Sentenza n. 765/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto rettorale di inquadramento economico che aveva attribuito al docente, all'atto della chiamata diretta come professore associato, la classe stipendiale iniziale (classe 0)
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'inquadramento economico disposto nel 2017 dall'Università degli Studi di Padova a seguito della chiamata diretta ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005. Ha sostenuto che l'Ateneo avrebbe dovuto valorizzare l'anzianità maturata presso un'università svizzera in un ruolo ritenuto equipollente a quello di professore associato, nonché il proprio curriculum scientifico, l'abilitazione scientifica nazionale alla prima fascia e le valutazioni positive svolte nella procedura di chiamata. Ha quindi chiesto, in via principale, l'inquadramento nella quinta o sesta classe stipendiale e, in subordine, nella terza classe o in altra classe superiore alla classe 0, con pagamento delle differenze retributive, dei relativi contributi previdenziali e delle incidenze sul TFR. Sono stati prospettati l'illegittimità dell'inquadramento, l'eccesso di potere e la disparità di trattamento rispetto ad altri professori direttamente chiamati. L'Università ha eccepito l'inammissibilità e la tardività del ricorso, rilevando che il decreto del 31 ottobre 2017 era stato conosciuto già l'8 novembre 2017, e nel merito ha sostenuto che la normativa non attribuisce automaticamente una classe superiore, rimettendo la scelta a una valutazione tecnico-amministrativa del Rettore. Il ricorrente ha inoltre richiamato un precedente del Consiglio di Stato relativo al riconoscimento di servizi prestati presso università di altri Stati membri dell'Unione europea e ha formulato istanze di verificazione e consulenza tecnica contabile.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo il decreto di inquadramento legittimo. In via preliminare ha dichiarato di poter prescindere dall'esame delle eccezioni di inammissibilità e tardività, preferendo decidere il merito; ha tuttavia rilevato che il decreto del 2017 aveva immediata portata lesiva ed era stato conosciuto dal ricorrente nel novembre dello stesso anno, sicché l'impugnazione notificata nel dicembre 2023 appariva tardiva. Il giudice ha inoltre osservato che la domanda di accertamento e condanna era sostanzialmente diretta a rimuovere gli effetti di un atto autoritativo ormai consolidato e non poteva eludere il termine decadenziale. Nel merito, l'art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005, prevedendo che il Rettore determini la classe di stipendio sulla base dell'eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito, non introduce alcun automatismo. L'anzianità estera può rilevare nella valutazione amministrativa, ma non comporta la conversione automatica degli anni di servizio in classi stipendiali italiane. Il d.P.R. n. 232/2011 configura la classe iniziale come ordinario punto di ingresso nel ruolo e richiede una specifica scelta valutativa per l'attribuzione di una classe superiore. Il precedente del Consiglio di Stato relativo ai servizi prestati in un altro Stato membro dell'Unione europea non era decisivo, perché l'attività del ricorrente era stata svolta in Svizzera, al di fuori dell'ambito territoriale dei principi eurounitari sulla libera circolazione dei lavoratori richiamati in quel precedente; comunque, neppure tale precedente riconosceva un diritto automatico, ma soltanto la necessità di una nuova valutazione amministrativa. Le valutazioni positive del curriculum, della procedura di chiamata e dell'abilitazione scientifica nazionale alla prima fascia erano funzionali al reclutamento e non costituivano un parametro vincolante per l'attribuzione di una determinata classe stipendiale, né comportavano un'equiparazione economica al professore ordinario. È stata esclusa anche la disparità di trattamento, poiché i casi comparati non erano sovrapponibili e risultavano altri casi coevi di professori direttamente chiamati collocati nella classe iniziale. Il parere pro veritate prodotto dal ricorrente, essendo successivo, riferito a un diverso contesto organizzativo e fondato sulla prassi di altro Ateneo, non dimostrava l'illegittimità dell'atto. Le richieste di verificazione e consulenza tecnica sono state ritenute generiche ed esplorative e quindi non sono state disposte. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate per la peculiarità e complessità della vicenda.
Norme richiamate
art. 1, comma 9, l. 4 novembre 2005, n. 230
sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito
La disposizione non attribuisce automaticamente una classe stipendiale superiore in ragione dell'anzianità o del merito, ma rimette al Rettore una valutazione tecnico-amministrativa.
d.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232
Il sistema delle classi stipendiali prevede la classe iniziale quale ordinario punto di ingresso nel ruolo; una classe superiore richiede una specifica scelta valutativa dell'Ateneo e non deriva automaticamente dal servizio pregresso o dal curriculum.
art. 45 TFUE
I principi eurounitari sulla libera circolazione dei lavoratori richiamati nella giurisprudenza sul riconoscimento dei servizi universitari esteri non sono stati ritenuti applicabili, nei termini invocati, a servizi prestati in Svizzera, Stato non appartenente all'Unione europea.
regolamento (UE) n. 492/2011
Le disposizioni sulla mobilità intraunionale non sono state ritenute applicabili al servizio prestato presso un'università svizzera.
art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria e di condanna al pagamento delle differenze retributive presupponeva l'illegittimità dell'atto di inquadramento, che il giudice ha escluso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale base per l'oscuramento dei dati identificativi della parte interessata.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Nella chiamata diretta di docenti universitari, la determinazione della classe stipendiale deve essere effettuata dal Rettore sulla base dell'eventuale anzianità di servizio e delle valutazioni di merito, ma tali criteri non producono automatismi né attribuiscono al docente il diritto a una specifica classe superiore.
- L'anzianità maturata presso un'università estera, anche quando la posizione ricoperta sia ritenuta equipollente a quella del ruolo universitario italiano, non comporta di per sé la conversione degli anni di servizio in corrispondenti classi stipendiali; essa costituisce un elemento rimesso alla valutazione dell'amministrazione, salvo specifici obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea applicabile.
- Le valutazioni positive rese nella procedura di chiamata diretta e l'abilitazione scientifica nazionale attestano la sussistenza dei presupposti per il reclutamento, ma non costituiscono, in assenza di una previsione normativa specifica, un parametro vincolante per l'attribuzione di una determinata classe stipendiale né determinano un'equiparazione economica a un diverso ruolo.
- Gli atti di inquadramento giuridico ed economico del personale universitario non contrattualizzato hanno natura autoritativa; la contestazione della classe stipendiale deve pertanto essere proposta mediante tempestiva impugnazione dell'atto lesivo e non può essere elusa attraverso una successiva domanda di accertamento e condanna sostanzialmente demolitoria.
- Quando la legge non predetermina la classe stipendiale spettante e la domanda del dipendente rimette al giudice la scelta tra più classi alternative, il giudice amministrativo non può sostituirsi all'amministrazione nell'esercizio della valutazione tecnico-amministrativa, in assenza della dimostrazione di un parametro normativo cogente o di un presupposto fattuale univoco.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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