Cassazione Civile, Ordinanza n. 32500/2024 del 14/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio per violazione del contraddittorio necessario, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, e ha cassato la sentenza con rinvio al giudice di primo grado affinché il giudizio sia rieditato sin dall'inizio con la rituale evocazione di tutte le parti litisconsortili. Non è stata quindi esaminata nel merito la censura principale della ricorrente sull'accertamento tributario.
Esito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
Una società di persone impugnava un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione maggior IVA e IRAP per l'anno d'imposta 2004. Secondo l'accertamento, le unità immobiliari vendute dalla società risultavano fatturate a un prezzo inferiore rispetto al valore dei mutui erogati sugli stessi immobili, e da tale differenza veniva desunto un maggior corrispettivo occulto. I giudici di merito avevano respinto le doglianze della contribuente. In cassazione la società deduceva, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell'art. 42, comma 2, d.P.R. 600/1973, dell'art. 2697 c.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo. La Corte, però, ha rilevato preliminarmente d'ufficio la violazione del litisconsorzio necessario tra società di persone e soci, evidenziando che l'accertamento, oltre all'IVA, riguardava anche l'IRAP e quindi imponeva la partecipazione al giudizio di tutti i litisconsorti necessari.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
viene richiamato come norma processuale di denuncia della violazione di legge dedotta nel ricorso
invocato dalla ricorrente come parametro di violazione nella valutazione delle prove
invocato dalla ricorrente come parametro di violazione nella valutazione delle prove
art. 42, comma 2, d.P.R. 600/1973
invocato dalla ricorrente per contestare la validità dell'avviso di accertamento
invocato dalla ricorrente sul riparto dell'onere della prova
richiamato per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo
richiamato quale base dell'integrazione del contraddittorio nei giudizi tributari con litisconsorzio necessario
richiamato in relazione alla riunione dei giudizi, indicata come non ricorrente nel caso concreto
richiamato per il regime di trasparenza delle società di persone e l'imputazione del reddito ai soci
art. 17, comma 1, d.lgs. 446/1997
richiamato dalle Sezioni Unite per i profili comuni tra IRAP e ILOR ai fini del litisconsorzio
richiamato dalle Sezioni Unite per i profili comuni tra IRAP e ILOR ai fini del litisconsorzio
richiamato per affermare l'imputazione per trasparenza ai soci
Massime di principio
- Nei giudizi tributari relativi ad accertamenti fondati su elementi comuni alla posizione della società di persone e dei soci sussiste litisconsorzio necessario originario; il processo non può essere definito senza la partecipazione di tutti i soggetti interessati.
- La violazione del litisconsorzio necessario determina nullità assoluta dell'intero giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
- Quando l'accertamento riguarda congiuntamente imposte tra loro inscindibili per la medesima base fattuale, la controversia deve essere trattata con simultaneus processus; in difetto, il giudizio va rimesso al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio.
- Se il contraddittorio necessario non è stato integro, la Cassazione non esamina i motivi di merito del ricorso, ma deve arrestarsi alla rilevata nullità processuale.
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