordo sindacale del 16 ottobre 2013 relativo a un piano di incentivo all’esodo del personale. Il lavoratore aveva aderito al piano e poi agito per ottenere il risarcimento del danno pari alla differenza tra l’incentivo all’esodo percepito e quanto avrebbe percepito restando in servizio fino alla pensione, assumendo che l’accordo fosse discriminatorio perché volto a espellere i dipendenti più vicini all’età pensionabile e illegittimo perché fondato su una situazione di difficoltà finanziaria dell’azienda che sarebbe stata insussistente; deduceva anche che tale situazione lo aveva indotto in errore nell’aderire all’esodo. In appello la società aveva ottenuto la riforma della decisione di primo grado, che aveva dichiarato l’inefficacia dell’accordo per mancato raggiungimento della percentuale di adesioni prevista dall’art. 17. Il ricorrente ha impugnato la sentenza d’appello con otto motivi effettivamente sviluppati: nullità per violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. per avere la Corte d’appello escluso che fosse stata proposta la domanda di inefficacia dell’accordo; violazione degli stessi articoli per avere qualificato come ultrapetizione la decisione di primo grado; omesso/erroneo esame del ricorso introduttivo; vizio motivazionale sul numero degli aderenti al piano; violazione dell’art. 437 c.p.c. e degli artt. 228 e 229 c.c. per l’asserito novum in appello sulla volontà espressa a verbale dalla società; violazione degli artt. 1362 ss. e 1355 c.c. nell’interpretazione dell’art. 17 dell’accordo come condizione meramente potestativa; violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. sull’onere della prova del numero degli aderenti e sull’ordine di esibizione; violazione degli artt. 112, 99 e 115 c.p.c. per avere la Corte d’appello riformato la statuizione sull’inefficacia della domanda di adesione al fondo; infine violazione dell’art. 91 c.p.c. sulle spese.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, affermando che la Corte d’appello aveva correttamente ricostruito il contenuto della domanda introduttiva: nel ricorso di primo grado non vi era una autonoma domanda di declaratoria di inefficacia dell’accordo per mancato raggiungimento del quorum di adesioni, ma solo un argomento a sostegno della dedotta discriminazione e illegittimità dell’accordo e della condotta datoriale. Ne è derivato che il primo giudice aveva effettivamente pronunciato oltre i limiti della domanda, e che la riforma per ultrapetizione era corretta. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coerente con la ratio decidendi e comunque irrilevante. Il quinto è stato respinto/in parte dichiarato inammissibile perché non vi era una confessione della società sul quorum e, in ogni caso, la censura non colpiva la ragione decisiva della sentenza. Il sesto è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché l’interpretazione dell’art. 17 costituiva una ratio autonoma e comunque la clausola era stata ritenuta dalla Corte di merito non meramente potestativa e, in ogni caso, valida se riferita a una condizione risolutiva. Il settimo motivo è stato dichiarato inammissibile perché concerneva una questione di merito rimasta assorbita, mai decisa dalla Corte territoriale. L’ottavo motivo è stato dichiarato inammissibile perché attaccava un argomento svolto dalla Corte d’appello solo ad abundantiam sulla autonomia delle dimissioni rispetto all’accordo. Il nono motivo sulle spese è stato rigettato per la soccombenza complessiva. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato in relazione alla corrispondenza tra domanda e pronuncia e alla dedotta ultrapetizione
richiamato quale parametro del divieto di ultrapetizione e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
base del ricorso per error in iudicando
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
base del ricorso per nullità processuali e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato per omesso esame e vizi motivazionali, nei limiti del sindacato di legittimità
richiamato in relazione al divieto di novum nel giudizio di appello
richiamati dalla parte ricorrente in relazione alla pretesa valenza confessoria della dichiarazione a verbale
richiamati per l’interpretazione dell’accordo sindacale secondo i criteri ermeneutici negoziali
richiamato per la dedotta nullità della condizione meramente potestativa; la Corte osserva che il divieto riguarda la condizione sospensiva e non quella risolutiva
richiamato in tema di valutazione delle prove e asserita non contestazione del numero degli aderenti
richiamato in tema di valutazione delle prove
richiamato in tema di riparto dell’onere della prova
richiamato per la richiesta di ordine di esibizione documentale
richiamato per la richiesta di acquisizione di documenti da pubbliche amministrazioni o terzi
richiamato sulla condanna alle spese secondo la soccombenza
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 17 dell’accordo sindacale del 16/10/2013
"Qualora il numero degli aderenti al piano di esodazione di cui all'art.2 risultasse inferiore al 78% del numero dei soggetti interessati, l'azienda si riserva di non dare luogo alle previsioni di cui agli artt. 2 e seguenti..."
interpretato come clausola che attribuiva all’azienda un limite minimo oltre il quale essa poteva non considerarsi vincolata, non come automatica causa di inefficacia o risoluzione; comunque non ritenuta meramente potestativa in senso vietato
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la ricostruzione del contenuto della domanda è sindacabile solo nei limiti in cui si traduca in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in vizio di nullità processuale, in errore di qualificazione giuridica dei fatti allegati oppure in omesso esame di un fatto decisivo; non è invece consentito sostituire una diversa lettura del ricorso a quella accolta dal giudice di merito.
- Una deduzione contenuta nel corpo dell’atto introduttivo può valere come argomento a sostegno della domanda, ma non integra di per sé un’autonoma domanda se nelle conclusioni non sia specificamente formulata; in tal caso il giudice viola l’art. 112 c.p.c. se pronuncia su un petitum diverso da quello effettivamente introdotto.
- Il vizio di ultrapetizione sussiste quando il giudice attribuisce un bene della vita diverso da quello richiesto o decide su una causa petendi non introdotta in giudizio; la mera evocazione di una clausola contrattuale o di un fatto non contestato non basta a fondare una domanda autonoma se il relativo petitum non è stato chiaramente dedotto.
- L’interpretazione di un accordo collettivo aziendale è censurabile in cassazione solo per violazione dei criteri ermeneutici o per motivazione logicamente e giuridicamente viziata; non è ammissibile una mera contrapposizione tra interpretazione proposta dalla parte e quella adottata dal giudice di merito.
- Una clausola che preveda l’operatività del piano solo oltre una certa soglia di adesioni, o che riservi all’azienda la scelta di non darvi esecuzione sotto una soglia minima, non è automaticamente una condizione meramente potestativa nulla; occorre distinguere tra condizione sospensiva e risolutiva e verificare la concreta funzione economico-giuridica della pattuizione.
- In cassazione non possono essere esaminate censure che colpiscano rationes decidendi autonome e non efficacemente attaccate, né argomentazioni svolte ad abundantiam, poiché il loro eventuale superamento non determinerebbe la cassazione della sentenza già sorretta da altra ragione decisiva.
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