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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33456/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di risarcimento proposta da un dipendente nei confronti della società datrice, deducendo l'inefficacia dell'accordo sindacale del 16.10.2013 sul piano di incentivo all'esodo del personale. La corte d'appello, riformando la decisione di primo grado, ha rigettato la domanda ritenendo provato che la soglia di efficacia dell'accordo fosse stata raggiunta: l'art. 17 dell'accordo doveva essere letto come riferito all'intero piano di esodazione avviato nel 2013, non ai singoli "step" o accordi parziali, e il numero complessivo degli aderenti era pari a 64 unità, superiore al 78% richiesto rispetto ai soggetti interessati. Il ricorrente ha quindi impugnato la sentenza con cinque motivi: 1) violazione degli artt. 437 c.p.c. e 228-229 c.c. per asserito novum in appello sulla volontà espressa dalla società nella dichiarazione a verbale; 2) violazione degli artt. 1362 ss. c.c. e 1355 c.c. per interpretazione dell'art. 17 alla luce della dichiarazione datoriale, ritenuta condizione meramente potestativa e quindi nulla; 3) violazione degli artt. 1362 c.c., 1355 c.c., 115, 116, 2697 c.c., 437 c.p.c. e 210-213 c.p.c. per l'interpretazione dell'accordo come riferito agli aderenti ai pregressi esodi, per la ripartizione dell'onere della prova e per la mancata acquisizione del LUL; 4) omessa pronuncia sul risarcimento del danno; 5) violazione dell'art. 91 c.p.c. sulle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi e infondato il quinto, osservando in sintesi che le censure non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata, che si fondava principalmente sul raggiungimento del quorum e sulla conseguente validità/efficacia dell'accordo; ha inoltre ribadito i limiti del sindacato di legittimità sull'interpretazione dei contratti collettivi aziendali e sulla valutazione delle prove. È stato dunque rigettato il ricorso, con condanna del ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi principale e mancava una vera dichiarazione confessoria della società; il secondo motivo inammissibile perché la decisione d'appello si fondava anzitutto sul raggiungimento della soglia di adesione, e comunque la clausola invocata non integrava una condizione meramente potestativa nulla ai sensi dell'art. 1355 c.c.; il terzo motivo è stato disatteso perché, secondo l'interpretazione accolta, il computo degli aderenti andava fatto sull'intero piano del 2013 e non vi era violazione delle regole sull'onere della prova o sugli artt. 115 e 116 c.p.c.; il quarto motivo è stato giudicato inammissibile perché ultroneo, essendosi la domanda risarcitoria già vista respinta; il quinto motivo è stato respinto in quanto le spese erano state correttamente poste a carico della parte soccombente. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    indica i vizi deducibili in cassazione, ma le censure devono colpire effettivamente la ratio decidendi e non risolversi in una diversa lettura del merito.

  • art. 437 c.p.c.

    richiamato per contestare il preteso novum in appello e la mancata adozione di iniziative istruttorie d'ufficio.

  • artt. 228 e 229 c.c.

    invocati in relazione alla pretesa dichiarazione confessoria della società, che la Corte esclude.

  • artt. 1362 e segg. c.c.

    i canoni ermeneutici negoziali possono essere censurati in cassazione solo se il ricorso non si limita a proporre una diversa interpretazione del testo contrattuale.

  • art. 1355 c.c.

    la nullità per condizione meramente potestativa riguarda la condizione sospensiva e non quella risolutiva; nel caso, la clausola era comunque posta nell'interesse dell'azienda.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice usa prove non dedotte, fuori dai limiti di legge, o attribuisce efficacia legale a prove che non l'hanno; non basta contestare la valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente sulla ripartizione dell'onere della prova; la Corte esclude la violazione perché, interpretato correttamente l'accordo, il requisito numerico risultava raggiunto.

  • artt. 210 e 213 c.p.c.

    invocati per l'ordine di esibizione del LUL, ma la censura è respinta perché presupponeva una diversa valutazione del merito.

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza; il capo sulle spese è corretto perché il ricorso è stato respinto.

  • art. 13, comma 1 bis, d.p.r. n. 115/2002

    richiamato per il contributo unificato dovuto in caso di ricorso.

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2000

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • legge 23 luglio 1991, n. 223

    richiamata nella dichiarazione a verbale come strumento che l'azienda si riservava di adottare in caso di mancato raggiungimento del quorum.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, ma attacca una statuizione secondaria o superata.
  • L'interpretazione di un accordo collettivo aziendale è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione nei limiti consentiti; non è ammissibile sostituire alla lettura del giudice di merito una diversa interpretazione più favorevole alla parte ricorrente.
  • La clausola che attribuisce all'impresa la facoltà di non dare esecuzione a un piano di esodo al di sotto di una certa soglia non integra necessariamente una condizione meramente potestativa nulla; occorre verificare se si tratti di condizione sospensiva o risolutiva e il contesto negoziale complessivo.
  • La dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può consistere nella semplice contestazione dell'apprezzamento del materiale istruttorio compiuto dal giudice di merito, ma richiede l'allegazione dell'uso di prove non dedotte o della disapplicazione di prove legali.
  • La doglianza relativa all'omessa pronuncia è irrilevante quando la domanda principale sia stata già rigettata per una ragione assorbente che esclude in radice il diritto azionato.
  • Quando una decisione si fonda su una pluralità di rationes decidendi autonome e ciascuna idonea a sorreggerla, l'infondatezza della censura rispetto ad una sola di esse può rendere inammissibili le ulteriori censure per difetto di interesse.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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