Cassazione Civile, Ordinanza n. 21072/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di due dipendenti volta a far dichiarare la nullità di alcune clausole della contrattazione collettiva del settore ferroviario che escludevano dal computo, ai fini degli aumenti periodici di anzianità, l'intero periodo svolto in apprendistato. I giudici di merito avevano accolto la domanda, riconoscendo l'integrale anzianità di servizio maturata durante l'apprendistato e condannando la società al pagamento dei relativi differenziali, respingendo anche l'eccezione di prescrizione dei crediti retributivi. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell'art. 2948, n. 4, c.c. in relazione all'art. 18, commi 1 e 2, l. n. 300/1970 come modificato dalla l. n. 92/2012: secondo la ricorrente, dopo la riforma del 2012 il lavoratore non sarebbe più assistito da una tutela tale da escludere il metus nei confronti del datore di lavoro, sicché la prescrizione dei crediti retributivi sarebbe dovuta decorrere durante il rapporto e non solo alla sua cessazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato l'unico motivo, richiamando il principio già affermato in precedenti recenti secondo cui il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, come ridefinito dalla l. n. 92/2012 e dal d.lgs. n. 23/2015, non è assistito da un regime di stabilità idoneo a far decorrere la prescrizione in costanza di rapporto per i diritti non ancora prescritti all'entrata in vigore della l. n. 92/2012; per tali crediti, il termine prescrizionale decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro. La società è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2948, n. 4, c.c.
la prescrizione dei crediti retributivi non decorre in costanza di rapporto per i diritti non ancora prescritti al momento dell'entrata in vigore della l. n. 92/2012, ma dalla cessazione del rapporto
art. 2935 c.c.
il termine di prescrizione decorre quando il diritto può essere fatto valere; nel rapporto di lavoro privo di stabilità effettiva ciò avviene alla cessazione del rapporto
art. 18, commi 1 e 2, l. n. 300/1970
richiamato dalla ricorrente come parametro della tutela reale; la Corte nega che, nella configurazione post riforma, assicuri un regime di stabilità tale da far decorrere la prescrizione durante il rapporto
l. n. 92/2012
la riforma è assunta come spartiacque per la decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro non ancora prescritti alla sua entrata in vigore
d.lgs. n. 23/2015
concorre, insieme alla l. n. 92/2012, a delineare un rapporto di lavoro a tempo indeterminato privo di regime di stabilità
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
riconosciuti i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente
Massime di principio
- Nel lavoro subordinato a tempo indeterminato, come riformato dalla l. n. 92/2012 e dal d.lgs. n. 23/2015, la mancanza di un regime di stabilità certa esclude che la prescrizione dei crediti retributivi decorra normalmente durante il rapporto, per i diritti non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della riforma.
- Per i crediti di lavoro soggetti al principio di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., letto in combinato con l'art. 2935 c.c., il dies a quo della prescrizione coincide con la cessazione del rapporto quando il lavoratore non sia posto in condizione di esercitare il diritto in costanza di rapporto per assenza di stabilità effettiva.
- In sede di legittimità, il ricorso va rigettato quando si limiti a contrastare un principio già consolidato della Corte senza offrire argomenti idonei a superarlo; in tal caso restano ferme le conseguenze processuali della soccombenza, incluse le spese e l'ulteriore contributo unificato.
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