Cassazione Civile, Ordinanza n. 21190/2023 del 19/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un dirigente medico di primo livello, dipendente di una azienda sanitaria locale, aveva ricevuto dal 1999 al 2010 un incarico provvisorio, poi più volte prorogato, di responsabile della struttura di coordinamento 'Direzione Medica P.O.U.' a seguito della vacanza del posto per pensionamento del precedente titolare. I giudici di merito avevano ritenuto che l'attività svolta fosse assimilabile a mansioni di dirigente di struttura complessa e avevano condannato l'azienda al pagamento delle differenze retributive connesse, nei limiti della prescrizione quinquennale. L'azienda ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme sulla dirigenza sanitaria e sul conferimento degli incarichi, sostenendo che non vi era stato alcuno svolgimento di mansioni superiori e che l'incarico temporaneo non poteva essere equiparato a un incarico di struttura complessa in assenza della procedura selettiva e dell'autorizzazione regionale richieste; con il secondo, subordinato, ha contestato la declaratoria di inammissibilità dell'eccezione di errore nei conteggi relativi all'indennità di posizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, affinché accerti quali somme, se del caso, spettino al dirigente per il periodo di incarico provvisorio. La Corte ha affermato che, nel sistema della dirigenza sanitaria, la sostituzione nell'incarico di dirigente di struttura complessa non integra svolgimento di mansioni superiori e non consente di reclamare il trattamento accessorio del sostituito; può invece spettare solo la specifica indennità sostitutiva prevista dalla contrattazione collettiva. Ha inoltre ribadito che il superamento del termine previsto per la sostituzione non trasforma automaticamente la sostituzione in incarico superiore né legittima la richiesta dell'intero trattamento economico del dirigente sostituito.
Norme richiamate
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
l'esposizione sommaria dei fatti di causa è sufficiente se consente la piena comprensione delle censure; non occorre la riproduzione analitica di tutti gli atti e passaggi processuali.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
la Corte di cassazione, nel qualificare giuridicamente i fatti, può accogliere la questione per una ragione giuridica diversa da quella prospettata dalla parte, purché sulla base dei fatti accertati e senza alterare il thema decidendum.
art. 4, comma 9, d.lgs. n. 502/1992
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di dirigenza sanitaria e conferimento degli incarichi.
art. 15, comma 7-bis, d.lgs. n. 502/1992
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di conferimento degli incarichi dirigenziali sanitari.
art. 15-ter d.lgs. n. 502/1992
le sostituzioni nell'ambito della dirigenza sanitaria non si configurano come mansioni superiori; la disciplina speciale esclude l'applicazione dell'art. 2103 c.c.
art. 19, comma 4, l. reg. Umbria n. 3/1998
richiamato dalla ricorrente a fondamento della contestazione del conferimento fiduciario dell'incarico.
art. 31, comma 2, l. reg. Umbria n. 3/1998
richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità di preventiva autorizzazione regionale prima della procedura selettiva.
art. 32 Cost.
richiamato dalla ricorrente tra le norme costituzionali invocate.
art. 97 Cost.
richiamato dalla ricorrente tra le norme costituzionali invocate.
art. 117, comma 3, Cost.
richiamato dalla ricorrente tra le norme costituzionali invocate.
richiamato nel secondo motivo per contestare la valutazione della prova e dei conteggi prodotti.
richiamato nel secondo motivo per contestare la tempestività/specificità dell'eccezione sui conteggi.
art. 26 c.c.n.l. 8.6.2000 dirigenza medica e veterinaria
richiamato nel secondo motivo in relazione ai criteri di calcolo dell'indennità di posizione.
art. 39 c.c.n.l. 8.6.2000 dirigenza medica e veterinaria
richiamato nel secondo motivo in relazione ai criteri di calcolo dell'indennità di posizione.
art. 18 c.c.n.l. 8.6.2000 dirigenza medica e veterinaria
la sostituzione del dirigente assente o cessato è consentita per il tempo necessario alle procedure concorsuali; le sostituzioni non configurano mansioni superiori e, oltre sessanta giorni, danno diritto solo all'indennità sostitutiva prevista.
per i dirigenti non si applica l'art. 2103 c.c., poiché l'incarico dirigenziale è conferito a termine e non si traduce in una progressione di mansioni.
la contrattazione collettiva determina il trattamento retributivo dei dirigenti e il trattamento accessorio remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti, secondo il principio di onnicomprensività.
non si applica ai dirigenti, essendo riferito al personale non dirigenziale.
non è applicabile alla dirigenza sanitaria e alle sostituzioni dirigenziali nell'ambito del ruolo unico sanitario.
art. 36 Cost.
non può essere invocato per ottenere il trattamento del dirigente sostituito, perché l'indennità sostitutiva prevista dalla contrattazione collettiva è ritenuta adeguatamente remunerativa.
art. 18, comma 7, c.c.n.l. 8.6.2000 dirigenza medica e veterinaria
l'incipit del comma, unitamente al principio di onnicomprensività, esclude il titolo per pretendere il trattamento economico del sostituito.
Massime di principio
- Nella dirigenza sanitaria, la sostituzione del titolare di una struttura complessa non integra svolgimento di mansioni superiori, perché avviene nell'ambito di un ruolo unico e di un livello unico della dirigenza medica.
- Per le sostituzioni disciplinate dal contratto collettivo, il sostituto non ha diritto al trattamento accessorio del dirigente sostituito, ma solo alla specifica indennità sostitutiva prevista dalla disciplina collettiva.
- Il superamento del termine di durata della sostituzione, previsto per consentire l'espletamento delle procedure di copertura del posto vacante, ha funzione sollecitatoria e non trasforma la sostituzione in incarico superiore né legittima la pretesa del compenso pieno del titolare.
- L'inapplicabilità dell'art. 2103 c.c. ai dirigenti comporta che la tutela economica non può essere costruita sul paradigma delle mansioni superiori, ma deve essere ricercata nella disciplina speciale di legge e di contratto collettivo.
- In sede di legittimità, la Corte può accogliere il motivo per una diversa qualificazione giuridica dei fatti rispetto a quella prospettata dal ricorrente, purché resti immutato il quadro fattuale accertato nei gradi di merito.
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