Cassazione Civile, Ordinanza n. 19115/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L’Amministrazione finanziaria aveva notificato a una fondazione qualificata come ONLUS un avviso di accertamento per IRES 2007, recuperando a tassazione una somma rilevante, e contestualmente era stato disposto il provvedimento di cancellazione dell’ente dall’anagrafe unica delle ONLUS per asserita mancanza dei requisiti richiesti dalla disciplina di settore. La contribuente aveva impugnato sia l’avviso sia la cancellazione; in secondo grado la decisione era stata in parte favorevole all’ente. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi, per non avere la CTR considerato la mancata esibizione in verifica di documentazione contabile e patrimoniale; 2) violazione delle norme sulla inutilizzabilità dei documenti non esibiti in sede di verifica, per avere la CTR ammesso documenti tardivamente prodotti; 3) motivazione apparente della sentenza quanto al capo relativo all’avviso di accertamento, poiché la CTR si era limitata a recepire altra sentenza senza autonoma valutazione dei rilievi fiscali; 4) violazione della disciplina ONLUS e dei beni culturali, per avere la CTR escluso la necessità del riconoscimento ministeriale dell’interesse culturale; 5) violazione della disciplina ONLUS in tema di detraibilità delle elargizioni effettuate dal presidente/fondatore della fondazione; 6) nullità della sentenza per motivazione solo per relationem rispetto ad altra decisione, senza esame autonomo dei rilievi dell’avviso di accertamento. La resistente ha sostenuto la correttezza della sentenza impugnata e ha resistito con controricorso e memoria.
La decisione
La Corte ha accolto il primo, secondo, quarto e sesto motivo, ha rigettato il terzo e dichiarato inammissibile il quinto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata nei capi travolti dai motivi accolti e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Nel merito della ratio, la Corte ha ritenuto: a) nulla per motivazione apparente la decisione sulla parte relativa all’avviso di accertamento, perché la CTR aveva recepito acriticamente altra sentenza senza esaminare i rilievi specifici del diverso avviso; b) corretta l’affermazione di inutilizzabilità dei documenti non esibiti in verifica, perché l’invito era stato specifico e puntuale; c) errata la statuizione che attribuiva alla Regione il potere di dichiarare l’interesse culturale ai fini ONLUS, poiché tale verifica spetta al Ministero competente; d) inammissibile la censura sulle elargizioni del presidente, perché estranea all’accertamento dei redditi della fondazione.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3), 4) e 5), c.p.c.
Sono stati richiamati i diversi vizi di legittimità dedotti con il ricorso; la Corte ha ritenuto fondati quelli relativi a motivazione apparente e violazione di legge, e ha qualificato la motivazione per relationem come nulla quando priva di autonoma valutazione critica.
art. 132, secondo comma, n. 4), c.p.c.
La sentenza è nulla se manca una motivazione effettiva idonea a rendere comprensibili le ragioni della decisione.
La motivazione deve consentire di individuare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
art. 10, comma 1, d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460
Per il regime ONLUS occorre che lo statuto preveda attività rientranti nei settori indicati; per il settore culturale la Corte ha ritenuto necessario il riconoscimento ministeriale dell’interesse culturale.
art. 52, comma 5, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La mancata esibizione in sede di verifica della documentazione richiesta comporta inutilizzabilità della successiva produzione processuale, quando l’invito sia stato specifico e puntuale.
art. 32, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L’omessa o intempestiva risposta ai dati richiesti in sede di accertamento determina l’automatica inutilizzabilità della documentazione prodotta tardivamente.
art. 20-bis, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Sono richiamati gli obblighi documentali contabili delle ONLUS e la rilevanza della mancata esibizione dei relativi documenti.
È stata dedotta la violazione del principio di disponibilità della prova per l’utilizzo di documenti che la parte non avrebbe potuto produrre utilmente.
art. 36, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiede una motivazione idonea della sentenza del giudice tributario.
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
È stato richiamato tra le norme asseritamente violate, ma la Corte non si è soffermata nel merito su questo profilo.
art. 12 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
La verifica dell’interesse culturale dei beni appartiene ai competenti organi del Ministero, non alle Regioni.
art. 13 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
L’accertamento ministeriale dell’interesse culturale costituisce la dichiarazione rilevante per il regime applicabile.
art. 6, comma 2, D.M. 18 luglio 2003, n. 266
È richiamato come disciplina del procedimento e dei requisiti per l’iscrizione nell’anagrafe ONLUS nel settore considerato.
art. 10, 12 e 13 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
Nel settore della tutela dei beni culturali il riconoscimento dell’interesse culturale rilevante ai fini ONLUS spetta all’autorità ministeriale competente.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la motivazione per relationem è legittima solo se la sentenza recepita viene richiamata in modo da consentire un’autonoma verifica del percorso argomentativo; se il giudice si limita a un richiamo acritico di altra decisione, la sentenza è nulla per motivazione apparente.
- La produzione in giudizio di documenti non esibiti in sede di verifica fiscale è inutilizzabile quando l’Amministrazione abbia formulato un invito specifico e puntuale, con avvertimento delle conseguenze della mancata esibizione; l’onere di provare tale presupposto grava sull’Ufficio.
- Ai fini dell’iscrizione o permanenza nell’anagrafe ONLUS nel settore della tutela e valorizzazione dei beni culturali, il requisito dell’interesse culturale deve risultare da un accertamento dell’autorità ministeriale competente, non essendo sufficiente una certificazione regionale.
- Le censure che investono profili estranei all’oggetto dell’accertamento impugnato sono inammissibili quando non incidono direttamente sul rapporto tributario controverso o sul bene della vita dedotto in giudizio.
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