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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21308/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (INPS)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l’ente previdenziale aveva richiesto il pagamento di contributi previdenziali dovuti nella gestione commercianti, calcolati sulla parte di reddito eccedente il minimale, in relazione alla qualità di socio di una società in nome collettivo. Il contribuente aveva in precedenza definito una lite fiscale ai sensi dell’art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, e sosteneva che tale definizione impedisse di considerare definitivamente accertati i maggiori redditi e, quindi, escludesse la pretesa contributiva. In appello, l’INPS aveva ottenuto la riforma della decisione di primo grado che aveva accolto l’opposizione. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) omessa pronuncia e violazione del giudicato, assumendo che il Tribunale avesse fondato la decisione su più rationes autonome e che l’INPS avesse impugnato solo una di esse; 2) violazione di norme in tema di contributi e definizione delle liti fiscali, sostenendo che l’accertamento fiscale non fosse definitivo e che la definizione avesse effetto di rinuncia dello Stato anche sul piano previdenziale, oltre a richiamare la nullità dell’atto per sottoscrizione da parte di dirigente privo di potere; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando che la Corte d’appello avesse attribuito all’avviso di addebito contenuti eccedenti l’oggetto del giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per genericità e per mancato rispetto degli oneri di specifica indicazione del fatto processuale e delle parti della decisione censurate; ha ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo, ribadendo che la definizione concordata della lite fiscale produce effetti solo tributari e non elimina l’efficacia extrafiscale dell’accertamento sui maggiori redditi ai fini della contribuzione INPS. Ha inoltre osservato che il ricorrente non aveva offerto prova contraria rispetto ai dati dell’accertamento e che la questione sulla nullità dell’atto impositivo per difetto di potere del dirigente non risultava ritualmente devoluta e, comunque, non incideva sulla fondatezza della pretesa contributiva. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La definizione della lite fiscale ai sensi dell’art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011 ha efficacia circoscritta al solo ambito tributario e non preclude, di per sé, l’utilizzo dell’accertamento fiscale quale base presuntiva per il recupero contributivo INPS sui maggiori redditi accertati.
  • L’accertamento fiscale mantiene efficacia extrafiscale ai fini previdenziali finché l’interessato non fornisca una contestazione specifica e prove contrarie idonee a superarne la valenza presuntiva.
  • Nel ricorso per cassazione che denunci un error in procedendo è necessario indicare in modo puntuale il fatto processuale, gli atti rilevanti e la corretta soluzione giuridica; censure generiche o non autosufficienti sono inammissibili.
  • Il giudicato non si forma su ogni passaggio argomentativo della sentenza, ma solo sulle statuizioni che collegano a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto giuridico; le rationes meramente rafforzative non assumono autonoma stabilità.
  • Una doglianza relativa alla nullità formale dell’atto impositivo non è idonea, da sola, a scalfire la fondatezza sostanziale della pretesa contributiva quando il presupposto reddituale sia stato accertato e non efficacemente contestato.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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