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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21162/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda monitoria proposta da un'infermiera per ottenere l'aggiornamento della tariffa oraria del compenso dovuto per l'attività svolta tra il 1 luglio 2010 e il 31 marzo 2013 nell'ambito di un rapporto autonomo originariamente stipulato con il Ministero della giustizia e poi proseguito con l'azienda sanitaria subentrante. La lavoratrice sosteneva che la tariffa oraria dovesse essere automaticamente rideterminata in base alla delibera commissariale n. 33 del 22 giugno 2010, ritenuta fonte vincolante che avrebbe imposto alle aziende sanitarie di fare riferimento alla tariffa prevista per il personale infermieristico. La Corte d'appello aveva invece escluso che la delibera avesse efficacia immediatamente vincolante sul rapporto già in essere, qualificandola come atto amministrativo rivolto alla ricognizione del fabbisogno e all'omogeneizzazione dei trattamenti, e non come fonte capace di sostituire il corrispettivo contrattualmente pattuito. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice deduceva, in sostanza, l'erronea esclusione dell'applicazione automatica della tariffa prevista dal commissario ad acta, insistendo sul suo carattere obbligatorio e sulla funzione di regolazione del trattamento economico del personale libero-professionale. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché non denunciava una specifica violazione di legge: ha richiamato la giurisprudenza costituzionale sul limite dei poteri del commissario ad acta, che non può esercitare poteri legislativi ma solo adottare atti amministrativi necessari al contenimento della spesa sanitaria, e ha richiamato altresì il principio secondo cui l'interpretazione dei contratti integrativi o decentrati non è sindacabile in cassazione come violazione di legge, ma solo nei limiti del vizio motivazionale o della violazione dei canoni ermeneutici, doglianze non formulate nel caso concreto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della lavoratrice. Ha ritenuto che la censura non integrasse una deduzione di violazione di norma di diritto, ma si risolvesse nella contestazione della qualificazione giuridica attribuita dalla Corte d'appello alla delibera commissariale n. 33/2010 e alla sua incidenza sul contratto individuale. Secondo la Cassazione, il commissario ad acta, nell'ambito del potere sostitutivo straordinario, può adottare solo atti amministrativi necessari al piano di rientro e non può introdurre fonti normative o regolamentari idonee a modificare automaticamente rapporti contrattuali già in essere. Inoltre, la questione relativa alla natura e interpretazione della delibera, ove intesa come atto assimilabile a disciplina decentrata, avrebbe dovuto essere censurata nei limiti dell'ermeneutica contrattuale o del vizio motivazionale, non essendo stato dedotto alcuno specifico errore di diritto in tal senso. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 83, L. 23 dicembre 2009, n. 191

    attribuisce al commissario ad acta il potere di adottare gli atti e provvedimenti amministrativi, organizzativi e gestionali necessari all'attuazione del piano di rientro, ma non gli conferisce un potere legislativo sostitutivo.

  • art. 120 Cost.

    il potere sostitutivo straordinario del Governo non può creare nuovi atti legislativi né alterare l'ordine delle attribuzioni dei poteri.

  • art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001

    la denuncia della violazione dei contratti collettivi è ammessa solo con riferimento ai contratti collettivi nazionali, non anche ai contratti integrativi decentrati, la cui interpretazione resta al giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il motivo di ricorso per violazione di legge non può essere utilizzato per censurare direttamente l'interpretazione di un contratto integrativo decentrato se non nei limiti della violazione dei canoni ermeneutici.

  • art. 47, comma 8, d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato per distinguere il regime di pubblicità dei contratti collettivi nazionali rispetto ai contratti integrativi.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    il sindacato sulla motivazione è ammesso solo nei limiti consentiti dal testo applicabile ratione temporis.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il potere del commissario ad acta nel piano di rientro sanitario ha natura amministrativa e non legislativa: esso consente l'adozione di misure organizzative, gestionali e di contenimento della spesa, ma non la creazione di una disciplina normativa capace di incidere automaticamente sui rapporti contrattuali in essere.
  • Una delibera commissariale che indichi parametri economici o tariffe massime non produce, di per sé, effetti modificativi automatici del compenso pattuito tra le parti, salvo che sia espressamente prevista una sostituzione del corrispettivo contrattuale nei limiti consentiti dall'ordinamento.
  • La violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi sono deducibili in cassazione solo per i contratti collettivi nazionali; i contratti integrativi o decentrati sono oggetto di sindacato di legittimità soltanto nei limiti della violazione dei canoni ermeneutici o del vizio motivazionale.
  • Non è ammissibile ricorrere per cassazione denunciando in modo generico l'erroneità della qualificazione giuridica di un atto o della sua efficacia sul rapporto, senza individuare una specifica norma di diritto violata o il preciso canone interpretativo disatteso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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