Cassazione Civile, Ordinanza n. 20618/2024 del 24/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un preavviso di fermo amministrativo collegato a una cartella di pagamento che la contribuente assumeva non ritualmente notificata. In primo grado il ricorso era stato accolto per difetto di prova della notifica della cartella presupposta; in appello la decisione veniva riformata, ritenendosi valida la notifica via PEC della cartella ai sensi dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e del d.P.R. n. 68 del 2005, nonché infondate le ulteriori eccezioni della contribuente. In Cassazione la parte ricorrente deduceva, con due motivi, la violazione delle norme sulla notifica della cartella e sul riparto dell’onere della prova: sosteneva che la controparte non avesse provato adeguatamente sia l’avvenuta notifica sia il contenuto dell’atto notificato, contestando in particolare l’assenza della ricevuta di accettazione PEC e la mancata dimostrazione della riconducibilità dell’indirizzo telematico al destinatario.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i due motivi di ricorso perché la società ricorrente ha depositato memoria attestando di avere aderito alla definizione agevolata delle controversie pendenti prevista dalla legge n. 197 del 2022, con deposito della domanda, della comunicazione delle somme dovute e dei pagamenti effettuati. Rilevato che ricorrevano i presupposti normativi per la definizione agevolata, la Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio. Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate e non è stata disposta la condanna al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato come base normativa della notificazione della cartella di pagamento, anche a mezzo PEC.
Richiamato per la disciplina della posta elettronica certificata e della ritualità della notifica.
Richiamato in combinato disposto con le norme sulla PEC per la validità della notificazione telematica.
Richiamato in tema di riparto dell’onere della prova sull’avvenuta notifica e sul contenuto dell’atto notificato.
art. 1, commi 197 e 198, legge n. 197 del 2022
depositare, entro il 10 ottobre 2023, "presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della primarata"; "il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione"
La produzione della domanda di definizione e della prova del pagamento entro il termine previsto impone la declaratoria di estinzione del processo.
art. 1, commi 200 e 201, legge n. 197 del 2022
Disciplina il diniego della definizione agevolata, la sua impugnazione e gli effetti nei processi già estinti.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte afferma che l’adesione alla definizione agevolata esclude i presupposti per la condanna al doppio contributo unificato.
art. 20, comma 1, lett. c), d.l. n. 34 del 2023 conv. in l. n. 56 del 2023
Richiamato quale norma di modifica del regime della definizione agevolata delle controversie pendenti.
Massime di principio
- Quando il contribuente dimostra di avere aderito alla definizione agevolata delle controversie pendenti nei termini e con la documentazione richiesta dalla legge, il giudizio deve essere dichiarato estinto senza esame del merito delle censure.
- Nelle notificazioni della cartella di pagamento a mezzo PEC, la validità della notifica va valutata alla luce della disciplina speciale tributaria e della normativa sulla posta elettronica certificata; le contestazioni sul riparto dell’onere probatorio restano comunque assorbite se interviene la definizione agevolata del contenzioso.
- La declaratoria di estinzione per definizione agevolata comporta che le spese del processo restino a carico della parte che le ha anticipate e impedisce la condanna al raddoppio del contributo unificato.
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