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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21138/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un verbale ispettivo relativo a contributi previdenziali omessi: l'INPS aveva richiesto il pagamento dei contributi ritenendo che alcuni lavoratori impiegati da due cooperative, formalmente incaricate del servizio di recapito di corrispondenza, fossero in realtà alle dirette dipendenze della società committente, con conseguente fittizietà dell'appalto di servizi. In appello gli opponenti avevano contestato l'esito sfavorevole, ma la Corte territoriale ha ritenuto ammissibile l'azione di accertamento negativo e comunque infondata l'opposizione nel merito, valorizzando l'assenza, in capo alle cooperative, sia di un reale potere organizzativo sui lavoratori sia di un effettivo rischio d'impresa. Con il ricorso per cassazione vengono dedotti: (1) violazione degli artt. 342 e 346 c.p.c., perché la Corte d'appello avrebbe erroneamente richiesto motivi di gravame sul merito nonostante il primo giudice si fosse pronunciato solo sull'inammissibilità dell'opposizione; (2) vizio nella valutazione delle prove testimoniali, sostenendo che dalle deposizioni emergeva invece il potere organizzativo delle cooperative; (3) violazione dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003, perché la Corte avrebbe escluso ingiustamente il rischio d'impresa pur in presenza di corrispettivo a misura e non a corpo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che la motivazione della Corte d'appello sulla mancanza di specifici motivi di appello sul merito non costituiva la ratio decidendi, poiché la decisione era incentrata sull'infondatezza nel merito dell'opposizione e non sulla sola inammissibilità dell'impugnazione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché censurava la valutazione delle risultanze istruttorie con un vizio non riconducibile ai motivi tipici di ricorso ex art. 360 c.p.c. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo per carenza di interesse, poiché la sentenza di merito era sorretta da una duplice ratio decidendi e il ricorso non aveva validamente attaccato una delle due rationes (l'assenza del potere organizzativo), sicché l'eventuale accoglimento del solo motivo sul rischio d'impresa non avrebbe potuto comportare la cassazione della sentenza. Conseguentemente, le spese sono state poste a carico dei ricorrenti ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato per escludere che, nel caso concreto, fosse necessario formulare motivi d'appello sul merito quando la sentenza di primo grado aveva pronunciato in realtà sul merito dell'opposizione, secondo la lettura data dalla Corte di cassazione.

  • art. 346 c.p.c.

    Invocato dai ricorrenti per sostenere la non necessità di specifici motivi di appello sulle questioni assorbite; la Corte nega che il caso concreto fosse riconducibile alla tesi prospettata.

  • art. 360 c.p.c.

    Utilizzato per affermare che il motivo fondato sulla mera incongruità o illogicità della valutazione istruttoria non rientra, da solo, nelle categorie tipiche di censura proponibili in cassazione.

  • art. 29 d.lgs. n. 276/2003

    Richiamato in relazione alla qualificazione dell'appalto e alla verifica della genuinità del rapporto, con particolare riguardo al potere organizzativo e al rischio d'impresa dell'appaltatore.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto, a seguito del rigetto del ricorso, della debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo deve essere sussumibile in una delle categorie tassative previste dall'art. 360 c.p.c.; una censura che si limiti a contestare l'incongruità o illogicità della valutazione delle prove, senza inquadramento nei vizi tipici, è inammissibile.
  • Quando una sentenza di merito è sorretta da una duplice autonoma ratio decidendi, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse se non censura validamente entrambe le rationes, poiché l'eventuale accoglimento di una sola doglianza non potrebbe determinare la cassazione della decisione.
  • In tema di appalto di servizi ai fini dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003, la genuinità dell'appalto richiede che l'appaltatore disponga di un effettivo potere organizzativo sui lavoratori e assuma un concreto rischio d'impresa; la mancanza di uno di tali elementi è sufficiente a escludere la natura genuina del contratto.
  • La deduzione in cassazione di una violazione degli artt. 342 e 346 c.p.c. non può prosperare se la sentenza impugnata, letta nel suo complesso e nel dispositivo, risulta effettivamente fondata sul merito della controversia e non sulla sola inammissibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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