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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04115/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di atti della riscossione/atti impositivi davanti alla CTP di Venezia. Il giudice di merito aveva ritenuto sussistente il difetto di competenza territoriale del giudice adito, assumendo che gli atti avrebbero dovuto essere emessi dagli uffici di Caserta in ragione del domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione, e non dagli uffici della circoscrizione veneziana. L’Amministrazione, ricorrendo per cassazione, ha dedotto con il primo motivo la violazione delle norme sulla competenza territoriale del processo tributario e sulla individuazione dell’ufficio competente, sostenendo che la competenza dovesse radicarsi presso la CTP del luogo dell’ufficio che aveva emesso gli atti, cioè Venezia. Con il secondo motivo, proposto in via solo eventuale, ha censurato la presunta statuizione di merito della CTR sugli atti dopo la declaratoria di incompetenza, ritenendola esorbitante dai poteri del giudice d’appello.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo: ha affermato che, nel processo tributario, quando si impugna una cartella di pagamento deducendo vizi propri del ruolo non precedentemente notificato, la competenza territoriale spetta alla CTP nella cui circoscrizione ha sede l’Agente della riscossione, anche se diversa da quella dell’ufficio tributario che ha formato il ruolo. Ha inoltre ribadito l’inderogabilità delle norme sulla competenza territoriale del giudice tributario e l’inapplicabilità del regolamento di competenza. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato in via meramente ipotetica ed inoltre infondato in fatto, non risultando che la CTR si fosse pronunciata nel merito dopo essersi spogliata della competenza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per il Veneto, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 2 c.p.c.

    è richiamato come vizio denunciabile per violazione delle norme sulla competenza territoriale

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è richiamato per la censura di violazione di legge proposta con il secondo motivo

  • artt. 4 e 5 d.lgs. n. 546/1992

    disciplinano la competenza territoriale del giudice tributario, ritenuta inderogabile

  • art. 31 d.P.R. n. 600/1973

    norma richiamata per individuare l’ufficio competente in materia di imposte sui redditi

  • art. 40 d.P.R. n. 633/1972

    norma richiamata per l’individuazione dell’ufficio competente in materia IVA

  • artt. 12 e 24 d.P.R. n. 602/1973

    norme richiamate in tema di riscossione e formazione/gestione degli atti della riscossione

  • art. 16, comma 1, d.lgs. n. 472/1992

    richiamato dal ricorrente nel secondo motivo in tema di atti sanzionatori/competenza

  • Cass. V, n. 8425/2020

    richiamata in relazione ai requisiti di chiarezza e sinteticità del ricorso

  • Cass., V, n. 28064/2019

    richiamata per il principio secondo cui, in caso di impugnazione della cartella per vizi propri del ruolo non notificato, la competenza spetta alla CTP del luogo della sede dell’agente della riscossione

Massime di principio

  • Nel processo tributario, quando l’impugnazione riguarda una cartella di pagamento e si denunciano vizi propri del ruolo non notificato, la competenza territoriale si radica presso la Commissione tributaria provinciale del luogo in cui ha sede l’agente della riscossione che ha emesso l’atto.
  • La competenza territoriale del giudice tributario è inderogabile e non opera, in tale ambito, il regolamento di competenza.
  • La contestazione sulla competenza del giudice che ha deciso la causa va distinta dalla diversa questione dell’individuazione dell’ufficio impositore competente a formare l’atto.
  • Un motivo di ricorso formulato solo in via eventuale o ipotetica è inammissibile se non denuncia una concreta statuizione del giudice impugnato.
  • Il giudice che si dichiara incompetente non può essere censurato per avere deciso nel merito se dagli atti non risulta una effettiva pronuncia sostanziale successiva alla declinatoria di competenza.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioCompetenzaRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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