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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16381/2025 del 18/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

Una società proprietaria di un fondo ha agito per il risarcimento dei danni asseritamente causati, durante lavori di sbancamento svolti nella proprietà del convenuto, al muro di confine e alle reti impiantistiche passanti nel muro, nonché al pavimento prospiciente un immobile di sua proprietà. Il danno era stato quantificato in un accertamento tecnico preventivo. Il convenuto ha contestato la domanda deducendo che il muro era stato già ricostruito prima del giudizio e ha chiesto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’appaltatrice dei lavori, del direttore dei lavori e dell’assicuratore. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: omessa pronuncia sulla domanda di danno; contrasto irriducibile e motivazione apparente; mancata confutazione degli argomenti d’appello sull’irrilevanza della successiva modifica dello stato dei luoghi; violazione dell’art. 2697 c.c. per asserita inversione dell’onere della prova; illogicità della motivazione sul mancato concreto pregiudizio; violazione degli artt. 1218, 1223 e 2043 c.c. e di parametri costituzionali e convenzionali, sostenendo che il danno emergente non coinciderebbe solo con esborsi già sostenuti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d’appello avesse esaminato la domanda nel merito, escludendo la risarcibilità non per mancanza del fatto dannoso in sé, ma per assenza di prova di un danno concretamente risarcibile e di un interesse attuale al ripristino dello stato dei luoghi. È stato valorizzato il rilievo che l’immobile originario era stato demolito e sostituito da un diverso complesso immobiliare; di conseguenza, le opere di ripristino del muro, della pavimentazione e degli impianti sarebbero state comunque rimosse dai successivi lavori di cantiere e quindi prive di utilità risarcitoria. La Corte ha escluso l’omessa pronuncia, ha osservato che il vizio motivazionale non era deducibile per la doppia conforme e ha chiarito che non vi era violazione dell’art. 2697 c.c., perché la censura riguardava la valutazione delle prove e non la distribuzione dell’onere probatorio. Inammissibile, infine, è stato ritenuto il sesto motivo per genericità. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore dei controricorrenti e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 702 bis c.p.c.

    norma processuale utilizzata per l’introduzione del giudizio di primo grado con rito sommario di cognizione

  • art. 360, n. 4 c.p.c.

    norma richiamata per le censure di omessa pronuncia, motivazione apparente e nullità della sentenza

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in relazione al preteso vizio di omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio perché la domanda è stata esaminata e rigettata

  • art. 111 Cost.

    richiamato per denunciare un vizio di motivazione; la Corte esclude il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato quale parametro della motivazione della sentenza; la Corte ritiene la motivazione presente e logicamente coerente

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione all’obbligo di motivazione della sentenza

  • art. 2697 c.c.

    la sua violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione delle prove

  • art. 360, n. 3 c.p.c.

    richiamato per la dedotta violazione di legge sui presupposti del risarcimento e sull’onere della prova

  • art. 1218 c.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della pretesa risarcitoria; la Corte non accoglie la tesi

  • art. 1223 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la risarcibilità del danno emergente; la Corte ribadisce che serve un danno concretamente risarcibile

  • art. 2043 c.c.

    richiamato quale base della domanda risarcitoria extracontrattuale; la Corte nega il risarcimento per difetto di danno concreto e attuale

  • art. 2 Cost.

    richiamato dalla ricorrente insieme a parametri convenzionali, senza accoglimento della censura

  • art. 1 del protocollo addizionale CEDU

    invocato dalla ricorrente sul tema del danno patrimoniale, ma non ritenuto decisivo

  • art. 10 Cost.

    richiamato dalla ricorrente in collegamento con i parametri convenzionali

  • art. 348 ter c.p.c.

    richiamato per escludere la proponibilità del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 c.p.c. in presenza di doppia conforme

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115 del 2002

    richiamato per l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115 del 2002

    richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • Nel giudizio risarcitorio, l’attore deve provare non solo il fatto materiale dannoso, ma anche un pregiudizio concretamente risarcibile e attuale; il mero danneggiamento storico del bene non basta se le opere di ripristino non hanno utilità effettiva.
  • La causalità materiale va distinta dalla causalità giuridica: la prima attiene all’imputabilità del fatto alla condotta del convenuto, la seconda alla risarcibilità dell’evento e al concreto interesse dell’attore al ristoro.
  • Non vi è omessa pronuncia quando il giudice di merito esamina la domanda e la rigetta per difetto di prova del danno o dell’interesse al ripristino, anche se non condivide la qualificazione proposta dalla parte.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice altera la regola di riparto dell’onere probatorio; non ricorre quando la censura investe l’apprezzamento del materiale istruttorio e delle consulenze tecniche.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di motivazione non può essere prospettato nei termini del semplice dissenso sulla valutazione delle prove, e la motivazione è sufficiente se rende comprensibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
  • Le spese necessarie per il ripristino non sono risarcibili in modo automatico se, per effetto di successivi e radicali interventi edilizi, esse sarebbero comunque state assorbite o eliminate e quindi prive di effettiva utilità economica.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità da cose e animaliImpugnazioniProve
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

Testo integrale

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