Cassazione Civile, Ordinanza n. 26687/2024 del 14/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da due avvisi di accertamento notificati a una società per i periodi d’imposta 2009 e 2010, con recupero di IRES, IRAP e IVA per asserita indeducibilità di vari costi. L’Ufficio aveva contestato, tra l’altro, spese pubblicitarie ritenute sproporzionate rispetto ai valori di mercato, sponsorizzazioni verso associazioni sportive dilettantistiche ritenute non inerenti o prive dei requisiti per il regime agevolato, e costi per regalie a clienti di rilievo giudicati estranei all’attività d’impresa. In primo grado il ricorso della società era stato accolto solo in parte; in appello la CTR aveva dato ragione all’Ufficio su tutti i punti. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell’art. 109, comma 5, d.P.R. 917/1986, per avere la CTR confermato la non deducibilità di costi pubblicitari ritenuti invece inerenti e legittimamente scelti dall’impresa; (2) violazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 19 d.P.R. 633/1972 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per errata ripartizione dell’onere probatorio sulla deducibilità e sulla detrazione IVA in presenza di contestazioni di antieconomicità; (3) nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente, perché la CTR si sarebbe limitata a richiamare la decisione di primo grado senza confrontarsi con i motivi di appello, in particolare sulla sponsorizzazione di associazioni sportive dilettantistiche e sull’applicabilità dell’art. 90 della l. 289/2002.
La decisione
La Corte ha accolto solo il terzo motivo, limitatamente ai rilievi concernenti le sponsorizzazioni verso associazioni sportive dilettantistiche per l’anno 2009, rilevando che la CTR non aveva esaminato il motivo di appello fondato sull’art. 90, comma 8, l. 289/2002 e sulla relativa presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria delle spese di sponsorizzazione, nei limiti e alle condizioni fissate dalla giurisprudenza di legittimità. Ha invece respinto il terzo motivo per il resto, ritenendo sufficiente la motivazione sul quinto rilievo (regali a clienti). Ha rigettato il primo motivo, giudicando corretta la valutazione di antieconomicità e sproporzione dei costi pubblicitari rispetto ai prezzi di mercato, e ha rigettato anche il secondo motivo, ribadendo che, in presenza di contestazioni dell’Amministrazione su antieconomicità manifesta e macroscopica, l’onere di provare esistenza, inerenza e coerenza economica delle operazioni grava sul contribuente. La sentenza della CTR è stata dunque cassata nei limiti indicati con rinvio alla CGT di secondo grado in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 109, comma 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La deducibilità dei costi di impresa richiede inerenza e congruità; spese sproporzionate, incongrue o eccessive possono essere escluse perché indice di antieconomicità e quindi di mancanza di inerenza.
In caso di contestazione dell’Amministrazione su antieconomicità e non inerenza, il contribuente deve fornire la prova della regolarità e dell’effettiva riferibilità dei costi all’attività d’impresa.
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La detrazione IVA non è ammessa sulla base della sola contabilizzazione delle fatture; se l’Ufficio dimostra l’antieconomicità manifesta dell’operazione, il contribuente deve provarne la realtà e l’inerenza.
Censurato insieme agli altri parametri processuali, ma il motivo è stato respinto perché la CTR ha correttamente valorizzato le emergenze probatorie.
Censurato insieme agli altri parametri processuali, ma la Corte ha ritenuto non decisiva la doglianza, poiché la valutazione delle prove è stata coerente con i principi sull’onere probatorio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma di legittimazione dei motivi di ricorso per violazione di legge richiamata per il primo e secondo motivo.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma richiamata per la censura di nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato quale parametro della sufficienza della motivazione delle sentenze tributarie.
Richiamato per dedurre la nullità della sentenza per difetto di motivazione.
Richiamato per il requisito della motivazione della decisione.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato a sostegno dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 90, comma 8, l. 27 dicembre 2002, n. 289
Le spese di sponsorizzazione verso compagini sportive dilettantistiche, entro il limite quantitativo previsto, sono assistite da una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e non di rappresentanza, purché sia provata la natura dilettantistica del soggetto sponsorizzato e l’effettiva attività promozionale.
Massime di principio
- In tema di imposte dirette, la nozione di inerenza dei costi deducibili comprende anche il profilo della congruità economica: costi sproporzionati o manifestamente antieconomici possono essere esclusi dalla deduzione perché incompatibili con una corretta gestione dell’impresa.
- Quando l’Amministrazione finanziaria contesta in modo specifico l’antieconomicità di un’operazione, il contribuente non può limitarsi a produrre fatture e contabilità formale, ma deve dimostrare l’effettività, l’inerenza e la razionalità economica del costo rispetto all’attività esercitata.
- In materia di IVA, la sola contabilizzazione della fattura non basta a fondare il diritto alla detrazione se l’Ufficio dimostra un’antieconomicità manifesta e macroscopica dell’operazione, quale indice di possibile non verità della fattura o di mancata inerenza del bene o servizio all’attività imponibile.
- Le spese di sponsorizzazione in favore di associazioni sportive dilettantistiche, entro i limiti previsti dall’art. 90, comma 8, l. 289/2002, godono di una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria, sicché il giudice deve verificare in modo espresso la ricorrenza dei presupposti normativi prima di negarne la deducibilità.
- Una sentenza che non si confronti con uno specifico motivo di appello decisivo, specie quando fondato su una norma speciale e su un orientamento di legittimità consolidato, incorre in vizio motivazionale censurabile in cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26598/2024 del 14/10/2024
- ordinanza_civile · 14 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26599/2024 del 14/10/2024
- ordinanza_civile · 14 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26600/2024 del 14/10/2024
- ordinanza_civile · 14 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26601/2024 del 14/10/2024
- ordinanza_civile · 14 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26602/2024 del 14/10/2024
- ordinanza_civile · 14 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26604/2024 del 14/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →