Cassazione Civile, Ordinanza n. 06244/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da alcune intimazioni di pagamento notificate ai soci di una società di persone, indicati come coobbligati per debiti IRPEF e ILOR relativi agli anni 1993-1997 della società poi fallita. La Commissione tributaria regionale aveva annullato le intimazioni perché le cartelle presupposte erano state notificate solo al curatore fallimentare della società e non anche ai soci/contribuenti. L'agente della riscossione ricorre per cassazione con due motivi: con il primo sostiene che la CTR abbia erroneamente ritenuto necessaria, in assenza di una previsione espressa, la notifica della cartella anche ai soci coobbligati; con il secondo lamenta che non sia stata considerata la responsabilità solo sussidiaria dei soci rispetto alla società, deducendo violazione delle norme sulla responsabilità dei soci di società di persone e sulle norme processuali e della riscossione.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Rileva preliminarmente che il successore dell'agente della riscossione estinto può stare in giudizio tramite il difensore già costituito, in virtù della perpetuatio dell'ufficio di difensore. Tuttavia, la ricorrente aveva tentato la notifica del ricorso senza esito e, una volta appreso l'esito negativo, non aveva mai riattivato tempestivamente la procedura notificatoria. La richiesta di rinnovazione formulata solo in memoria è quindi tardiva, perché il principio del "tempo ragionevole" per la ripresa della notifica era già affermato da tempo e non ricorre un overruling idoneo a giustificare la rimessione in termini. La Corte aggiunge, solo ad abundantiam, che anche nel merito la decisione impugnata sarebbe conforme alla giurisprudenza consolidata: l'atto impositivo relativo a crediti anteriori al fallimento deve essere notificato non solo al curatore, ma anche al contribuente fallito, che resta legittimato a impugnarlo per gli effetti personali e sanzionatori derivanti dalla definitività dell'atto, sicché l'omessa notifica al contribuente rende invalide le intimazioni fondate su tali cartelle.
Norme richiamate
esprime il principio della perpetuatio dell'ufficio di difensore, che consente al difensore già costituito di continuare a svolgere attività difensiva fino a sostituzione nei casi di successione della parte estinta nel processo.
ha disposto l'estinzione dell'agente della riscossione Equitalia e il subentro automatico di Agenzia delle Entrate-Riscossione.
ha convertito con modificazioni il d.l. n. 193 del 2016.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla notifica degli atti in ambito fallimentare e della responsabilità dei soci, ma non ritenuto decisivo dalla Corte ai fini dell'inammissibilità.
art. 11 preleggi
richiamato dalla ricorrente per contestare l'interpretazione analogica dell'obbligo di notifica, ma la Corte non lo reputa idoneo a superare l'orientamento consolidato.
richiamati per sostenere la responsabilità dei soci e il suo carattere sussidiario rispetto alla società, ma la Corte osserva che il thema decidendum rilevante è la notifica dell'atto presupposto al contribuente fallito.
art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato insieme alle norme processuali sulla riscossione; la Corte richiama invece la regola giurisprudenziale sulla necessaria notifica al contribuente dell'atto impositivo presupposto.
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dalla ricorrente in tema di atti impugnabili nel processo tributario; la Corte non muta l'orientamento consolidato sulla notifica dell'atto presupposto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indica il vizio dedotto per violazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.
richiamato dalla Corte nel passaggio in cui osserva che, ove la decisione di merito sia conforme a principi di diritto consolidati, i motivi risultano inammissibili perché non denunciano una questione di diritto idonea a giustificare la cassazione.
utilizzato come parametro per individuare il termine massimo entro il quale va riattivato il procedimento notificatorio; la metà di tali termini, salvo circostanze eccezionali, costituisce il limite di ragionevole tempestività.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
legittima il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
ha introdotto il presupposto processuale per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando una notificazione di un atto processuale non si perfeziona per causa non imputabile al notificante, la parte ha l'onere di riattivare con immediatezza il procedimento notificatorio per conservare gli effetti della richiesta originaria; in mancanza, l'atto può essere dichiarato inammissibile se il termine ragionevole viene superato.
- Il criterio del "tempo ragionevole" per la ripresa della notifica, in mancanza di circostanze eccezionali rigorosamente provate, coincide con un limite temporale pari a metà dei termini di cui all'art. 325 c.p.c. per il ricorso per cassazione.
- La sopravvenuta precisazione giurisprudenziale dei contorni di un principio già esistente non integra, di per sé, un overruling idoneo a giustificare la rimessione in termini o la sanatoria della mancata riattivazione della notifica.
- In materia tributaria e fallimentare, se il credito si riferisce a periodi anteriori alla dichiarazione di fallimento, l'atto impositivo deve essere notificato sia al curatore sia al contribuente fallito, perché quest'ultimo conserva un interesse e una legittimazione eccezionale a impugnarlo per gli effetti personali e sanzionatori connessi alla sua definitività.
- L'omessa notifica al contribuente dell'atto impositivo presupposto rende invalido l'atto consequenziale fondato su di esso, quando il contribuente resti esposto agli effetti diretti della definitività dell'accertamento.
- rami
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