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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34586/2024 del 27/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Ufficio aveva notificato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2009, recuperando a tassazione un maggior reddito di capitale riferito alla detenzione di partecipazioni nel c.d. "Gruppo Sarni". Il contribuente aveva ottenuto ragione in primo grado, ma in appello l'Amministrazione aveva visto accolto il gravame dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che aveva ritenuto tempestivo l'accertamento per effetto del raddoppio dei termini ex art. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973. In cassazione il contribuente ha dedotto: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul motivo decisivo relativo alla mancanza dei presupposti del raddoppio dei termini; 2) violazione dell'art. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973, sostenendo che non ricorressero le condizioni per il raddoppio, in particolare con riguardo al reato di dichiarazione infedele di cui all'art. 4 d.lgs. 74/2000.

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha affermato che, nel regime applicabile ratione temporis, il raddoppio dei termini per l'accertamento opera quando vi sia una violazione che comporti obbligo di denuncia penale ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per uno dei reati tributari del d.lgs. 74/2000, senza che sia necessario l'effettivo adempimento della denuncia, l'esercizio dell'azione penale o l'accertamento definitivo del reato. Ha inoltre rilevato che nel caso concreto era stata trasmessa alla Procura, prima della scadenza del termine ordinario, una nota informativa della Guardia di Finanza contenente elementi idonei a integrare una notizia di reato, sicché il raddoppio era operante e l'avviso notificato il 18 dicembre 2018 era tempestivo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è stata esaminata insieme al motivo di merito ed è risultata infondata, perché la questione del raddoppio dei termini è stata comunque affrontata dalla sentenza impugnata.

  • art. 43, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    "in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione"

    Nel testo vigente ratione temporis, il raddoppio dei termini richiede solo la presenza di una violazione tributaria che faccia sorgere l'obbligo di denuncia; non occorre l'effettiva presentazione della denuncia né l'esito del procedimento penale.

  • art. 43, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    È richiamato per individuare il termine ordinario di accertamento quadriennale applicabile all'anno d'imposta 2009.

  • art. 331 c.p.p.

    L'obbligo di denuncia penale costituisce il presupposto rilevante per il raddoppio dei termini di accertamento.

  • art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    La configurabilità del reato di dichiarazione infedele è sufficiente a fondare, nel sistema applicabile, il raddoppio dei termini.

  • art. 2 d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128

    Le modifiche introdotte non incidono sugli avvisi già notificati per periodi d'imposta antecedenti, per effetto della disciplina transitoria richiamata dalla Corte.

  • art. 1, commi 130-132, L. 28 dicembre 2015, n. 208

    Le nuove condizioni sul raddoppio dei termini non si applicano agli atti già notificati relativi a periodi d'imposta precedenti al 31 dicembre 2016.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ricorrono i presupposti per porre a carico del ricorrente l'ulteriore importo pari al contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In tema di accertamento IRPEF, nel regime previgente alla riforma del 2015-2016, il raddoppio dei termini opera quando l'Ufficio abbia ravvisato una violazione tributaria idonea a integrare l'obbligo di denuncia penale, senza necessità di dimostrare l'effettiva presentazione della denuncia o la definizione del procedimento penale.
  • Ai fini del raddoppio dei termini non è richiesto un accertamento penale definitivo del reato: è sufficiente la presenza di seri indizi tali da far sorgere l'obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p.
  • La trasmissione alla Procura di una notizia di reato contenente elementi significativi, anche se non ancora pienamente specifici, può essere sufficiente a legittimare il raddoppio dei termini di accertamento, purché renda configurabile una fattispecie di reato tributario.
  • Le modifiche introdotte dal d.lgs. 128/2015 e dalla L. 208/2015, che subordinano il raddoppio alla tempestiva presentazione della denuncia, non incidono sugli avvisi già notificati per annualità anteriori al 31 dicembre 2016, in presenza della disciplina transitoria.
  • La doglianza di omessa pronuncia non è fondata quando il giudice di merito abbia comunque deciso, anche implicitamente o con priorità logica, sulla questione dedotta come decisiva.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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