Cassazione Civile, Ordinanza n. 04118/2023 del 10/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento relativo all'anno d'imposta 2004, concernente un reddito da partecipazione in una s.a.s. di cui la contribuente non era più socia al momento dell'accertamento. I giudici di merito avevano ritenuto infondate le doglianze della contribuente, anche osservando che ella avrebbe potuto difendersi grazie all'accesso alla documentazione societaria e alla diligenza connessa all'affectio societatis. In sede di rinvio dopo precedente cassazione, la CTR ha dichiarato inammissibili, perché asseritamente nuove, alcune censure relative alla motivazione dell'atto impositivo. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la contribuente ha denunciato, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., la violazione dell'art. 57 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 345 c.p.c., sostenendo che tali doglianze sulla motivazione dell'avviso erano state già dedotte nel primo grado e poi illustrate in appello, e che quindi non potevano essere qualificate come nuove né essere dichiarate inammissibili nel giudizio rescissorio.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il motivo di ricorso fosse completo ed esaustivo, poiché indicava puntualmente negli atti di merito dove le censure erano state effettivamente proposte sin dall'inizio. Ha quindi affermato che tali doglianze non potevano essere considerate nuove. Per questo ha ritenuto fondata la censura di violazione delle regole sulle domande/eccezioni nuove nel processo tributario e ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per la Regione Lazio, sezione staccata di Latina, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
È stato utilizzato come parametro del vizio denunciato, in relazione alla dedotta violazione di norme processuali che avrebbero inciso sulla decisione di inammissibilità delle censure.
La Corte ha valorizzato la regola processuale sulle domande/eccezioni nuove nel processo tributario, escludendo che le censure fossero nuove quando risultano già proposte nei gradi di merito.
Richiamato in coordinamento con l'art. 57 del processo tributario per escludere la novità delle doglianze e per censurare la declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la censura può essere dichiarata nuova solo se non risulta effettivamente proposta nei gradi di merito; ove dagli atti emerga che la doglianza è stata dedotta sin dal primo grado, non può essere espunta come novità in appello o nel giudizio rescissorio.
- Ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso per cassazione che deduce l'erronea declaratoria di novità della censura, è necessario indicare con completezza e precisione dove la questione sia stata introdotta nei precedenti gradi di giudizio.
- La violazione delle regole sulle domande ed eccezioni nuove nel processo tributario può essere censurata in cassazione quando il giudice di merito abbia erroneamente qualificato come nuova una doglianza già tempestivamente proposta.
- Quando il giudice di merito fonda l'inammissibilità di una censura sulla sua pretesa novità, la Corte di cassazione può cassare la sentenza se dagli atti risulta che la questione era già stata devoluta al giudice precedente.
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