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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16467/2025 del 18/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite origina da un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2006 notificato a un socio di società a ristretta base partecipativa, fondato sul maggior reddito d'impresa accertato in capo alla società e sulla presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili. Il contribuente aveva già ottenuto in primo grado l'annullamento dell'atto, ma la decisione era stata riformata in appello. In cassazione ha proposto cinque motivi: 1) nullità/inesistenza della notifica dell'avviso societario presupposto perché ricevuto da soggetto che non sarebbe stato più amministratore; 2) omessa pronuncia e violazione dello statuto del contribuente per mancata allegazione dell'atto presupposto all'avviso emesso contro il socio; 3) violazione della disciplina presuntiva perché l'accertamento societario non sarebbe stato definitivo e l'atto presupposto sarebbe stato invalido; 4) errata imputazione al socio dell'intero utile extracontabile, invece che nella misura del 40% prevista per gli utili di partecipazione; 5) invalidità della sottoscrizione/notifica dell'atto per effetto della presunta carenza di poteri del funzionario e del messo notificatore, con richiamo anche alla sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015. La Corte ha respinto tutti i motivi: ha ritenuto valida la notifica dell'accertamento societario presso la sede sociale a persona qualificatasi come collaboratore, ha considerato infondato o in parte inammissibile il motivo sull'allegazione dell'atto presupposto, ha ribadito che per i soci di società a ristretta base non occorre la definitività dell'accertamento societario ma basta la sua emissione, ha affermato che gli utili extracontabili vanno imputati per intero e non al 40%, e ha dichiarato inammissibile la nuova censura sulla notificazione sollevata per la prima volta in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del contribuente, confermando la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e respinto il ricorso originario. Ha ritenuto: valida la notificazione dell'avviso societario presso la sede a mani di persona collegata alla società; non decisiva, e in parte non verificabile per difetto di trascrizione, la doglianza sulla mancata allegazione dell'atto presupposto; infondata la tesi secondo cui sarebbe necessaria la definitività dell'accertamento societario per procedere al recupero nei confronti del socio; infondata la pretesa di tassare gli utili extracontabili solo al 40%; infondata o comunque inammissibile la censura sulla sottoscrizione/notifica perché nuova in cassazione. Il contribuente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 145 c.p.c.

    La notificazione alle persone giuridiche può eseguirsi presso la sede sociale, con consegna a persona addetta alla sede o incaricata di ricevere le notificazioni; non è necessario che il notificatore verifichi in concreto la qualifica del consegnatario se questi si trova non occasionalmente nei locali della sede.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato dal ricorrente per dedurre il difetto di motivazione dell'accertamento per mancata allegazione dell'atto presupposto; la Corte osserva che l'atto presupposto risultava allegato e, comunque, la censura era non scrutinabile per difetto di trascrizione dell'atto impugnato.

  • art. 2727 c.c.

    Invocato per contestare la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili; la Corte ribadisce che, nelle società a ristretta base, la presunzione opera salvo prova contraria specifica della mancata distribuzione.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Norma richiamata in relazione all'accertamento dei redditi d'impresa e alla ricostruzione presuntiva degli utili extracontabili.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sull'imposizione degli utili extracontabili; la Corte non accoglie la doglianza.

  • artt. 47 e 59 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    La Corte afferma che la tassazione degli utili extracontabili accertati in capo alla società e imputati al socio avviene per l'intero importo, non nella misura ridotta del 40%, perché si tratta di utili mai confluiti in contabilità e non dichiarati.

  • art. 60, comma 1, lett. a), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato dal ricorrente in tema di notificazione degli atti tributari; la Corte reputa comunque infondata e, per un profilo, inammissibile la censura.

  • art. 57 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato dal ricorrente in tema di notificazione; non incide sull'esito, perché la questione viene respinta o dichiarata nuova.

  • artt. 3-4 L. 20 novembre 1982, n. 890

    Richiamati dal ricorrente con riguardo alla notificazione; la Corte dichiara la censura inammissibile nella parte nuova.

  • art. 42, commi 1 e 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti dal capo dell'ufficio o da funzionario delegato di carriera direttiva; la declaratoria di incostituzionalità richiamata dal ricorrente non incide sulla validità degli atti sottoscritti da tali soggetti.

  • art. 8, comma 24, d.l. n. 16/2012

    La Corte richiama il principio secondo cui la declaratoria di incostituzionalità non determina invalidità degli avvisi sottoscritti da funzionario delegato di carriera direttiva.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la fissazione della trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Parametro di deduzione della violazione di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Parametro di deduzione del vizio motivazionale, richiamato nel secondo motivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Fondamento della statuizione sull'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.

Massime di principio

  • Nelle società a ristretta base partecipativa, l'accertamento di utili extracontabili in capo alla società legittima, in via presuntiva, l'accertamento nei confronti del socio; per superare tale presunzione non basta contestare in modo generico la mancata definitività dell'atto societario, ma occorre dimostrare la mancata percezione o distribuzione degli utili.
  • Ai fini della validità della notificazione di un avviso di accertamento a una persona giuridica, è sufficiente la consegna presso la sede sociale a persona che si trovi in quel luogo non occasionalmente e che appaia collegata all'ente; grava sulla società l'onere di provare che il consegnatario fosse del tutto privo di incarichi o collegamenti con la sede.
  • In tema di accertamento tributario fondato su utili in nero, la pretesa verso il socio non è limitata alla quota del 40% prevista per gli utili ordinariamente distribuiti, poiché gli utili extracontabili, non essendo mai transitati nella contabilità societaria, sono imputabili per l'intero importo accertato.
  • Nel giudizio di legittimità non possono essere introdotte per la prima volta questioni nuove di fatto o di diritto, come l'asserita invalidità della nomina del messo notificatore o profili di inesistenza della notificazione non dedotti nei precedenti gradi.
  • La censura di difetto di motivazione per mancata allegazione dell'atto presupposto richiede che il ricorrente riproduca in ricorso il contenuto rilevante dell'atto impugnato, altrimenti il controllo di legittimità è precluso.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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