Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 16393/2025 del 18/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La società aveva adito il Giudice di pace chiedendo di accertare l’inesistenza dei crediti iscritti in una serie di ruoli esattoriali e delle relative cartelle di pagamento, derivanti da contravvenzioni per violazioni del codice della strada. A fondamento della domanda deduceva l’omessa notificazione dei verbali di contestazione e la conseguente estinzione dei crediti per prescrizione. Il Giudice di pace aveva però declinato la competenza ritenendo che, sommando gli importi delle sanzioni contestate, fosse superato il proprio limite di valore e avesse rimesso la causa al Tribunale. Il Tribunale di Salerno ha quindi sollevato d’ufficio regolamento di competenza, chiedendo alla Corte di stabilire se la controversia appartenesse al giudice di pace per materia oppure al tribunale per valore.

La decisione

La Corte ha dichiarato ammissibile il regolamento d’ufficio e ha affermato la competenza per materia del Giudice di pace di Salerno. Ha rilevato che le controversie aventi ad oggetto l’opposizione ai verbali di accertamento di violazioni del codice della strada rientrano nella competenza per materia del giudice di pace ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011; tale competenza non viene attratta nel tribunale per effetto dell’ammontare complessivo delle sanzioni, anche quando la domanda sia formulata come azione di accertamento negativo dell’inesistenza del credito. Poiché si trattava di regolamento d’ufficio e le parti non avevano svolto attività difensiva, la Corte non ha pronunciato sulle spese. Le parti sono state rimesse davanti al Giudice di pace nei termini di legge.

Norme richiamate

  • art. 46 c.p.c.

    nelle cause davanti al giudice di pace non si applicano gli artt. 42 e 43 c.p.c., relativi al regolamento di competenza su istanza di parte; resta però esperibile il regolamento d’ufficio

  • art. 45 c.p.c.

    il regolamento d’ufficio mira a evitare che un giudice conosca di una controversia che la legge riserva ad altro giudice per la qualità della domanda

  • art. 7 c.p.c.

    richiamato dal giudice di pace per il limite di competenza per valore, ma la Corte esclude che tale limite operi nel caso concreto

  • art. 7 del d.lgs. 150/2011

    individua la competenza per materia del giudice di pace per l’opposizione ai verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada

  • art. 6, comma 5, del d.lgs. 150/2011

    richiamato in relazione alla competenza per materia con limite di valore per l’opposizione ad ordinanza-ingiunzione, ma non pertinente alla fattispecie decisa

  • art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011

    l’azione di accertamento negativo proposta dalla società è qualificata come opposizione ai verbali di accertamento e quindi soggiace alla competenza per materia del giudice di pace

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a verbali di accertamento di violazioni del codice della strada, la competenza del giudice di pace è stabilita per materia e non può essere trasformata in competenza per valore dal cumulo degli importi contestati.
  • Quando la domanda sostanziale mira a contestare l’inesistenza del credito derivante da verbali di violazione del codice della strada, essa va qualificata come opposizione al verbale di accertamento, con conseguente applicazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011.
  • Il regolamento d’ufficio di competenza è ammissibile anche nei giudizi davanti al giudice di pace, poiché il divieto dell’art. 46 c.p.c. riguarda solo il regolamento richiesto dalle parti.
  • Il regolamento d’ufficio resta utilizzabile per garantire il rispetto delle regole di competenza correlate alla qualità della domanda e alla riserva legale di certe controversie a un determinato giudice.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.