Cassazione Civile, Ordinanza n. 23529/2022 del 27/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda tre unità immobiliari inserite in un unico edificio: i contribuenti le avevano dichiarate con procedura DOCFA in categoria A/2, classe 3, mentre l’Ufficio aveva rettificato il classamento in A/1, classe 3. La CTR aveva confermato gli avvisi di accertamento ritenendo sufficiente la motivazione, richiamando la stima storica, le modeste modifiche interne indicate nei DOCFA, l’irrilevanza della dedotta mancanza dei requisiti del d.m. 2 agosto 1969 n. 1072, il confronto con unità immobiliari dello stesso palazzo e l’assenza di prova di un’effettiva diminuzione del reddito. Con il primo motivo i ricorrenti hanno denunciato violazione dell’art. 7 l. n. 212/2000, dell’art. 3 l. n. 241/1990 e dell’art. 61 d.p.r. n. 1142/1949, sostenendo che gli avvisi non indicassero concretamente i requisiti che giustificavano l’A/1 né il raffronto con le unità tipo. Con il secondo motivo hanno dedotto violazione degli artt. 61 e 75 in relazione agli artt. 7 e 9 del d.p.r. n. 1142/1949 e degli artt. 8 e 12 r.d.l. n. 652/1939, oltre all’art. 2697 c.c. Con il terzo motivo hanno lamentato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2967 c.c., sostanzialmente per omessa valutazione del materiale probatorio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in tema di classamento DOCFA, quando non vi è contestazione sugli elementi di fatto dichiarati dal contribuente e la divergenza riguarda solo la diversa valutazione tecnica tra categoria proposta e categoria attribuita, la motivazione dell’avviso è sufficiente con l’indicazione dei dati oggettivi e della classe assegnata. Ha escluso che fosse necessario esplicitare il confronto con le unità tipo dell’art. 61 d.p.r. n. 1142/1949. Ha poi dichiarato il secondo e il terzo motivo in parte inammissibili e in parte infondati, osservando che si trattava di censura sul mancato apprezzamento della prova non più deducibile in cassazione, specie in presenza di doppia conforme, e che la sentenza di merito aveva comunque esaminato il materiale istruttorio, valorizzando le caratteristiche intrinseche ed estrinseche degli immobili e il confronto con le altre unità del palazzo e con le unità tipo. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato invocato per denunciare la violazione di norme sostanziali sulla motivazione e sul classamento catastale.
art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212
La Corte ha escluso la violazione, ritenendo sufficiente la motivazione dell’avviso in presenza di procedura DOCFA e assenza di contestazione sui fatti.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
La Corte ha ritenuto che l’atto fosse adeguatamente motivato secondo i principi generali della motivazione amministrativa.
art. 61 d.p.r. 1° dicembre 1949, n. 1142
La Corte ha escluso che, nella specie, fosse necessario esplicitare il confronto con le unità tipo ai fini della motivazione dell’avviso.
art. 61 d.p.r. n. 1142/1949
Richiamato per il raffronto con le unità tipo; ritenuto non necessario nella motivazione del classamento DOCFA in assenza di contestazione dei fatti.
artt. 61 e 75 d.p.r. n. 1142/1949
Invocati dai ricorrenti a sostegno della censura sul classamento; il motivo è stato ritenuto infondato.
artt. 7 e 9 d.p.r. n. 1142/1949
Richiamati unitamente alle altre norme catastali; la Corte non ha ravvisato violazioni.
artt. 8 e 12 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652
Richiamati a sostegno della censura sul classamento e sull’onere probatorio; motivo respinto.
La Corte ha ritenuto corretto il riparto dell’onere probatorio operato dai giudici di merito.
La censura di omessa valutazione del materiale probatorio è stata ritenuta inammissibile o comunque infondata, poiché tesa a sollecitare una diversa valutazione delle prove.
Richiamato dai ricorrenti quale norma sull’onere della prova; la Corte ha escluso errori nel criterio di distribuzione dell’onere probatorio.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Usato per la dedotta nullità della sentenza; la Corte ha escluso vizi di nullità della motivazione.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La Corte ha ricordato che, dopo la riforma del 2012, non è più deducibile il vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione.
art. 54 d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012
Richiamato come fonte della limitazione del sindacato di legittimità sul vizio motivazionale.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
Richiamato per affermare la preclusione del motivo di travisamento della prova in presenza di doppia conforme.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nella procedura DOCFA, se il contribuente non contesta gli elementi di fatto dichiarati ma solo la diversa valutazione tecnico-estimativa, l’avviso di classamento può essere motivato in modo sintetico mediante l’indicazione dei dati oggettivi rilevati e della classe attribuita.
- Quando il classamento discende da una procedura DOCFA e la divergenza riguarda soltanto la qualificazione catastale, il contribuente è già in grado di comprendere le ragioni della rettifica confrontando la propria dichiarazione con l’esito dell’Ufficio.
- L’obbligo motivazionale dell’avviso non si estende necessariamente alla dettagliata esplicitazione del confronto con le unità tipo, se tale comparazione non è decisiva ai fini della comprensione della pretesa in concreto contestata.
- In sede di legittimità non è deducibile, sotto forma di violazione di legge o nullità, una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio quando la doglianza mira in realtà a sovvertire l’apprezzamento di merito.
- Il vizio di travisamento della prova e le censure sulla sufficienza della motivazione non sono più proponibili nei limiti previsti dall’art. 360, n. 5, c.p.c. come riformato, e risultano ulteriormente preclusi in presenza di doppia conforme.
- Se il giudice di merito dà conto di avere esaminato le caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell’immobile e il raffronto con immobili similari o unità tipo, non può parlarsi di omesso esame del materiale probatorio solo perché la parte pretende una diversa conclusione.
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