Cassazione Civile, Ordinanza n. 04119/2023 del 10/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente impugnava la sentenza della CTR del Lazio che aveva confermato il rigetto delle sue doglianze contro un accertamento relativo al reddito da partecipazione per l'anno d'imposta 2005. La controversia riguardava la deducibilità o contabilizzazione di costi sostenuti dal socio nell'interesse della società e la verifica delle spese sostenute sugli acconti ricevuti dalla società. In sede di giudizio rescissorio la CTR aveva dichiarato inammissibili alcune censure sulla motivazione dell'atto impositivo, ritenendole proposte per la prima volta in quella fase. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, la contribuente deduceva, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., violazione dell'art. 57 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 345 c.p.c., sostenendo che tali censure erano già state formulate in primo grado e riproposte in appello, sicché non potevano essere considerate nuove e avrebbero dovuto essere esaminate nel giudizio rescissorio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che dalle indicazioni contenute negli atti di merito emergeva che le doglianze sulla motivazione dell'atto impositivo erano state effettivamente introdotte fin dall'inizio e non erano nuove. Per questo la dichiarazione di inammissibilità adottata dalla CTR era erronea. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per la Regione Lazio, Sezione staccata di Latina, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
violazione dell’art. 360 n. 4 c.p.c.
È richiamato come parametro del vizio denunciato in cassazione per violazione di norme processuali.
violazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546/1992
La Corte lo considera nella prospettiva del divieto di introdurre domande o eccezioni nuove nel processo tributario, verificando se le censure fossero davvero nuove oppure già proposte nei gradi di merito.
violazione dell’art. 345 c.p.c.
È evocato in relazione al divieto di nuove domande ed eccezioni in appello; la Corte esclude che nel caso concreto le doglianze fossero nuove.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la preclusione alle domande o eccezioni nuove in appello non opera quando la censura risulti già proposta tempestivamente nel primo grado e semplicemente riproposta nei gradi successivi.
- Per stabilire se una doglianza sia nuova, il giudice deve verificare il contenuto effettivo degli atti di causa e non limitarsi a un qualificazione formale della censura.
- La dichiarazione di inammissibilità per novità della questione è illegittima se dagli atti emerge che il motivo era stato introdotto fin dall'origine del giudizio.
- In sede di rinvio, il giudice del rescissorio deve esaminare le censure non coperte da preclusione processuale e non può escluderle come nuove quando risultino già dedotte in primo grado.
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