Cassazione Civile, Ordinanza n. 16379/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione Mod. 770 relativa all'anno d'imposta 2007. La società contribuente aveva impugnato la cartella dinanzi al giudice tributario, ma il ricorso era stato rigettato in primo grado e l'appello dichiarato inammissibile. Il successivo ricorso per cassazione era stato rigettato con ordinanza. La società ha quindi proposto un primo ricorso per revocazione dell'ordinanza di rigetto, deducendo che la Corte avrebbe ignorato l'eccezione di prescrizione del credito erariale che, a suo dire, era maturata per inerzia dell'Ufficio. Anche tale revocazione è stata dichiarata inammissibile. Con l'odierno ulteriore ricorso, la società ha chiesto la revocazione della precedente ordinanza resa nel giudizio di revocazione, sostenendo che la Corte avesse errato nel richiamare atti interruttivi della prescrizione e deducendo, in sostanza, il difetto di giurisdizione del giudice tributario e l'intervenuta prescrizione del credito erariale. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, da un lato, che le censure non indicassero con specificità l'errore di percezione richiesto per la revocazione e che, in realtà, investissero valutazioni giuridiche sulla prescrizione e sulla giurisdizione, estranee all'errore di fatto revocatorio; dall'altro lato, ha affermato che non è ammessa la revocazione di una pronuncia resa nel giudizio di revocazione, per effetto dell'art. 403 c.p.c. Ha inoltre rilevato che la giurisdizione sulla cartella per IVA appartiene comunque al giudice tributario. La ricorrente è stata condannata alle spese, a una somma per responsabilità aggravata e al versamento di ulteriori importi previsti dalla legge.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato come base normativa della cartella emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione.
art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato come base normativa della cartella emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione IVA.
artt. 53 e 20 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamati in relazione alla precedente declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetti formali dell'atto di gravame.
richiamato per la proposta di definizione anticipata e per la trattazione camerale del ricorso.
richiamato dal ricorrente quale base della revocazione dell'ordinanza di cassazione.
richiamato dal ricorrente nella formulazione delle conclusioni del ricorso per revocazione.
interpretato nel senso che non è impugnabile per revocazione la decisione resa nel giudizio di revocazione; si applica anche all'ordinanza della Cassazione che abbia deciso sulla precedente revocazione.
richiamato per affermare l'effetto sospensivo della prescrizione prodotto dagli atti tipici del processo.
richiamato per affermare l'effetto interruttivo della prescrizione prodotto dagli atti tipici del processo.
art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.
richiamato per la condanna al pagamento di somme a titolo di responsabilità aggravata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 111 Cost.
richiamato in relazione ai limiti del ricorso straordinario e all'esigenza di effettività e ragionevole durata del processo.
Massime di principio
- Non è ammissibile la revocazione quando la censura non riguarda un errore di percezione su un fatto decisivo e immediatamente rilevabile, ma investe valutazioni giuridiche o processuali, come la prescrizione o la giurisdizione.
- La revocazione non può essere utilizzata per contestare, in modo surrettizio, la correttezza giuridica della precedente decisione di legittimità.
- La sentenza o ordinanza resa nel giudizio di revocazione non è ulteriormente impugnabile per revocazione: opera il divieto dell'art. 403 c.p.c., che chiude il sistema delle impugnazioni sul medesimo oggetto.
- Il giudicato formatosi sulla revocazione copre il dedotto e il deducibile, precludendo la riproposizione di questioni già esaminate o proponibili nel precedente giudizio.
- Nei rapporti tributari, gli atti tipici del processo possono produrre effetto interruttivo e sospensivo della prescrizione nei limiti richiamati dagli artt. 2943 e 2945 c.c.
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