Cassazione Civile, Ordinanza n. 21308/2023 del 19/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (INPS)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l’ente previdenziale aveva richiesto il pagamento di contributi previdenziali dovuti nella gestione commercianti, calcolati sulla parte di reddito eccedente il minimale, in relazione alla qualità di socio di una società in nome collettivo. Il contribuente aveva in precedenza definito una lite fiscale ai sensi dell’art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, e sosteneva che tale definizione impedisse di considerare definitivamente accertati i maggiori redditi e, quindi, escludesse la pretesa contributiva. In appello, l’INPS aveva ottenuto la riforma della decisione di primo grado che aveva accolto l’opposizione. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) omessa pronuncia e violazione del giudicato, assumendo che il Tribunale avesse fondato la decisione su più rationes autonome e che l’INPS avesse impugnato solo una di esse; 2) violazione di norme in tema di contributi e definizione delle liti fiscali, sostenendo che l’accertamento fiscale non fosse definitivo e che la definizione avesse effetto di rinuncia dello Stato anche sul piano previdenziale, oltre a richiamare la nullità dell’atto per sottoscrizione da parte di dirigente privo di potere; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando che la Corte d’appello avesse attribuito all’avviso di addebito contenuti eccedenti l’oggetto del giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per genericità e per mancato rispetto degli oneri di specifica indicazione del fatto processuale e delle parti della decisione censurate; ha ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo, ribadendo che la definizione concordata della lite fiscale produce effetti solo tributari e non elimina l’efficacia extrafiscale dell’accertamento sui maggiori redditi ai fini della contribuzione INPS. Ha inoltre osservato che il ricorrente non aveva offerto prova contraria rispetto ai dati dell’accertamento e che la questione sulla nullità dell’atto impositivo per difetto di potere del dirigente non risultava ritualmente devoluta e, comunque, non incideva sulla fondatezza della pretesa contributiva. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza e omessa pronuncia.
La Corte ribadisce che la censura di omessa pronuncia richiede specificità e deve confrontarsi con l’effettivo oggetto della decisione.
È richiamato dal ricorrente in tema di acquiescenza e giudicato, ma la Corte ne esclude la violazione per difetto di specificità del motivo.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Per l’error in procedendo occorre la puntuale indicazione degli elementi del fatto processuale e degli atti rilevanti.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato quale onere di deposito e indicazione degli atti necessari al controllo della censura.
È evocato dalla Corte in relazione alla necessità di specificità delle censure in appello e alla loro corretta individuazione.
Il giudicato si forma solo sulle statuizioni che collegano a un fatto qualificato un determinato effetto giuridico; non su ogni affermazione della sentenza.
art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
È richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma senza accoglimento della censura.
art. 25, comma 1, lett. b), d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
È richiamato dal ricorrente in relazione all’emissione dell’avviso di addebito.
art. 39, comma 12, d.l. 6 luglio 2011, n. 98
La definizione della lite fiscale ha efficacia limitata alle controversie tributarie e non travolge la rilevanza extrafiscale dell’accertamento ai fini contributivi.
È la legge di conversione dell’art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011.
art. 16 L. 27 dicembre 2002, n. 289
È citato dal ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate.
art. 1, comma 1, L. 6 agosto 1990, n. 223
È citato dal ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate.
art. 10 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
È citato dal ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate.
art. 1 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462
È citato dal ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate.
Fondamento della condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio.
È richiamato per la trattazione in camera di consiglio nel procedimento di legittimità.
art. 297 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
La causa è trattata nel rito camerale come modificato dalla riforma.
Massime di principio
- La definizione della lite fiscale ai sensi dell’art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011 ha efficacia circoscritta al solo ambito tributario e non preclude, di per sé, l’utilizzo dell’accertamento fiscale quale base presuntiva per il recupero contributivo INPS sui maggiori redditi accertati.
- L’accertamento fiscale mantiene efficacia extrafiscale ai fini previdenziali finché l’interessato non fornisca una contestazione specifica e prove contrarie idonee a superarne la valenza presuntiva.
- Nel ricorso per cassazione che denunci un error in procedendo è necessario indicare in modo puntuale il fatto processuale, gli atti rilevanti e la corretta soluzione giuridica; censure generiche o non autosufficienti sono inammissibili.
- Il giudicato non si forma su ogni passaggio argomentativo della sentenza, ma solo sulle statuizioni che collegano a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto giuridico; le rationes meramente rafforzative non assumono autonoma stabilità.
- Una doglianza relativa alla nullità formale dell’atto impositivo non è idonea, da sola, a scalfire la fondatezza sostanziale della pretesa contributiva quando il presupposto reddituale sia stato accertato e non efficacemente contestato.
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