Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 769/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502623

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di ammonimento del Questore di Verona per condotte persecutorie, minacciose e moleste nei confronti di vicini di casa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ammonimento adottato ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 11/2009, sostenendo, anzitutto, l’insussistenza o l’inidoneità del quadro fattuale a integrare i presupposti della misura. Secondo la prospettazione difensiva, gli episodi costituivano meri diverbi di vicinato, alimentati reciprocamente e collegati a una controversia civilistica sull’uso della corte comune. È stato inoltre dedotto il difetto di istruttoria, poiché la Questura avrebbe recepito acriticamente la versione dei vicini senza valutare effettivamente il materiale video, senza assumere tutte le informazioni indicate dal ricorrente e senza considerare adeguatamente la memoria difensiva dell’8 ottobre 2025. Infine, è stata censurata la motivazione, ritenuta apparente, generica e stereotipata, in particolare quanto alla dimostrazione di un perdurante stato d’ansia o di un mutamento delle abitudini di vita delle persone offese. L’Amministrazione ha sostenuto che l’istruttoria aveva evidenziato, a partire almeno dal 2023, una sequenza non episodica di aggressioni verbali, minacce, molestie, iniziative arbitrarie sugli spazi comuni, spostamento di oggetti, installazione di telecamere orientate verso l’area dei vicini, uno scavo per rimuovere un tubo di irrigazione e, il 23 luglio 2025, ripetuti passaggi in automobile ravvicinati a una vicina mentre annaffiava le piante, seguiti dallo spargimento di diserbante sulla proprietà. Tali condotte avrebbero provocato un grave stato di tensione e un disturbo d’ansia generalizzato nella vicina.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, definendo il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Il Collegio ha qualificato l’ammonimento del Questore come misura amministrativa di prevenzione, con funzione monitoria e dissuasiva, non sanzionatoria, fondata su una logica indiziaria e prognostica. La misura non richiede la piena prova del reato di atti persecutori né l’accertamento definitivo della responsabilità penale. Il sindacato giurisdizionale è quindi limitato alla verifica della non manifesta insussistenza dei presupposti fattuali, della ragionevolezza della valutazione dell’Autorità di pubblica sicurezza e della congruità dell’istruttoria, senza sostituzione del giudice all’Amministrazione nelle valutazioni discrezionali. Nel caso concreto, gli episodi, valutati complessivamente e nella loro progressione, non sono stati ritenuti riconducibili a una mera lite di vicinato, ma a una sequenza di condotte intrusive, offensive, minacciose e prevaricatrici, idonee a determinare un giudizio prognostico di pericolo. La dedotta reciprocità dei diverbi non ha neutralizzato il quadro indiziario, poiché nell’ammonimento rileva la verosimiglianza complessiva della condotta reiterata e molesta, non la prova autonoma di ciascun episodio né l’assenza di qualunque conflittualità della vittima. È stata esclusa anche la carenza istruttoria: il procedimento era stato avviato formalmente, il ricorrente aveva presentato memorie, queste erano state richiamate nel provvedimento finale e, successivamente, la Questura aveva acquisito ulteriori dichiarazioni e una relazione psicologica. L’art. 8 del d.l. n. 11/2009 non impone di ascoltare tutte le persone indicate dal destinatario né di trasformare il procedimento in un contraddittorio pienamente contenzioso, spettando al Questore valutare se il materiale raccolto sia sufficiente. È stata infine esclusa la carenza di motivazione, poiché l’atto indicava l’istanza originaria, l’avvio del procedimento, le difese del ricorrente, gli episodi rilevanti, le ragioni della qualificazione persecutoria e le ricadute sulle persone offese; la relazione psicologica forniva inoltre supporto documentale allo stato d’ansia. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 8 d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito nella l. 23 aprile 2009, n. 38

    La disposizione fonda l’ammonimento del Questore, qualificato dal giudice come misura amministrativa preventiva, monitoria e dissuasiva, adottabile sulla base di un quadro indiziario e prognostico senza necessità della piena prova del reato di atti persecutori o di una definitiva responsabilità penale.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ravvisate l’integrità del contraddittorio e la completezza dell’istruttoria.

  • art. 612-bis c.p.

    Il giudice ha chiarito che la piena prova del reato di atti persecutori non costituisce presupposto necessario dell’ammonimento amministrativo.

Massime di principio

  • L’ammonimento del Questore è una misura amministrativa di prevenzione con funzione monitoria e dissuasiva, non sanzionatoria; può essere adottato sulla base di un quadro indiziario e di una valutazione prognostica, senza che occorrano la piena prova del reato di atti persecutori o l’accertamento definitivo della responsabilità penale.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sull’ammonimento del Questore è limitato alla verifica della non manifesta insussistenza dei fatti, della ragionevolezza della valutazione dell’Autorità di pubblica sicurezza e della congruità dell’istruttoria; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella discrezionale dell’Amministrazione, salvo manifesta irragionevolezza o sproporzione.
  • Per valutare i presupposti dell’ammonimento occorre considerare gli episodi nel loro complesso e nella loro progressione, verificando la plausibile reiterazione di condotte anomale, minacciose o moleste e la loro idoneità a determinare nella vittima un perdurante stato di ansia o paura; la mera riconducibilità di singoli fatti a una lite di vicinato non esclude la natura persecutoria della sequenza comportamentale.
  • L’art. 8 del d.l. n. 11/2009 non impone all’Autorità procedente di assumere tutte le informazioni indicate dal destinatario né di instaurare un contraddittorio pienamente contenzioso: è sufficiente che il procedimento consenta la partecipazione dell’interessato e che il Questore valuti, con adeguata istruttoria, se il materiale raccolto sia sufficientemente attendibile.
  • La motivazione dell’ammonimento è adeguata quando individua gli episodi rilevanti, dà conto delle difese dell’interessato, spiega le ragioni della qualificazione persecutoria delle condotte e indica, anche mediante documentazione acquisita nel procedimento, le conseguenze prodotte sulla vittima o sul suo nucleo familiare.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.