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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33461/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dall'omesso versamento di contributi previdenziali da parte del datore di lavoro della lavoratrice, contributi poi divenuti prescritti. In un precedente giudizio era stata proposta una domanda risarcitoria ex art. 2116 c.c., rigettata per difetto del presupposto della prescrizione. Successivamente la lavoratrice ha introdotto un nuovo giudizio, nel quale il giudice di merito ha ritenuto che, pur non essendo la domanda espressamente richiamata nelle conclusioni, dal contenuto dell'atto introduttivo emergesse la richiesta di costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/1962; la Corte d'appello ha quindi condannato gli eredi del datore di lavoro al pagamento, pro quota ereditaria, della somma corrispondente alla riserva matematica necessaria alla costituzione della rendita, oltre accessori e spese. Gli eredi hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2116 c.c. in relazione all'art. 13 L. 1338/1962, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe sostituito alla domanda risarcitoria, già coperta da giudicato, una diversa domanda costitutiva; 2) violazione degli artt. 102 e 107 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS, litisconsorte necessario; 3) violazione dell'art. 100 c.p.c. e dell'art. 2116, comma 2, c.c. e/o dell'art. 13 L. 1338/1962, assumendo che il diritto al risarcimento sarebbe sorto solo al raggiungimento dell'età pensionabile; 4) violazione degli artt. 2934 e 2946 c.c. sulla prescrizione del diritto alla costituzione della rendita vitalizia; 5) ultrapetizione sulle spese di lite, perché la controparte aveva chiesto la compensazione. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando che la domanda va individuata in base al contenuto sostanziale dell'atto e che il giudicato precedente non precludeva la nuova azione, perché il relativo presupposto (prescrizione dei contributi) era sopravvenuto. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che l'azione ex art. 13 L. 1338/1962, anche quando il lavoratore chieda al datore di lavoro di versare la riserva matematica per ottenere la costituzione della rendita vitalizia presso l'INPS, richiede la partecipazione necessaria dell'istituto previdenziale. Ha dichiarato assorbiti il terzo, il quarto e il quinto motivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS e per la rinnovazione del giudizio; le spese del giudizio di cassazione sono state rimesse al giudice di rinvio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo motivo per difetto di litisconsorzio necessario nei confronti dell'INPS, e ha dichiarato assorbiti il terzo, il quarto e il quinto motivo. La sentenza della Corte d'appello è stata cassata in relazione al motivo accolto e le parti sono state rimesse davanti al primo giudice affinché provveda alla rinnovazione del giudizio previa integrazione del contraddittorio con l'INPS. Le spese del giudizio di legittimità saranno regolate dal giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per denunciare e valutare la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte esclude la violazione quanto alla qualificazione sostanziale della domanda, ma ritiene decisivo il profilo processuale del litisconsorzio.

  • art. 2116, comma 2, c.c.

    Richiamato in relazione alla domanda risarcitoria per omissione contributiva; la Corte distingue tale domanda dall'azione di costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/1962.

  • art. 13 L. 1338/1962

    La Corte qualifica l'azione come costitutiva della rendita vitalizia presso l'INPS; precisa che la costituzione della rendita implica il versamento della riserva matematica all'INPS e richiede, in giudizio, la partecipazione necessaria dell'istituto previdenziale e del datore di lavoro inadempiente.

  • art. 102 c.p.c.

    Richiamato per affermare la necessità del litisconsorzio nei confronti dell'INPS.

  • art. 107 c.p.c.

    Richiamato quanto alla mancata integrazione del contraddittorio; la Corte ritiene necessario il coinvolgimento dell'INPS.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo sulla sussistenza dell'interesse ad agire, ritenuto assorbito.

  • artt. 2934 e 2946 c.c.

    Richiamati nel quarto motivo sulla prescrizione del diritto alla costituzione della rendita, motivo dichiarato assorbito.

  • art. 360 c.p.c.

    Usato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte inquadra i vizi dedotti nei diversi numeri dell'articolo.

  • art. 354 c.p.c.

    Richiamato per la conseguenza processuale della cassazione con rinvio al primo giudice in caso di difetto di integrazione del contraddittorio.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative alla costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/1962, l'individuazione della domanda non dipende dalle sole formule letterali o dalle conclusioni formalmente rassegnate, ma dal contenuto sostanziale dell'atto introduttivo e dall'interesse sostanziale fatto valere.
  • La domanda con cui il lavoratore chiede di ottenere dal datore di lavoro il versamento della riserva matematica per costituire la rendita vitalizia presso l'INPS non è una semplice domanda di risarcimento del danno, ma una domanda di natura costitutiva diretta alla costituzione della rendita.
  • L'azione per la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/1962 deve essere proposta con il litisconsorzio necessario dell'INPS e del datore di lavoro inadempiente, poiché l'istituto è il soggetto tenuto a erogare la prestazione e a ricevere la riserva matematica.
  • Il giudicato formatosi su una precedente domanda risarcitoria per omissione contributiva non preclude una successiva azione costitutiva della rendita vitalizia quando il relativo presupposto, ossia la prescrizione dei contributi, sia sopravvenuto successivamente al primo giudizio.
  • In presenza di difetto di integrità del contraddittorio in una causa soggetta a litisconsorzio necessario, la sentenza va cassata con rinvio al primo giudice per la rinnovazione del giudizio previa integrazione del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineContributi previdenzialiLitisconsorzio necessario
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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