Cassazione Civile, Ordinanza n. 04117/2023 del 10/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la decisione della CTR che aveva rigettato l'appello dei contribuenti avverso l'avviso di accertamento standardizzato basato sugli studi di settore. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle entrate e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti del contribuente mediante applicazione degli studi di settore per l'anno d'imposta 2011. I contribuenti, poi costituiti in giudizio quali eredi del soggetto originariamente accertato, avevano contestato l'utilizzo dello specifico studio di settore applicato, sostenendo che l'attività concretamente svolta richiedesse l'applicazione di uno studio diverso e che i dati rilevanti sarebbero stati già noti all'Ufficio tramite l'anagrafe tributaria. La CTR ha rigettato l'appello ritenendo non assolto l'onere probatorio gravante sui contribuenti. In cassazione sono stati dedotti due motivi: con il primo, nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, oltre al richiamo all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per non avere la CTR adeguatamente esaminato la richiesta di applicazione di un diverso studio di settore; con il secondo, violazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per omessa pronuncia sulle doglianze dei contribuenti. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, dietro la dedotta violazione di legge, mirava a una rivalutazione del merito; lo ha ritenuto anche infondato perché la CTR si era uniformata al principio secondo cui il contribuente deve provare, senza limiti di mezzi e contenuto, le circostanze che escludono l'applicazione degli standards o che descrivono la reale attività economica nel periodo considerato. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, poiché nel ricorso non erano stati riportati i passaggi degli atti di merito rilevanti; inoltre la Corte ha osservato che l'omessa pronuncia non sussiste quando la decisione impugnata contiene una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È stato invocato per denunciare nullità della sentenza e omessa pronuncia, ma il ricorso è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità e perché mirava in realtà al riesame del merito.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiamato come parametro della motivazione della sentenza; la Corte ha escluso la nullità rilevando che non vi era solo motivazione apparente e che le censure tendevano a rivalutare il merito.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
Norma richiamata quale parametro della motivazione della sentenza tributaria; la sua violazione è stata esclusa.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per lamentare omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio perché la decisione impugnata conteneva una statuizione implicita di rigetto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 2697 c.c.
Non citato espressamente nel testo come norma, ma il principio applicato è quello dell'onere della prova gravante sul contribuente che contesta l'applicazione degli studi di settore.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile la censura che, sotto la veste formale della violazione di legge o della nullità della sentenza, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.
- In materia di accertamento standardizzato mediante studi di settore, il contribuente che contesti l'applicazione dello standard ha l'onere di provare, con qualsiasi mezzo e senza limitazioni di contenuto, le circostanze che giustificano l'esclusione del caso concreto dall'area di applicazione dello standard o che descrivono la specifica realtà dell'attività economica nel periodo d'imposta.
- La deduzione del vizio di omessa pronuncia richiede il rispetto del principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, con riproduzione degli atti processuali rilevanti nei loro esatti termini; in mancanza, la censura è inammissibile.
- L'omessa pronuncia non ricorre quando la sentenza impugnata, pur senza trattare espressamente ogni singola doglianza, contenga una statuizione che implichi il rigetto della domanda o dell'eccezione proposta.
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