Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04120/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una società ha impugnato la sentenza della CTR Campania che aveva confermato il rigetto del suo ricorso contro una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973. La contribuente ha dedotto, con un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 7 l. n. 212/2000, dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la cartella fosse carente di motivazione e quindi lesiva del diritto di difesa, perché non esplicitava in modo congruo le ragioni della pretesa, in particolare quanto al calcolo degli interessi. La Corte ha ricostruito la vicenda come ipotesi in cui la cartella non segue un precedente atto impositivo già notificato, ma contiene una pretesa relativa agli interessi, con conseguente necessità di verificare la sufficienza motivazionale dell’atto per tale sola parte.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso solo nei limiti relativi alla motivazione della cartella concernente gli interessi, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché accerti se l’atto fosse conforme ai principi sulla motivazione degli accessori. La decisione richiama il principio secondo cui, se la cartella è il primo atto relativo agli interessi, essa deve indicare almeno la base normativa e la decorrenza degli accessori, ma non necessariamente i singoli saggi o le modalità di calcolo; ove la motivazione sia carente, l’invalidità è parziale e colpisce solo la parte relativa agli interessi, restando fermo il resto dell’atto.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    è stato utilizzato per denunciare la violazione di norme di diritto in tema di motivazione della cartella di pagamento.

  • art. 7 l. n. 212/2000

    impone l’obbligo di motivazione degli atti della riscossione; per gli interessi, la motivazione è sufficiente se indica base normativa e decorrenza, secondo l’assetto ricostruito dalla Corte.

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    norma richiamata dalla ricorrente in relazione ai requisiti della cartella di pagamento.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    nei controlli automatizzati la cartella può essere motivata mediante il richiamo alle dichiarazioni del contribuente, quando la pretesa deriva da dati già noti al medesimo.

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972

    richiamato in via sistematica dalla Corte come disposizione omologa per il controllo automatizzato in materia IVA.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    insieme all’art. 7 dello Statuto del contribuente, fonda l’obbligo di motivazione della cartella riguardo agli interessi richiesti.

Massime di principio

  • Quando la cartella di pagamento segue un controllo automatizzato basato su dichiarazioni già rese dal contribuente, l’obbligo di motivazione può essere assolto mediante il richiamo a tali dichiarazioni, poiché il destinatario ne è già a conoscenza.
  • Se la cartella costituisce il primo atto con cui viene richiesta una pretesa per interessi, la motivazione deve indicare almeno l’importo richiesto, la base normativa degli interessi e la decorrenza da cui essi sono dovuti; non è invece necessaria la specificazione dei singoli tassi periodici o delle modalità di calcolo.
  • La carenza di motivazione relativa agli interessi non travolge necessariamente l’intera cartella, ma determina invalidità parziale limitatamente alla componente accessoria, in applicazione del principio di conservazione dell’atto per la parte autonoma non viziata.
  • La sufficienza della motivazione va apprezzata in modo differenziato in relazione alla funzione concretamente svolta dall’atto: il livello di dettaglio richiesto aumenta quando l’atto non segue un precedente provvedimento già determinativo del debito o quando introduce per la prima volta la pretesa sugli accessori.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.