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Sentenza

Sentenza n. 764/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400455

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ammonimento del Questore di Vicenza adottato ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 11/2009, nonché silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico proposto al Prefetto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ammonimento adottato dal Questore nei suoi confronti, a seguito della denuncia della ex compagna, con la quale aveva avuto una relazione affettiva protrattasi per circa sette anni e dalla quale era nata una figlia. La richiedente aveva riferito episodi di rimozione del termostato della caldaia, aggressione fisica con lesioni al polso, mancata risposta alle chiamate durante una giornata trascorsa dalla figlia con il padre, reiterate ingiurie e ulteriori condotte intrusive e aggressive, oltre a episodi confermati da una persona informata sui fatti e all’intervento della Polizia presso l’abitazione della donna. Il ricorrente aveva dedotto: violazione dell’art. 8, comma 2, del d.l. n. 11/2009 e degli artt. 7 e 8 della l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, mancata audizione e insussistenza dell’urgenza; difetto di istruttoria e di motivazione per l’utilizzo di allegazioni ritenute unilaterali e per la mancata audizione di persone indicate dalla difesa; erroneità dei presupposti, poiché i fatti sarebbero stati isolati, risalenti, contestati o spiegabili con la crisi della relazione e con le controversie sulla gestione della figlia; insussistenza di un effettivo stato di ansia o di una modificazione delle abitudini di vita della persona offesa; sopravvenuta normalizzazione dei rapporti familiari e regolamentazione consensuale degli assetti relativi alla figlia.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato l’ammonimento del Questore come misura amministrativa di prevenzione, con funzione monitoria e dissuasiva, distinta dall’accertamento penale e priva di natura sanzionatoria in senso stretto. Per la sua adozione non è necessaria la piena prova del reato di atti persecutori previsto dall’art. 612-bis cod. pen., essendo sufficiente un quadro indiziario attendibile e ragionevole circa condotte potenzialmente idonee a degenerare in fatti persecutori o comunque a ledere la libertà morale e la serenità della persona offesa. Il primo motivo è stato respinto perché l’art. 8, comma 2, del d.l. n. 11/2009 non impone l’audizione preventiva del destinatario né rende sempre necessaria la comunicazione di avvio del procedimento. La compressione del contraddittorio è legittima quando la misura preventiva richieda una risposta celere e l’amministrazione disponga di elementi istruttori sufficienti. Nel caso concreto, l’urgenza era ragionevolmente desumibile dall’intervento della Volante, dalla dettagliata istanza corredata dal riferimento a un accesso al pronto soccorso, dalle dichiarazioni della persona informata sui fatti e dalla persistente conflittualità. Il decorso di alcune settimane non escludeva l’urgenza, che non coincide con l’imminenza istantanea del pericolo, ma con la necessità di impedire il consolidamento o la degenerazione di una situazione di prevaricazione o aggressività. Gli ulteriori motivi sono stati respinti perché l’amministrazione aveva considerato una pluralità di episodi, collocati tra il 2021 e l’agosto-settembre 2023, caratterizzati da intrusività, aggressività verbale e fisica e mancata accettazione delle scelte della persona offesa. La valutazione prognostica non richiede la sovrapponibilità dei fatti al paradigma penale dell’art. 612-bis cod. pen., né la prova medico-legale di una patologia psichica: è sufficiente una ragionevole condizione di allarme e compressione della libertà relazionale, desumibile dal complesso degli elementi raccolti. La conflittualità familiare non esclude il rischio degenerativo, potendo anzi costituire il contesto nel quale emergono condotte di sopraffazione. Gli episodi più risalenti non facevano venir meno l’attualità del pericolo, poiché la sequenza comportamentale aveva avuto un riacutizzarsi in epoca prossima all’adozione della misura. Le sopravvenute intese familiari, la remissione di querele e la successiva interlocuzione più distesa non incidevano sulla legittimità originaria dell’ammonimento. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 8 d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla l. 23 aprile 2009, n. 38

    Il Questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisca oralmente il soggetto nei cui confronti è stata richiesta la misura.

    La disposizione disciplina una misura amministrativa preventiva, monitoria e dissuasiva. Non richiede la piena prova del reato di atti persecutori e non impone in ogni caso la preventiva audizione del destinatario o la comunicazione di avvio del procedimento, quando esigenze di celerità siano ragionevolmente giustificate da un quadro istruttorio sufficiente.

  • artt. 7 e 8 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Le garanzie partecipative possono essere compresse nell’adozione dell’ammonimento quando la funzione preventiva della misura e la necessità di una risposta tempestiva rendano ragionevole l’omissione del contraddittorio anticipato.

  • art. 612-bis cod. pen.

    Il paradigma penale degli atti persecutori non costituisce lo standard probatorio necessario per l’ammonimento amministrativo; rileva invece la ragionevole idoneità prognostica delle condotte a degenerare in fatti persecutori o a compromettere la serenità e la libertà morale della persona offesa.

  • art. 6 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

    Il decorso del termine previsto per la decisione sul ricorso gerarchico determina il silenzio-rigetto impugnato nel giudizio.

Massime di principio

  • L’ammonimento del Questore è una misura amministrativa di prevenzione, con funzione monitoria e dissuasiva e priva di natura sanzionatoria in senso stretto; per la sua adozione non occorre la piena prova del reato di atti persecutori, ma è sufficiente un quadro indiziario attendibile e ragionevole circa condotte potenzialmente idonee a degenerare in fatti persecutori o comunque lesive della libertà morale e della serenità della persona offesa.
  • Nell’adozione dell’ammonimento, la preventiva comunicazione di avvio e l’audizione del destinatario non sono sempre indefettibili: possono essere omesse quando l’amministrazione disponga di elementi istruttori sufficienti e sussistano ragionevoli esigenze di celerità connesse alla necessità di interrompere o prevenire la degenerazione di una situazione conflittuale.
  • Ai fini dell’ammonimento, l’urgenza non coincide necessariamente con l’imminenza istantanea del pericolo; può sussistere anche quando una sequenza di condotte intrusive, aggressive o prevaricatorie, pur sviluppatasi nel tempo, mostri una recente riacutizzazione e il rischio di ulteriore consolidamento o degenerazione.
  • La valutazione dell’amministrazione può fondarsi su una pluralità di elementi, comprese le dichiarazioni della persona offesa, le informazioni di soggetti che abbiano percepito direttamente alcuni episodi, gli interventi delle forze dell’ordine e la documentazione sanitaria; il giudice amministrativo verifica la non manifesta insussistenza dei presupposti, la congruità dell’istruttoria e la ragionevolezza della prognosi, senza sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’autorità di pubblica sicurezza.
  • La misura dell’ammonimento non richiede la prova medico-legale di una patologia psichica o dell’evento tipico del reato di atti persecutori: è sufficiente che dal complesso degli elementi emerga ragionevolmente una condizione di allarme, timore o compressione della libertà relazionale della persona offesa.
  • Gli accordi o i comportamenti successivi all’adozione dell’ammonimento non eliminano retroattivamente eventuali presupposti e vizi della misura, né incidono sulla legittimità originaria della valutazione prognostica compiuta dal Questore.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimentoGiudizio di ottemperanza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezza

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