Cassazione Civile, Ordinanza n. 04109/2023 del 10/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Un creditore aveva agito per ottenere la dichiarazione di inefficacia, in via revocatoria, dell'atto notarile di costituzione di un fondo patrimoniale avente a oggetto tutti i beni immobili del patrimonio dei coniugi convenuti, assumendo di essere creditore di uno dei coniugi e di altri soggetti per un importo di quasi 200 mila euro. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo sufficiente, ai fini dell'azione revocatoria, anche un credito litigioso e contestato in separato giudizio, escludendo la necessità di sospendere il processo revocatorio in attesa della definizione del giudizio sul credito. La corte territoriale aveva inoltre confermato la condanna alle spese in solido anche della coniuge non debitrice, rilevando la sua partecipazione alla costituzione del fondo patrimoniale. Con il ricorso per cassazione i soccombenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 2901 c.c. e 12 preleggi, sostenendo che un credito litigioso e controverso nella sua stessa genesi non basterebbe a fondare l'azione revocatoria e che vi sarebbe pregiudizialità necessaria rispetto al giudizio di accertamento del credito; 2) violazione degli artt. 41 e 3 Cost., assumendo che tale impostazione comprimerebbe la libertà contrattuale; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c., contestando la condanna alle spese della coniuge non debitrice, perché non soccombente e non titolare di beni coinvolti, salvo un bene già ipotecato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. e ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio per cui anche il credito eventuale o litigioso è idoneo a fondare la legittimazione all'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. e che il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. per la pendenza del giudizio di accertamento del credito, poiché quest'ultimo non costituisce antecedente logico-giuridico indispensabile della decisione sulla revocatoria e non vi è rischio di conflitto di giudicati. Ha inoltre escluso che, trattandosi di inefficacia relativa, sia configurabile una lesione della libertà economica. Quanto alle spese, la Corte ha ritenuto corretta la condanna solidale anche della coniuge non debitrice, in ragione della sua partecipazione alla costituzione del fondo patrimoniale e della sua qualità di litisconsorte necessaria nel giudizio volto alla dichiarazione di inefficacia del vincolo, richiamando la giurisprudenza sulla natura reale del fondo patrimoniale e sulla necessità del contraddittorio con entrambi i coniugi, salvo diversa pattuizione.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
L'azione revocatoria può essere proposta anche da chi vanti un credito eventuale o litigioso; il credito contestato è sufficiente a legittimare l'azione conservativa contro gli atti di disposizione del debitore.
art. 295 c.p.c.
La pendenza del giudizio di accertamento del credito non impone la sospensione necessaria del giudizio revocatorio, perché non esiste pregiudizialità tecnica indispensabile tra le due cause.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Il ricorso è dichiarato inammissibile quando le censure si pongono in contrasto con principi di diritto già consolidati dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 91 c.p.c.
La condanna alle spese segue la soccombenza; nel caso concreto è stata ritenuta corretta anche nei confronti del coniuge non debitore perché litisconsorte necessaria e partecipe della costituzione del fondo.
art. 41 Cost.
La censura prospettata è stata disattesa perché la revocatoria incide solo con inefficacia relativa sull'atto dispositivo e non determina una lesione della libertà economica.
art. 3 Cost.
La censura di irragionevolezza è stata respinta alla luce della funzione conservativa della revocatoria e della disciplina del fondo patrimoniale.
art. 168 c.c.
Nel fondo patrimoniale la proprietà dei beni spetta, salvo diversa pattuizione, a entrambi i coniugi; ciò giustifica la partecipazione di entrambi al giudizio relativo alla sua inefficacia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, anche un credito eventuale, litigioso o ancora sub iudice è sufficiente a integrare la qualità di creditore, purché il credito sia idoneo a sorreggere la funzione conservativa dell'azione.
- La pendenza di un giudizio sull'esistenza del credito non comporta, di regola, sospensione necessaria del giudizio revocatorio, perché l'accertamento del credito non costituisce antecedente logico-giuridico indefettibile della pronuncia sull'inefficacia relativa dell'atto dispositivo.
- Non sussiste conflitto di giudicati tra una sentenza che dichiari inefficace l'atto dispositivo a tutela del credito allegato e una successiva decisione negativa sull'esistenza del credito stesso, in quanto l'efficacia della revocatoria è relativa.
- Nel giudizio diretto a far dichiarare inefficace un fondo patrimoniale, la legittimazione passiva spetta ad entrambi i coniugi, anche se l'atto costitutivo sia stato stipulato da uno solo di essi, salvo diversa regolamentazione nell'atto; ciò vale anche quando non vi sia effetto traslativo.
- La condanna alle spese può essere pronunciata anche nei confronti del coniuge non debitore che abbia partecipato alla costituzione del fondo patrimoniale e sia parte necessaria del giudizio, se il suo coinvolgimento processuale è coerente con la soccombenza complessiva.
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