Sentenza n. 767/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di Padova che dispone il divieto di accesso e stazionamento in determinate aree e la prescrizione di presentazione presso la Questura
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento questorile adottato ai sensi dell’art. 13-bis del d.l. n. 14 del 2017, con il quale gli era vietato per tre anni l’accesso e lo stazionamento nelle immediate vicinanze di esercizi pubblici e locali di pubblico trattenimento situati nell’area dell’evento presso cui si era verificata un’aggressione, nonché in alcune zone del centro di Padova; gli era inoltre imposto di presentarsi presso la Questura il venerdì e il sabato alle ore 18:00 per un anno. Il provvedimento traeva fondamento dalla denuncia dell’interessato per omissione di soccorso, relativa a una violenta aggressione ai danni di un avventore, dalla sua presenza quale addetto alla sicurezza, dal successivo allontanamento dalla scena senza l’indumento identificativo del servizio, dalla gravità delle lesioni riportate dalla persona offesa e da precedenti di polizia relativi a episodi di violenza, resistenza e turbativa dell’ordine pubblico. Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 3, comma 4, l. n. 241/1990 per omessa indicazione del termine e dell’autorità cui ricorrere. Il secondo deduceva la violazione degli artt. 3 e 7 l. n. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento, difetto di motivazione e insussistenza dell’urgenza, considerato il decorso di circa due mesi dai fatti. Il terzo motivo censurava la violazione e falsa applicazione dell’art. 13-bis del d.l. n. 14 del 2017, il difetto di istruttoria e motivazione, l’illogicità e la sproporzione della misura, sostenendo che la sola omissione di soccorso non dimostrasse una condotta violenta, che i precedenti fossero generici, che le aree interdette fossero individuate arbitrariamente e che la durata del divieto e la prescrizione di comparizione fossero eccessive.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che l’omessa indicazione del termine e dell’autorità cui ricorrere non costituisca di per sé un vizio invalidante dell’atto, potendo rilevare soltanto ai fini della decorrenza del termine o della rimessione in termini quando abbia concretamente ingenerato incertezza; circostanza esclusa dalla tempestività e dalla piena articolazione del ricorso. Quanto alla mancata comunicazione di avvio, il Collegio ha qualificato la misura ex art. 13-bis come preventiva e cautelare, diretta a prevenire la reiterazione di condotte pericolose nei luoghi di aggregazione. L’omissione della comunicazione è stata ritenuta legittima perché l’Amministrazione aveva esplicitato concrete esigenze di celerità, tutela anticipata dell’ordine pubblico e salvaguardia delle indagini penali ancora in corso. Il decorso di circa due mesi dai fatti non escludeva l’urgenza, dovendosi fare riferimento al momento in cui l’autorità aveva acquisito un quadro istruttorio sufficientemente definito, coincidente con l’esecuzione di una perquisizione delegata. Le censure sostanziali sono state respinte perché il divieto non ha natura sanzionatoria e non richiede una condanna penale definitiva: può fondarsi su denunce, informative di polizia ed elementi indiziari seri e coerenti, purché esplicitati nella motivazione. La denuncia per omissione di soccorso non escludeva l’applicabilità della norma, poiché il fatto era avvenuto in occasione di un grave disordine in un luogo di pubblico trattenimento e la condotta omissiva, valutata insieme al contesto, all’allontanamento dell’interessato e ai precedenti, poteva essere considerata sintomatica di pericolosità. Il giudice ha ritenuto adeguato il quadro indiziario, fondato sulla denuncia, sulla ricostruzione della polizia, sulla gravità dell’evento lesivo e sui precedenti, e ha escluso un’integrazione postuma della motivazione, poiché la relazione depositata in giudizio si era limitata a chiarire elementi già indicati nell’atto. Sono state inoltre ritenute non arbitrarie le aree interdette, collegate al luogo dell’aggressione e alle zone del centro caratterizzate da elevata concentrazione di locali e flussi serali; congrua la prescrizione di comparizione negli orari di maggiore affluenza; proporzionate, in assenza di manifesta illogicità, la durata triennale del divieto e annuale della comparizione, anche se il divieto era stato fissato nel massimo previsto. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione del giudizio in forma semplificata quando il contraddittorio e l’istruttoria sono completi e le parti non si oppongono.
art. 3, comma 4, l. n. 241/1990
termine e autorità cui ricorrere
L’omessa indicazione non determina di per sé l’illegittimità dell’atto; può rilevare sulla decorrenza del termine d’impugnazione o sulla rimessione in termini se ha concretamente generato incertezza.
artt. 3 e 7 l. n. 241/1990
La mancata comunicazione di avvio può essere giustificata da concrete esigenze di celerità e di tutela anticipata dell’ordine pubblico, purché adeguatamente esplicitate.
art. 13-bis d.l. n. 14/2017
Il divieto di accesso e la prescrizione di comparizione hanno natura preventiva e cautelare; possono fondarsi su una valutazione prognostica di pericolosità basata su denunce, informative ed elementi indiziari seri e coerenti, senza necessità di una condanna penale definitiva.
art. 593 c.p.
La contestazione del reato di omissione di soccorso non esclude, in concreto, l’applicabilità dell’art. 13-bis quando la condotta sia inserita in un grave disordine verificatosi in un luogo di pubblico trattenimento e sia valutata insieme agli ulteriori elementi di pericolosità.
Massime di principio
- La mancata indicazione, nel provvedimento amministrativo, del termine e dell’autorità cui ricorrere non comporta di per sé l’annullabilità dell’atto; può incidere sulla decorrenza del termine d’impugnazione o giustificare la rimessione in termini solo se l’omissione abbia concretamente generato incertezza nel destinatario.
- Per le misure preventive previste dall’art. 13-bis del d.l. n. 14 del 2017, l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento è legittima quando l’amministrazione espliciti concrete esigenze di celerità, tutela anticipata dell’ordine e sicurezza pubblica o necessità di non pregiudicare indagini penali ancora in corso. L’urgenza deve essere valutata con riferimento al momento in cui l’autorità acquisisce un quadro istruttorio sufficientemente definito, non automaticamente alla data del fatto.
- Il divieto di accesso ai pubblici esercizi e ai locali di pubblico trattenimento previsto dall’art. 13-bis del d.l. n. 14 del 2017 ha natura preventiva e non sanzionatoria; può essere adottato sulla base di una prognosi di pericolosità fondata su denunce, informative di polizia ed elementi indiziari seri, coerenti e adeguatamente motivati, senza che sia necessario l’accertamento definitivo della responsabilità penale o una sentenza di condanna.
- La valutazione di pericolosità ai fini dell’art. 13-bis non dipende esclusivamente dalla tipologia astratta del reato contestato, ma dalla concreta significatività della condotta e del contesto. Anche una condotta omissiva può concorrere a fondare la misura se, inserita in un grave disordine verificatosi in un luogo di pubblico trattenimento, riveli indifferenza per l’incolumità altrui e sia corroborata da ulteriori elementi, quali l’allontanamento dalla scena e precedenti pertinenti.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle misure preventive dell’autorità di pubblica sicurezza riguarda la correttezza dell’iter logico, la coerenza e sufficienza della motivazione, l’assenza di travisamenti macroscopici e la proporzionalità della misura; non consente di sostituire la valutazione prognostica dell’amministrazione in assenza di manifesta illogicità o irragionevolezza.
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