Cassazione Civile, Ordinanza n. 21611/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di liquidazione automatizzata della dichiarazione annuale IVA per l’anno d’imposta 2005. La cartella, notificata nel 2009, era stata contestata dalla contribuente e annullata in primo grado; in appello l’amministrazione aveva visto respingere il gravame. La Corte di secondo grado aveva ritenuto tardiva la liquidazione, applicando il previgente art. 17, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 602/1973, nonostante la sua abrogazione. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione del d.l. n. 106/2005 conv. in l. n. 156/2005, dell’art. 36, comma 2, d.lgs. n. 46/1999 e degli artt. 17 e 25 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che il termine applicabile fosse quello introdotto dalla disciplina transitoria del 2005, e comunque che per le cartelle relative alla liquidazione delle dichiarazioni presentate nel 2006 per l’anno 2005 la notifica del 2009 fosse tempestiva. La contribuente ha resistito eccependo anche l’inammissibilità per tardività del ricorso e l’inapplicabilità della disciplina transitoria all’IVA.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l’eccezione preliminare di tardività del ricorso, chiarendo che nel processo tributario la litispendenza si determina con la notifica del ricorso introduttivo e non con il deposito. Nel merito ha accolto il motivo dell’Agenzia, affermando che la disciplina transitoria introdotta dal d.l. n. 106/2005, come convertito, si applica anche all’IVA per effetto del coordinamento con l’art. 23 d.lgs. n. 46/1999 e del principio di uniformità della riscossione mediante ruolo. Ne consegue che, per la cartella relativa all’anno d’imposta 2005 e notificata nel 2009, il termine di notifica era quello del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione. La sentenza impugnata è stata dunque cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 6, comma 5, L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato solo come precedente motivo di annullamento per difetto di prova della comunicazione di irregolarità; nel giudizio definito non è il fulcro della decisione.
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Indica l’attività di liquidazione automatizzata delle dichiarazioni da cui origina la cartella di pagamento.
art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato come base della liquidazione automatizzata relativa all’IVA.
art. 17, comma 1, lett. a), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La Corte evidenzia che la disposizione è stata abrogata dal d.l. n. 106/2005 e non può fondare la soluzione della controversia nei termini accolti dalla sentenza impugnata.
art. 1, d.l. 17 giugno 2005, n. 106 conv. in L. 31 luglio 2005, n. 156
È la norma cardine della disciplina transitoria sui termini di notifica delle cartelle derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni; si applica ai rapporti tributari pendenti e alle cartelle notificate dopo la sua entrata in vigore.
art. 1, comma 5-bis, d.l. 17 giugno 2005, n. 106 conv. in L. 31 luglio 2005, n. 156
«Al fine di garantire l'interesse del contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni e di assicurare l'interesse pubblico alla riscossione dei crediti tributari, la notifica delle relative cartelle di pagamento è effettuata, a pena di decadenza...»
Stabilisce una disciplina transitoria dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle relative alla liquidazione delle dichiarazioni; la Corte la interpreta come applicabile anche alle cartelle IVA.
art. 1, comma 5-ter, d.l. 17 giugno 2005, n. 106 conv. in L. 31 luglio 2005, n. 156
La Corte lo legge sistematicamente insieme al comma 5-bis per desumere l’uniformità del sistema di riscossione mediante ruolo tra imposte sui redditi e IVA.
art. 23 d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
La riformulazione richiamata dalla Corte conferma l’estensione all’IVA dei termini di decadenza previsti per la notifica delle cartelle.
art. 25, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Come modificato, prevede che la cartella sia notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione per le somme da liquidazione automatizzata.
La Corte richiama il regime del termine lungo per impugnare e afferma che, nei giudizi instaurati prima della riforma del 2009, continua ad applicarsi il termine annuale, con rilevanza della data di notifica del ricorso nel processo tributario.
artt. 18 e 20 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La litispendenza nel processo tributario si determina con la notifica del ricorso introduttivo.
art. 22 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La costituzione in giudizio è un adempimento successivo che non incide sulla nascita del processo, ma solo sulla sua prosecuzione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per cassazione formulato per violazione/falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- In tema di riscossione mediante ruolo, la disciplina transitoria sui termini di notifica delle cartelle introdotta nel 2005 si applica ai rapporti tributari pendenti e alle cartelle notificate dopo la sua entrata in vigore, anche quando la dichiarazione sia stata presentata in un periodo temporale rientrante nel perimetro della norma.
- La disciplina dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni va interpretata sistematicamente, considerando il coordinamento tra le disposizioni transitorie e la riformulazione della normativa sulla riscossione, al fine di assicurare uniformità tra imposte sui redditi e IVA.
- La notifica del ricorso introduttivo, nel processo tributario, è il momento che determina la litispendenza; il successivo deposito non rileva ai fini dell’individuazione del regime temporale delle impugnazioni.
- Quando la cartella deriva da liquidazione automatizzata della dichiarazione, il termine di notifica deve essere calcolato secondo la disciplina specificamente applicabile alle somme risultanti da tale attività, non secondo un previgente termine interno relativo ad adempimenti già superati dalla riforma.
- L’interpretazione delle norme sulla decadenza nella riscossione deve privilegiare la certezza dei rapporti tributari e la conoscibilità tempestiva della pretesa fiscale, bilanciando l’interesse del contribuente e quello pubblico alla riscossione.
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