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Decreto

DECRETO 10 maggio 1994, n. 415

Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Normativa italiana094G0445

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Regolamento del Ministero dell'Interno (10/05/1994) che individua le categorie di documenti del Ministero e degli uffici periferici sottratte al diritto di accesso ai sensi dell'art.24 L.241/1990 e del DPR 352/1992. Elenca esclusioni per motivi di sicurezza/ difesa/relazioni internazionali, ordine pubblico e prevenzione/repressione della criminalità, nonché per la riservatezza di terzi (personale, salute, procedimenti disciplinari e penali, rifugiati, offerte tecnico‑economiche, ecc.). Prevede termini di segretazione (es. 50, 10, 70 anni), possibilità di consultazione per studio su autorizzazione del Ministro e verifiche periodiche delle categorie (entro 2 anni dall'entrata in vigore e poi almeno ogni 3 anni). Alcune specifiche voci sono state successivamente modificate o abrogate da provvedimenti successivi.

Regolamento MI: categorie di documenti sottratti all'accesso

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