Cassazione Civile, Ordinanza n. 32603/2021 del 09/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società impugnava in cassazione la sentenza della CTR Lombardia che aveva respinto il suo appello contro gli avvisi di liquidazione TARI 2014-2015 emessi dal Comune. La controversia riguardava, da un lato, la legittimità del regolamento comunale di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, in particolare per la mancanza di una reale individuazione del limite quantitativo; dall’altro, la debenza dell’imposta sull’area scoperta esterna (piazzale) asservita al ciclo produttivo, che la contribuente sosteneva dovesse essere esclusa dalla superficie tassabile perché destinata alla produzione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali non assimilabili. I motivi del ricorso deducevano la violazione del d.lgs. n. 152/2006 e del d.lgs. n. 147/2013 (come richiamato nel testo), nonché l’omessa disapplicazione del regolamento comunale illegittimo e la mancata applicazione della disciplina che esclude dalla superficie imponibile le aree in cui si formano rifiuti speciali non assimilabili.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso nei limiti di entrambi i motivi, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla CTR Lombardia in diversa composizione, anche per le spese. Ha ritenuto illegittima e quindi disapplicabile la delibera/regolamento comunale nella parte in cui, pur indicando formalmente un limite quantitativo, lo neutralizzava di fatto prevedendo che fossero comunque assimilati agli urbani i rifiuti che lo superavano. Ha inoltre affermato che, in caso di illegittima assimilazione, occorre verificare se la superficie sia effettivamente destinata alla produzione esclusiva di rifiuti speciali non assimilabili, restando comunque dovuta la quota fissa del tributo. In relazione al secondo motivo, ha ritenuto corretta la censura sulla mancata considerazione dell’art. 1, comma 649, l. n. 147/2013, secondo cui nella superficie TARI non si tiene conto della parte in cui si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali smaltiti a cura del produttore, se ne sia provato il trattamento conforme alla normativa.
Norme richiamate
art. 184 d.lgs. n. 152/2006
classifica i rifiuti secondo origine e pericolosità; nel ragionamento della Corte non esaurisce il tema dell’assimilazione tributaria, che richiede anche la considerazione del profilo quantitativo.
art. 195 d.lgs. n. 152/2006
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di illegittimità del regolamento comunale.
art. 198 d.lgs. n. 152/2006
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di illegittimità del regolamento comunale.
art. 21, comma 2, lett. g), d.lgs. n. 22/1997
l’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani deve avvenire secondo caratteristiche qualitative e quantitative; la delibera che ometta il criterio quantitativo è illegittima e va disapplicata.
art. 21, comma 7, d.lgs. n. 22/1997
lo smaltimento diretto dei rifiuti assimilabili può dare luogo a riduzione tariffaria, non a esenzione totale.
art. 49, comma 14, d.lgs. n. 22/1997
richiamato come base della riduzione tariffaria in caso di avvio al recupero dei rifiuti assimilati.
art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507/1993
consente l’esclusione dalla superficie tassabile della parte in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili; i relativi presupposti vanno provati dal contribuente.
art. 70 d.lgs. n. 507/1993
richiamato per l’obbligo di denuncia e per gli oneri informativi gravanti sul contribuente nella richiesta di esclusione di aree dalla superficie tassabile.
art. 1, comma 649, l. n. 147/2013
nella TARI non si computa la parte di superficie ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali smaltiti a spese del produttore, se ne sia dimostrato il trattamento conforme alla normativa vigente.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
la preclusione alla censura per omesso esame dei fatti nella doppia conforme opera solo se le questioni di fatto sono decise nei due gradi per le stesse ragioni; nel caso concreto non ricorreva una doppia conforme.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
costituisce il paradigma del motivo di ricorso per violazione di legge dedotto dalla ricorrente.
art. 5 l. n. 2248/1865, all. E
esprime il principio generale per cui il giudice disapplica gli atti amministrativi presupposto dell’imposizione se illegittimi.
d.P.R. n. 158/1999, art. 7, comma 2
richiamato per la riduzione tariffaria in caso di rifiuti avviati al recupero.
Massime di principio
- In materia di TIA/TARI, l’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani richiede una predeterminazione comunale che tenga conto sia delle caratteristiche qualitative sia di quelle quantitative dei rifiuti; la sola assimilazione qualitativa è illegittima.
- Il giudice tributario può e deve disapplicare d’ufficio la delibera o il regolamento comunale presupposto dell’imposizione quando essi contrastino con la disciplina primaria, senza che ciò comporti automaticamente l’esenzione dal tributo.
- Se l’assimilazione comunale è legittima, lo smaltimento in proprio dei rifiuti assimilati non comporta esenzione totale, ma solo una riduzione tariffaria proporzionata, subordinata alla prova dell’avvio al recupero e dei relativi quantitativi.
- Se l’assimilazione è illegittima, torna applicabile la disciplina sui rifiuti speciali non assimilati: è esclusa dalla superficie imponibile solo la parte in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili o non assimilati.
- L’esclusione o riduzione della superficie tassabile costituisce eccezione alla regola generale di imponibilità e, pertanto, il contribuente deve allegare e provare i presupposti di fatto e la delimitazione delle aree interessate.
- Nella TARI la quota fissa resta comunque dovuta per intero sul presupposto della detenzione o occupazione di superfici idonee alla produzione di rifiuti; la prova sulla quantità concreta incide, al più, sulla componente variabile o sulle riduzioni/esclusioni normativamente previste.
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