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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19115/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L’Amministrazione finanziaria aveva notificato a una fondazione qualificata come ONLUS un avviso di accertamento per IRES 2007, recuperando a tassazione una somma rilevante, e contestualmente era stato disposto il provvedimento di cancellazione dell’ente dall’anagrafe unica delle ONLUS per asserita mancanza dei requisiti richiesti dalla disciplina di settore. La contribuente aveva impugnato sia l’avviso sia la cancellazione; in secondo grado la decisione era stata in parte favorevole all’ente. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi, per non avere la CTR considerato la mancata esibizione in verifica di documentazione contabile e patrimoniale; 2) violazione delle norme sulla inutilizzabilità dei documenti non esibiti in sede di verifica, per avere la CTR ammesso documenti tardivamente prodotti; 3) motivazione apparente della sentenza quanto al capo relativo all’avviso di accertamento, poiché la CTR si era limitata a recepire altra sentenza senza autonoma valutazione dei rilievi fiscali; 4) violazione della disciplina ONLUS e dei beni culturali, per avere la CTR escluso la necessità del riconoscimento ministeriale dell’interesse culturale; 5) violazione della disciplina ONLUS in tema di detraibilità delle elargizioni effettuate dal presidente/fondatore della fondazione; 6) nullità della sentenza per motivazione solo per relationem rispetto ad altra decisione, senza esame autonomo dei rilievi dell’avviso di accertamento. La resistente ha sostenuto la correttezza della sentenza impugnata e ha resistito con controricorso e memoria.

La decisione

La Corte ha accolto il primo, secondo, quarto e sesto motivo, ha rigettato il terzo e dichiarato inammissibile il quinto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata nei capi travolti dai motivi accolti e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Nel merito della ratio, la Corte ha ritenuto: a) nulla per motivazione apparente la decisione sulla parte relativa all’avviso di accertamento, perché la CTR aveva recepito acriticamente altra sentenza senza esaminare i rilievi specifici del diverso avviso; b) corretta l’affermazione di inutilizzabilità dei documenti non esibiti in verifica, perché l’invito era stato specifico e puntuale; c) errata la statuizione che attribuiva alla Regione il potere di dichiarare l’interesse culturale ai fini ONLUS, poiché tale verifica spetta al Ministero competente; d) inammissibile la censura sulle elargizioni del presidente, perché estranea all’accertamento dei redditi della fondazione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la motivazione per relationem è legittima solo se la sentenza recepita viene richiamata in modo da consentire un’autonoma verifica del percorso argomentativo; se il giudice si limita a un richiamo acritico di altra decisione, la sentenza è nulla per motivazione apparente.
  • La produzione in giudizio di documenti non esibiti in sede di verifica fiscale è inutilizzabile quando l’Amministrazione abbia formulato un invito specifico e puntuale, con avvertimento delle conseguenze della mancata esibizione; l’onere di provare tale presupposto grava sull’Ufficio.
  • Ai fini dell’iscrizione o permanenza nell’anagrafe ONLUS nel settore della tutela e valorizzazione dei beni culturali, il requisito dell’interesse culturale deve risultare da un accertamento dell’autorità ministeriale competente, non essendo sufficiente una certificazione regionale.
  • Le censure che investono profili estranei all’oggetto dell’accertamento impugnato sono inammissibili quando non incidono direttamente sul rapporto tributario controverso o sul bene della vita dedotto in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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