Cassazione Civile, Ordinanza n. 16384/2025 del 18/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (società fornitrice)
La controversia
La controversia nasce dal mancato pagamento, da parte di un’azienda sanitaria, del corrispettivo per forniture di medicinali eseguite da una società farmaceutica. Quest’ultima otteneva decreto ingiuntivo per il prezzo delle forniture e gli interessi moratori; l’azienda sanitaria proponeva opposizione sostenendo che i prezzi fatturati fossero difformi e superiori a quelli di gara e che la società si fosse obbligata a mantenerli fissi e invariati per tutta la durata dell’appalto, senza poter invocare il meccanismo del cosiddetto pay back introdotto dalla normativa finanziaria per il 2007. Il tribunale accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo. In appello la società farmaceutica deduceva, tra l’altro, l’applicabilità del pay back, il diritto agli interessi moratori, il maggior danno da svalutazione e altri profili economici; la corte d’appello riformava parzialmente la decisione e condannava l’azienda sanitaria al pagamento di una somma inferiore a quella ingiunta. In cassazione l’azienda sanitaria articolava tre motivi: 1) violazione della disciplina AIFA e della legge finanziaria 2007, assumendo che lo sconto del 5% e il meccanismo del pay back non fossero applicabili alle forniture aggiudicate tramite gara, ma solo ai prezzi al pubblico; 2) violazione del capitolato speciale e delle norme sui contratti pubblici, sostenendo che l’impegno a mantenere fissi e invariati i prezzi impedisse qualunque adeguamento e quindi escludesse la pretesa della fornitrice; 3) omesso esame di un fatto decisivo, perché la fornitura sarebbe stata aggiudicata nel 2007 e non nel 2006, sicché lo sconto AIFA non sarebbe stato applicabile al caso concreto.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata l’eccezione preliminare di inammissibilità per difetto di specificità, ma ha poi giudicato infondati tutti e tre i motivi. In particolare ha affermato che la disciplina AIFA sul prezzo dei farmaci e sulla riduzione del 5% era già vigente al momento della presentazione delle offerte di gara, che il successivo meccanismo del pay back non sostituiva imperativamente le clausole negoziali ma operava come disciplina di sospensione della riduzione del prezzo con riversamento della quota alla Regione, e che la circostanza relativa alla data di aggiudicazione non era decisiva, poiché il vincolo negoziale discendeva dalla fase di gara e l’offerta era stata formulata quando la riduzione AIFA era già efficace. Ha quindi confermato la condanna della ricorrente alle spese e dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 366, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
La Corte ha escluso che il ricorso fosse inammissibile per difetto di specificità, ritenendo sufficientemente articolati i motivi e rispettato il principio di autosufficienza.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro invocato per denunciare violazione di legge in relazione alla disciplina AIFA, al pay back e al capitolato speciale.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È stato il parametro invocato per dedurre l’omesso esame di un fatto decisivo, ma la Corte ha escluso che vi fosse omissione rilevante.
art. 1, comma 796, lett. g), L. 27 dicembre 2006, n. 296
La norma sul pay back è stata letta come meccanismo che sospende la riduzione del 5% del prezzo dei farmaci dispensati o impiegati dal SSN, con versamento ex post della quota alla Regione competente.
È stata richiamata per affermare che i prezzi dei farmaci rimborsati dal SSN sono determinati mediante contrattazione tra AIFA e aziende farmaceutiche secondo i criteri stabiliti.
determinazione AIFA n. 26 del 27 settembre 2006
La Corte l’ha considerata vigente e vincolante al momento della gara, idonea a imporre lo sconto del 5% sul prezzo dei farmaci.
art. 11 del capitolato speciale
La clausola è stata interpretata come impegno dell’aggiudicataria a mantenere fissi e invariati i prezzi per tutta la durata della fornitura, senza però escludere l’applicazione concreta del meccanismo di pay back nei termini in cui operava nel caso di specie.
d.lgs. n. 163/2006
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sull’invarianza del prezzo nell’appalto pubblico di forniture.
artt. 5, settimo comma, 81 e 82 del d.lgs. n. 163/2006
Richiamati dalla ricorrente a sostegno del principio di invariabilità del prezzo offerto in gara.
Richiamato dalla ricorrente come base della qualificazione contrattuale e della vincolatività dell’accordo tra le parti.
Richiamato in appello per la domanda di interessi moratori sulla somma dovuta.
Richiamato nel tentativo di revocazione della sentenza d’appello, poi ritenuto non integrato perché il dedotto vizio era di diritto e non di fatto.
artt. 398, quarto comma, e 401 c.p.c.
Richiamati nell’istanza incidentale di sospensione nel giudizio di revocazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per la statuizione sull’ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- Nei rapporti di fornitura di farmaci a strutture sanitarie pubbliche, la disciplina AIFA sul prezzo dei medicinali e sugli sconti obbligatori si riflette sulla formazione dell’offerta di gara, poiché l’operatore economico deve tener conto del prezzo regolato e delle riduzioni imposte dall’ordinamento al momento in cui formula l’offerta.
- Il meccanismo del pay back non va inteso come sostituzione autoritativa delle clausole contrattuali già in essere, ma come disciplina che consente al fornitore di mantenere il prezzo pieno del farmaco mediante il riversamento della quota di riduzione alla Regione competente; pertanto, la sua operatività va verificata in concreto rispetto alla struttura economica dell’offerta e al momento di efficacia delle disposizioni.
- In presenza di una clausola di gara che impone l’invarianza dei prezzi, occorre distinguere tra modifica negoziale del corrispettivo e semplice effetto di una disciplina normativa sopravvenuta che incide sulla quota di sconto: se il fornitore ha già praticato lo sconto in offerta e successivamente aderisce al pay back versando la quota dovuta alla Regione, il rapporto contrattuale può essere ricondotto al prezzo pieno originario senza che vi sia una vera alterazione delle condizioni di aggiudicazione.
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non ricorre quando la censura mira in realtà a contestare la ricostruzione giuridica o la valutazione delle risultanze fattuali già compiuta dal giudice di merito, se il fatto dedotto è stato comunque preso in considerazione in modo logicamente rilevante.
- Nel settore degli appalti pubblici, la fase di aggiudicazione e la conseguente offerta sono il momento decisivo per la formazione del vincolo negoziale, mentre la stipulazione del contratto e l’inizio materiale della fornitura hanno natura meramente ricognitiva o esecutiva e non elidono gli effetti già prodotti dalla gara.
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