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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21611/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di liquidazione automatizzata della dichiarazione annuale IVA per l’anno d’imposta 2005. La cartella, notificata nel 2009, era stata contestata dalla contribuente e annullata in primo grado; in appello l’amministrazione aveva visto respingere il gravame. La Corte di secondo grado aveva ritenuto tardiva la liquidazione, applicando il previgente art. 17, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 602/1973, nonostante la sua abrogazione. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione del d.l. n. 106/2005 conv. in l. n. 156/2005, dell’art. 36, comma 2, d.lgs. n. 46/1999 e degli artt. 17 e 25 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che il termine applicabile fosse quello introdotto dalla disciplina transitoria del 2005, e comunque che per le cartelle relative alla liquidazione delle dichiarazioni presentate nel 2006 per l’anno 2005 la notifica del 2009 fosse tempestiva. La contribuente ha resistito eccependo anche l’inammissibilità per tardività del ricorso e l’inapplicabilità della disciplina transitoria all’IVA.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata l’eccezione preliminare di tardività del ricorso, chiarendo che nel processo tributario la litispendenza si determina con la notifica del ricorso introduttivo e non con il deposito. Nel merito ha accolto il motivo dell’Agenzia, affermando che la disciplina transitoria introdotta dal d.l. n. 106/2005, come convertito, si applica anche all’IVA per effetto del coordinamento con l’art. 23 d.lgs. n. 46/1999 e del principio di uniformità della riscossione mediante ruolo. Ne consegue che, per la cartella relativa all’anno d’imposta 2005 e notificata nel 2009, il termine di notifica era quello del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione. La sentenza impugnata è stata dunque cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di riscossione mediante ruolo, la disciplina transitoria sui termini di notifica delle cartelle introdotta nel 2005 si applica ai rapporti tributari pendenti e alle cartelle notificate dopo la sua entrata in vigore, anche quando la dichiarazione sia stata presentata in un periodo temporale rientrante nel perimetro della norma.
  • La disciplina dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni va interpretata sistematicamente, considerando il coordinamento tra le disposizioni transitorie e la riformulazione della normativa sulla riscossione, al fine di assicurare uniformità tra imposte sui redditi e IVA.
  • La notifica del ricorso introduttivo, nel processo tributario, è il momento che determina la litispendenza; il successivo deposito non rileva ai fini dell’individuazione del regime temporale delle impugnazioni.
  • Quando la cartella deriva da liquidazione automatizzata della dichiarazione, il termine di notifica deve essere calcolato secondo la disciplina specificamente applicabile alle somme risultanti da tale attività, non secondo un previgente termine interno relativo ad adempimenti già superati dalla riforma.
  • L’interpretazione delle norme sulla decadenza nella riscossione deve privilegiare la certezza dei rapporti tributari e la conoscibilità tempestiva della pretesa fiscale, bilanciando l’interesse del contribuente e quello pubblico alla riscossione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaGiudicato

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