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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21109/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da alcune procedure selettive interne bandite in ambito sanitario per l'attribuzione di funzioni di coordinamento. Il candidato escluso o non utilmente collocato ha impugnato gli esiti delle prove deducendo, in sintesi, violazioni dei principi di trasparenza e imparzialità nella prova orale, lamentando che l'accesso all'aula sarebbe stato inibito a persone estranee, che la prova si sarebbe svolta senza adeguata pubblicità, che le domande sarebbero state identiche per tutti i candidati e che i verbali non avrebbero dato conto delle modalità di predeterminazione delle domande. Ha inoltre censurato la valutazione del curriculum e del colloquio alla luce del regolamento aziendale, deducendo omessa pronuncia del giudice di merito su un motivo aggiunto relativo al curriculum di una controinteressata e sulla violazione dell'art. 7 del regolamento. Un ulteriore motivo riguardava il deposito del curriculum della controinteressata e la possibilità di formulare nuovi motivi, con contestazione della qualificazione della domanda e dell'esclusione dell'omessa pronuncia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla mancata pubblicità delle prove orali, affermando che incombeva sul ricorrente l'onere di provare il fatto costitutivo dedotto e che, in fatto, la corte territoriale aveva accertato la presenza di una sala d'attesa vicina all'aula, l'assenza di impedimenti all'accesso di terzi e la breve durata delle prove, elementi incompatibili con la dedotta violazione di trasparenza e imparzialità. Ha inoltre escluso la rilevanza della doglianza sulla predeterminazione delle domande. Quanto ai motivi relativi alla violazione dei principi di imparzialità e dell'art. 7 del regolamento, ha ribadito che nel pubblico impiego contrattualizzato gli atti di gestione del rapporto sono valutati secondo moduli privatistici e non secondo la legge n. 241/1990; ha anche ritenuto inammissibili o infondate le censure sulla motivazione, poiché non ricorreva alcuna anomalia motivazionale rilevante in cassazione e il regolamento aziendale non costituisce norma di diritto. Infine, sul motivo concernente il deposito del curriculum della controinteressata, ha qualificato la domanda originaria come domanda di nullità delle procedure, ricordando che la nullità contrattuale è un diritto autodeterminato e che il giudice può rilevarne d'ufficio anche una causa diversa da quella allegata; di conseguenza, la dedotta omissione non integrava omessa pronuncia. Il ricorrente è stato condannato alle spese e ai conseguenti oneri processuali.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    chi agisce per far valere la mancata pubblicità delle prove deve provare i fatti costitutivi della domanda, compresa l'inibizione dell'accesso a terzi estranei

  • art. 97 Cost.

    nel pubblico impiego contrattualizzato non impone l'applicazione dei moduli pubblicistici agli atti di gestione del rapporto, essendo adottata una scelta legislativa di tipo privatistico

  • artt. 1 e 3 L. 241/1990

    non si applicano agli atti di gestione del rapporto di lavoro nel pubblico impiego contrattualizzato, che vanno valutati secondo parametri privatistici

  • art. 112 c.p.c.

    la doglianza di omessa pronuncia è esclusa quando la censura in realtà introduce una mera argomentazione difensiva o quando il motivo non è specificamente autosufficiente

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato per escludere la necessità di un nuovo scrutinio quando la sentenza d'appello non si discosta dalla decisione di primo grado

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    dopo la riforma del 2012 il controllo di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e non consente censure di semplice insufficienza o contraddittorietà

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    la nullità della sentenza è ravvisabile solo nei casi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contraddittorietà irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile

  • art. 111, comma 6 Cost.

    il sindacato di legittimità sulla motivazione resta limitato al minimo costituzionale

  • art. 429 c.p.c.

    richiamato per escludere la possibilità di nuovi motivi/censure nella fase considerata dal primo giudice

  • art. 384, comma 4 c.p.c.

    utilizzato per correggere la motivazione della sentenza impugnata in diritto senza cassazione sul punto

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Chi contesta la mancata pubblicità di una prova selettiva deve allegare e provare specificamente i fatti costitutivi della lesione, non essendo sufficiente dedurre in modo generico l'assenza di trasparenza.
  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, gli atti di gestione del rapporto di lavoro sono soggetti a criteri privatistici e non ai principi procedimentali della legge generale sul procedimento amministrativo, salvo diversa previsione.
  • La valutazione espressa da una commissione esaminatrice mediante voto numerico è legittima quando sia riconducibile a criteri predeterminati e risulti dai verbali che tali criteri siano stati considerati.
  • In cassazione, il vizio di motivazione è deducibile solo nei limiti del 'minimo costituzionale'; non sono più proponibili censure di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo le ipotesi estreme di nullità della sentenza.
  • La domanda di nullità ha natura autodeterminata: il giudice può rilevare d'ufficio una causa di nullità diversa da quella allegata dalla parte, senza che ciò integri omessa pronuncia su un diverso titolo giuridico se il petitum resta invariato.
  • Il regolamento interno di un ente o datore di lavoro, se non ha natura di norma di diritto, non può essere invocato come parametro di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., ma solo quale regola del caso concreto, nei limiti della sua deduzione e specifica allegazione.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaProveImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

Testo integrale

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