Sentenza n. 768/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di revoca del divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti adottato nel 2018
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego con cui la Prefettura ha respinto l’istanza di revoca del divieto di detenzione di armi adottato nel 2018 ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S., chiedendo anche il risarcimento dei danni. Ha dedotto la violazione e l’erronea applicazione degli artt. 10, 11, 42 e 43 T.U.L.P.S. e l’eccesso di potere sotto diversi profili. In particolare, ha contestato il difetto di motivazione del diniego, l’omessa attualizzazione dell’istruttoria sulla propria affidabilità, il mancato rilievo attribuito al decorso di sette anni, il mutamento del proprio stile di vita, la cessazione dell’uso di alcol e sostanze stupefacenti, la ripresa della relazione con la persona coinvolta negli episodi del 2018 senza ulteriori violenze e l’assenza di condanne penali definitive per quei fatti. Il divieto originario era stato fondato su episodi di aggressività e minacce nel contesto della relazione affettiva, sull’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti con interruzione del percorso di disassuefazione e su precedenti penali anche in materia di armi.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondati i motivi e prescindendo dall’eccezione relativa alla natura meramente confermativa dell’atto impugnato. Ha affermato che il rilascio, la conservazione o il ripristino dei titoli in materia di armi non costituiscono oggetto di un diritto soggettivo, trattandosi di deroghe al generale divieto di detenzione subordinate alla piena e continua affidabilità dell’interessato. Il potere prefettizio ha natura preventiva e cautelare, non sanzionatoria, e il giudizio prognostico può fondarsi su elementi indiziari, informative di polizia, situazioni di conflittualità e condotte non sfociate in condanne definitive, secondo il criterio del più probabile che non. Poiché il divieto ex art. 39 T.U.L.P.S. non ha durata predeterminata, l’interessato può chiedere, dopo un congruo periodo, l’aggiornamento della propria posizione; tuttavia, il mero decorso del tempo non impone la revoca, occorrendo sopravvenienze positive, specifiche e documentate, idonee a modificare significativamente il quadro originario. Nel caso concreto, le allegazioni sulla cessazione dell’uso di alcol e stupefacenti e sulla condotta successiva non erano supportate da documentazione del S.E.R.D., certificazioni mediche o esami tossicologici. I sette anni trascorsi non erano decisivi, considerata la pluralità e convergenza degli elementi originari: aggressioni e minacce, abuso di sostanze, interruzione del trattamento e precedenti penali anche in materia di armi. La ripresa della relazione affettiva non costituiva circostanza necessariamente favorevole, poiché lasciava immutato il contesto relazionale nel quale si erano verificati gli episodi. L’assenza di accertamenti penali definitivi non impediva la valutazione amministrativa del rischio, autonoma rispetto all’accertamento della responsabilità penale. La motivazione sintetica del diniego è stata ritenuta sufficiente e coerente con la natura dell’atto; non sono stati ravvisati manifesta illogicità, travisamento o irragionevolezza. È stata respinta anche la domanda risarcitoria, per l’assenza di illegittimità dell’azione amministrativa e, comunque, di specifica allegazione e prova del danno-conseguenza. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 39 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
Il divieto prefettizio di detenzione di armi è una misura preventiva e cautelare, priva di durata temporalmente predeterminata, adottabile sulla base di una valutazione prognostica sull’affidabilità del destinatario.
art. 11 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
Concorre a delineare il potere dell’autorità di pubblica sicurezza in materia di affidabilità e disponibilità delle armi, nell’ambito di una valutazione preventiva del rischio.
art. 43 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
È richiamato dal ricorrente e considerato nel quadro normativo della valutazione prefettizia sull’affidabilità in materia di armi.
art. 10 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
È richiamato dal ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate, senza che il giudice ne ricavi una specifica violazione accertata.
art. 42 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
È richiamato dal ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate, senza che il giudice ne ricavi una specifica violazione accertata.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, data la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e la non opposizione delle parti.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi è una misura preventiva e cautelare, non sanzionatoria, finalizzata a prevenire il rischio di abuso delle armi; il relativo giudizio di affidabilità può fondarsi su elementi indiziari, informative di polizia, situazioni di conflittualità e condotte non definite da una condanna penale, purché tali elementi rendano, secondo il criterio del più probabile che non, non pienamente affidabile l’interessato.
- In materia di armi non sussiste un diritto soggettivo al rilascio, alla conservazione o al ripristino dei relativi titoli, trattandosi di deroghe al generale divieto di detenzione subordinate alla verifica della piena e continua affidabilità del soggetto.
- Il destinatario di un divieto di detenzione di armi privo di durata predeterminata può sollecitare, dopo un congruo periodo, il riesame della propria posizione; il mero decorso del tempo, tuttavia, non impone la revoca della misura, essendo necessarie sopravvenienze positive, specifiche e documentate, idonee a modificare in modo apprezzabile il quadro fattuale e indiziario originario.
- Le allegazioni relative alla cessazione dell’uso di alcol o sostanze stupefacenti e al mutamento della condotta non sono sufficienti, per il riesame favorevole del divieto, se non sono supportate da riscontri oggettivi, quali documentazione del percorso terapeutico, certificazioni mediche o esami tossicologici.
- La valutazione prefettizia del pericolo di abuso delle armi è autonoma rispetto all’accertamento della responsabilità penale: l’assenza di una condanna definitiva per i fatti valorizzati dall’amministrazione non impedisce di attribuire rilevanza sintomatica alle condotte e alle circostanze emerse.
- La domanda risarcitoria non può essere accolta in mancanza dell’illegittimità dell’azione amministrativa e, comunque, richiede specifica allegazione e prova del danno-conseguenza.
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