Cassazione Civile, Ordinanza n. 04115/2023 del 10/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di atti della riscossione/atti impositivi davanti alla CTP di Venezia. Il giudice di merito aveva ritenuto sussistente il difetto di competenza territoriale del giudice adito, assumendo che gli atti avrebbero dovuto essere emessi dagli uffici di Caserta in ragione del domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione, e non dagli uffici della circoscrizione veneziana. L’Amministrazione, ricorrendo per cassazione, ha dedotto con il primo motivo la violazione delle norme sulla competenza territoriale del processo tributario e sulla individuazione dell’ufficio competente, sostenendo che la competenza dovesse radicarsi presso la CTP del luogo dell’ufficio che aveva emesso gli atti, cioè Venezia. Con il secondo motivo, proposto in via solo eventuale, ha censurato la presunta statuizione di merito della CTR sugli atti dopo la declaratoria di incompetenza, ritenendola esorbitante dai poteri del giudice d’appello.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo: ha affermato che, nel processo tributario, quando si impugna una cartella di pagamento deducendo vizi propri del ruolo non precedentemente notificato, la competenza territoriale spetta alla CTP nella cui circoscrizione ha sede l’Agente della riscossione, anche se diversa da quella dell’ufficio tributario che ha formato il ruolo. Ha inoltre ribadito l’inderogabilità delle norme sulla competenza territoriale del giudice tributario e l’inapplicabilità del regolamento di competenza. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato in via meramente ipotetica ed inoltre infondato in fatto, non risultando che la CTR si fosse pronunciata nel merito dopo essersi spogliata della competenza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per il Veneto, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 2 c.p.c.
è richiamato come vizio denunciabile per violazione delle norme sulla competenza territoriale
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è richiamato per la censura di violazione di legge proposta con il secondo motivo
artt. 4 e 5 d.lgs. n. 546/1992
disciplinano la competenza territoriale del giudice tributario, ritenuta inderogabile
art. 31 d.P.R. n. 600/1973
norma richiamata per individuare l’ufficio competente in materia di imposte sui redditi
art. 40 d.P.R. n. 633/1972
norma richiamata per l’individuazione dell’ufficio competente in materia IVA
artt. 12 e 24 d.P.R. n. 602/1973
norme richiamate in tema di riscossione e formazione/gestione degli atti della riscossione
art. 16, comma 1, d.lgs. n. 472/1992
richiamato dal ricorrente nel secondo motivo in tema di atti sanzionatori/competenza
Cass. V, n. 8425/2020
richiamata in relazione ai requisiti di chiarezza e sinteticità del ricorso
Cass., V, n. 28064/2019
richiamata per il principio secondo cui, in caso di impugnazione della cartella per vizi propri del ruolo non notificato, la competenza spetta alla CTP del luogo della sede dell’agente della riscossione
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando l’impugnazione riguarda una cartella di pagamento e si denunciano vizi propri del ruolo non notificato, la competenza territoriale si radica presso la Commissione tributaria provinciale del luogo in cui ha sede l’agente della riscossione che ha emesso l’atto.
- La competenza territoriale del giudice tributario è inderogabile e non opera, in tale ambito, il regolamento di competenza.
- La contestazione sulla competenza del giudice che ha deciso la causa va distinta dalla diversa questione dell’individuazione dell’ufficio impositore competente a formare l’atto.
- Un motivo di ricorso formulato solo in via eventuale o ipotetica è inammissibile se non denuncia una concreta statuizione del giudice impugnato.
- Il giudice che si dichiara incompetente non può essere censurato per avere deciso nel merito se dagli atti non risulta una effettiva pronuncia sostanziale successiva alla declinatoria di competenza.
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