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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21184/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (previdenza)

La controversia

La controversia riguarda il computo della retribuzione pensionabile di una lavoratrice addetta ai pubblici servizi di trasporto. La ricorrente sosteneva che, ai fini del calcolo della pensione, dovesse essere inclusa la componente di base della retribuzione riferita al lavoro straordinario, con esclusione della sola maggiorazione indennitaria, distinguendo quindi tra retribuzione tabellare e quota eccedente dovuta per lo straordinario. La Corte d'appello aveva invece ritenuto che il compenso per lavoro straordinario fosse integralmente escluso dalla base pensionabile. In cassazione sono stati proposti due motivi: con il primo si denunciava violazione dell'art. 112 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che il giudice di merito avesse travisato la domanda; con il secondo si denunciava violazione degli artt. 5 e 17 della l. n. 889/1971 e dell'art. 2108 c.c., sostenendo che la disciplina speciale consentisse di scomporre il compenso per straordinario in una quota retributiva da includere nella pensione e in una maggiorazione indennitaria da escludere.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto infondato il primo perché la Corte d'appello aveva correttamente compreso il contenuto della domanda e aveva già escluso la possibilità di scomporre il compenso per straordinario in componenti distinte. Ha respinto anche il secondo motivo, richiamando un precedente conforme che esclude integralmente il compenso per lavoro straordinario dalla base pensionabile per il personale dei pubblici servizi di trasporto. La Corte ha affermato che la disciplina speciale della l. n. 889/1971 considera il compenso per straordinario come voce unitaria, anche se corrisposta forfettariamente, e che il riferimento alla retribuzione tabellare non consente di isolare una quota da computare ai fini pensionistici. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell'INPS. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo per dedurre ultrapetizione/omesso esame; la Corte ha escluso la violazione perché il giudice di merito aveva correttamente individuato il petitum.

  • art. 5 l. n. 889/1971

    Norma speciale che qualifica unitariamente il compenso per lavoro straordinario e ne consente anche la determinazione forfettaria; letta nel senso che il compenso straordinario è escluso dalla base pensionabile.

  • art. 17 l. n. 889/1971

    "Gli elementi costitutivi della retribuzione sulla quale si determina la misura della pensione, ai sensi dell’articolo 2 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, sono soltanto quelli indicati nel precedente articolo 5, con esclusione di quelli di cui alle lettere e) ed f)"

    Esclude dalla retribuzione pensionabile i compensi per lavoro straordinario; il richiamo alla retribuzione tabellare non implica una scomposizione della voce straordinario in parti computabili e non computabili.

  • art. 2108 c.c.

    Ritenuto non decisivo perché cede davanti alla disciplina speciale della l. n. 889/1971 per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto.

  • art. 2 l. 28 dicembre 1952, n. 4435

    Richiamato dall'art. 17 l. n. 889/1971 come parametro della misura pensionistica, ma operante nei limiti della disciplina speciale.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Usato per dare atto, in conseguenza del rigetto, della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Per il personale soggetto a disciplina speciale sulla retribuzione pensionabile, il compenso per lavoro straordinario può essere escluso integralmente dalla base di calcolo della pensione quando la legge lo preveda in modo unitario.
  • Se il giudice di merito interpreta correttamente la domanda come diretta all'esclusione di una voce retributiva dalla base pensionabile, non ricorre vizio di ultrapetizione né omesso esame del petitum.
  • Quando una norma speciale qualifica una voce come "compenso per lavoro straordinario" e ne consente la determinazione anche forfettaria, non è consentito scomporla artificiosamente in una quota retributiva e in una quota indennitaria ai fini del diverso trattamento pensionistico.
  • La disciplina generale dell'art. 2108 c.c. non prevale sulla normativa speciale che regola la base pensionabile di categorie determinate di lavoratori.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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