Cassazione Civile, Ordinanza n. 04116/2023 del 10/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
Una società concessionaria autostradale ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che, riformando la decisione di primo grado, aveva ritenuto legittimo un avviso di intimazione relativo alla TOSAP per le annualità 2013-2018. La controversia riguardava l'assoggettamento a tassa di viadotti autostradali e delle aree soprastanti il suolo pubblico occupate per la realizzazione di cavalcavia dell'autostrada A10. Con il primo motivo la ricorrente denunciava la violazione della disciplina sulle autostrade e della normativa TOSAP, sostenendo che le aree non fossero nella disponibilità del Comune perché sottratte al suo potere impositivo in quanto occupate per un'opera di interesse nazionale. Con il secondo motivo, in via subordinata, contestava l'individuazione del soggetto passivo della tassa, sostenendo che esso fosse solo il titolare della concessione o l'occupante di fatto, e che nel caso concreto tale soggetto dovesse essere lo Stato. La società lamentava inoltre la violazione delle norme sul presupposto impositivo e del regolamento comunale TOSAP. La Corte ha rilevato anche profili di inammissibilità per difetto di autosufficienza, poiché il ricorso non riportava le censure proposte nei gradi di merito né la decisione impugnata, risultando sostanzialmente volto a un riesame del merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, da un lato, che la questione fosse già coperta da precedenti di legittimità secondo cui l'occupazione mediante viadotti e impianti di servizi pubblici è soggetta a TOSAP in capo alla società concessionaria, senza che rilevi la proprietà demaniale del bene o il successivo ritorno della gestione allo Stato; dall'altro, ha evidenziato che i motivi erano comunque inammissibili per difetto di autosufficienza e perché diretti a ottenere una nuova valutazione del merito in sede di legittimità. Ha escluso la necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L. n. 463/1955
Richiamata come disciplina delle costruzioni autostradali, ma non ritenuta idonea a escludere il presupposto TOSAP invocato dalla ricorrente.
L. n. 729/1961
Richiamata insieme alla normativa sulle autostrade per sostenere la tesi dell'occupazione statale, ma senza accoglimento.
L. n. 385/1986
Richiamata quale modifica della disciplina sulle nuove costruzioni stradali e autostradali.
artt. 38 e 39 d.lgs. n. 507/1993
La Corte richiama l'orientamento secondo cui l'occupazione tramite viadotti è soggetta a TOSAP ai sensi dell'art. 38, comma 2, e non ricorre l'esenzione di cui all'art. 39.
artt. 4-5-7 del regolamento TOSAP del Comune di Albisola Superiore
Invocati dalla ricorrente per contestare l'imposizione, ma non idonei a superare il principio affermato dalla Corte.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma richiamata quale parametro di deduzione della violazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 49, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 507/1993
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'insussistenza del presupposto o del soggetto passivo della tassa.
art. 822 c.c.
Invocato per sostenere la natura demaniale delle aree e del viadotto, ma ritenuto non decisivo ai fini dell'imposizione.
art. 1 d.lgs. n. 461/1999
Richiamato nel secondo motivo, senza accoglimento.
art. 56, comma 2, d.lgs. n. 507/1993
Richiamato insieme alle altre disposizioni TOSAP per sostenere la censura sul soggetto passivo.
art. 40 del regolamento TOSAP del Comune di Albisola Superiore
Invocato per contestare la soggettività passiva, ma non accolto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 39 d.lgs. n. 507/1993
L'esenzione non è configurabile per l'occupazione mediante impianti di servizi pubblici quali i viadotti, quando l'occupazione è propria dell'ente concessionario.
art. 38, comma 2, d.lgs. n. 507/1993
Individua il presupposto impositivo per l'occupazione realizzata dalla società concessionaria che esegue e gestisce l'opera pubblica.
Massime di principio
- L'occupazione del suolo pubblico realizzata mediante viadotti o altri impianti di servizio pubblico può essere assoggettata a TOSAP in capo al concessionario dell'opera, anche se il bene sia demaniale e la gestione ritorni allo Stato alla fine della concessione.
- Ai fini della TOSAP rileva l'occupazione propria del concessionario che esegue e sfrutta economicamente l'opera pubblica, non la mera titolarità dominicale del bene o la futura riacquisizione della gestione da parte dello Stato.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, per carenza di autosufficienza, non riporta le censure formulate nei gradi di merito e la decisione impugnata, traducendosi in una richiesta di riesame del merito.
- Non sussiste necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE quando la questione di diritto applicabile sia già definita in modo univoco dalla giurisprudenza di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04109/2023 del 10/02/2023
- ordinanza_civile · 10 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04115/2023 del 10/02/2023
- ordinanza_civile · 10 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04117/2023 del 10/02/2023
- ordinanza_civile · 10 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04118/2023 del 10/02/2023
- ordinanza_civile · 10 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04119/2023 del 10/02/2023
- ordinanza_civile · 10 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04120/2023 del 10/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →