Sentenza n. 263/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione - dell'avviso orale Nr. -OMISSIS- del 02.08.2021, notificato all'interessato in data 18.08.2021; - del verbale dell'avviso orale notificato unitamente al provvedimento questorile in data 18.08.2021; - della Nota del Comando Compagnia Carabinieri di -OMISSIS-, prot. nr. -OMISSIS-del 24.07.2021; - del silenzio-rigetto formatosi sul ricorso gerarchico; - di ogni altro atto connesso, preordinato o presupposto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: avviso orale del Questore, verbale di notificazione, nota del Comando Compagnia Carabinieri e silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'avviso orale adottato ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 159/2011, con il quale era stato ricondotto alla categoria di soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lett. c), del medesimo decreto. L'amministrazione aveva valorizzato un deferimento per ricettazione relativo al possesso di un mini escavatore ritenuto provento di furto, un precedente deferimento per associazione per delinquere, truffa, ricettazione e riciclaggio, ulteriori pregiudizi di polizia o penali per reati contro il patrimonio, nonché frequentazioni con soggetti gravati da precedenti. Il primo motivo deduceva la violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento. Il secondo denunciava difetto di istruttoria e insufficiente valenza indiziaria degli elementi utilizzati, assumendo che l'autorità si fosse limitata a trasporre dati della banca dati delle forze dell'ordine senza approfondimenti sui singoli fatti. Il terzo motivo contestava l'oscuramento di parti della documentazione ostensibile, in particolare dei nominativi dei soggetti con cui il ricorrente sarebbe stato visto o controllato, deducendo violazione del diritto di difesa e degli artt. 22 e seguenti l. 241/1990. Era inoltre impugnato il silenzio-rigetto formatosi sul ricorso gerarchico.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e confermato la legittimità dell'avviso orale. Il primo motivo è stato respinto perché l'avviso orale ha natura ed efficacia monitoria e, per la sua particolare funzione preventiva, non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 l. 241/1990. Il TAR ha precisato che la diversa motivazione riportata nel verbale, fondata sull'asserita impossibilità di adottare un provvedimento diverso, non è condivisibile, poiché l'avviso orale non è un atto vincolato; tuttavia tale rilievo non determina l'illegittimità dell'atto, essendo comunque esclusa la necessità dell'avviso partecipativo per la natura della misura. Il secondo motivo è stato respinto poiché il giudizio di pericolosità sociale non presuppone prove compiute né una precedente pronuncia penale: sono sufficienti risultanze fattuali e indizi che consentano all'autorità di pubblica sicurezza di ritenere sussistenti i presupposti della misura. L'amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella valutazione della pericolosità e il sindacato giurisdizionale è limitato alla manifesta irragionevolezza o arbitrarietà dell'iter logico. Nel caso concreto gli elementi richiamati sono stati ritenuti frutto di adeguata istruttoria e idonei a sorreggere la valutazione, senza vizi palesi. Il terzo motivo è stato qualificato come istanza di accesso ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. e ritenuto tardivo, perché la risposta all'istanza era già nella disponibilità del ricorrente al momento della proposizione del ricorso gerarchico e il ricorso giurisdizionale era stato notificato oltre il termine decadenziale di trenta giorni. Il motivo è stato comunque ritenuto infondato nel merito: l'oscuramento era giustificato dalle disposizioni che sottraggono all'accesso le relazioni di servizio e gli atti connessi alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla prevenzione e repressione della criminalità. Non era necessario acquisire le informazioni oscurate, poiché l'avviso orale risultava adeguatamente motivato anche senza il riferimento alle frequentazioni; inoltre il ricorrente aveva potuto articolare compiutamente le proprie difese. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore del Ministero dell'Interno, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
Costituisce la base normativa dell'avviso orale quale misura di prevenzione adottata dall'autorità di pubblica sicurezza.
art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 159/2011
coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all’articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica
La riconducibilità alla categoria richiede elementi fattuali dai quali l'autorità possa desumere una pericolosità sociale orientata alla commissione di reati lesivi della sicurezza o della tranquillità pubblica; non sono necessarie prove penali definitive.
La previa comunicazione di avvio non è richiesta per l'avviso orale, in ragione della natura monitoria e preventiva della misura.
Il decorso di novanta giorni dalla proposizione del ricorso gerarchico senza decisione espressa determina il silenzio-rigetto.
La disciplina generale dell'accesso non consente l'ostensione di documenti o informazioni sottratti per esigenze di ordine e sicurezza pubblica e prevenzione della criminalità.
Consente l'esclusione o la limitazione dell'accesso nei casi previsti dalla disciplina regolamentare per esigenze di ordine e sicurezza pubblica.
art. 3, comma 1, d.m. 10 maggio 1994, n. 415
Ai sensi dell’art. 8, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all’esigenza di salvaguardare l’ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità, sono sottratte all’accesso le seguenti categorie di documenti: a) relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposto per l’adozione degli atti o provvedimenti dell’autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti all’attività di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che si tratti di documentazione che, per disposizione di legge o di regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità
Sottrae all'accesso le relazioni di servizio e gli atti presupposti ai provvedimenti di pubblica sicurezza, quando inerenti alla tutela dell'ordine pubblico o alla prevenzione e repressione della criminalità.
art. 9, comma 1, d.P.R. 184/2006
Richiamato quale fondamento della limitazione all'accesso.
Il motivo relativo alla mancata ostensione è stato qualificato come domanda giudiziale in materia di accesso, soggetta al termine decadenziale di trenta giorni.
Il TAR ha escluso la necessità di acquisire d'ufficio le informazioni oscurate, poiché irrilevanti ai fini della decisione.
Richiamato quale reato oggetto di uno dei deferimenti valorizzati nell'avviso orale.
Massime di principio
- L'avviso orale, quale misura di prevenzione avente natura ed efficacia monitoria, non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 l. 241/1990.
- Per l'adozione dell'avviso orale non è necessaria la sussistenza di prove compiute o di una pronuncia penale definitiva: sono sufficienti elementi fattuali e indiziari idonei a fondare, secondo una valutazione complessiva, il giudizio di pericolosità sociale.
- La valutazione della pericolosità sociale nell'ambito delle misure di prevenzione è caratterizzata da ampia discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza; il giudice amministrativo può censurarla soltanto in presenza di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà dell'iter logico, oltre che di carenze istruttorie palesi.
- Le relazioni di servizio e gli atti presupposti ai provvedimenti di pubblica sicurezza possono essere sottratti all'accesso quando riguardano la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o la prevenzione e repressione della criminalità, purché la limitazione sia motivata secondo la disciplina applicabile.
- La domanda contro il diniego o la limitazione dell'accesso, qualificata ai sensi dell'art. 116 c.p.a., deve essere proposta entro trenta giorni dalla conoscenza del diniego; la tardività determina l'inammissibilità della relativa domanda, ferma restando, nel caso concreto, anche la sua infondatezza nel merito.
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