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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33319/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

Il contribuente ha impugnato tre cartelle esattoriali di cui diceva di essere venuto a conoscenza solo tramite un controllo della propria posizione debitoria presso l'agente della riscossione. Nei gradi di merito il ricorso era stato respinto: il tribunale aveva richiamato la giurisprudenza sull'inoppugnabilità dell'estratto di ruolo, e la corte d'appello aveva confermato rilevando che, poiché le cartelle risultavano ritualmente notificate, l'estratto di ruolo non era impugnabile autonomamente e mancava quindi l'interesse ad agire. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) omesso e/o apparente esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., sostenendo che i giudici di merito avessero solo fittiziamente esaminato la documentazione relativa alle notifiche delle tre cartelle; 2) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 60 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 3, commi 9 e 10, l. 335/1995, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c. La Corte di cassazione ha però posto al centro della decisione la sopravvenuta disciplina dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, introdotta dall'art. 3-bis d.l. 146/2021 conv. in l. 215/2021, che limita la diretta impugnabilità dell'estratto di ruolo ai soli casi tassativi di pregiudizio per partecipazione a procedure di appalto, riscossione di somme da pubbliche amministrazioni o perdita di un beneficio nei rapporti con una PA. Poiché nel caso concreto non era stata allegata alcuna di tali ipotesi, è stato ritenuto che mancasse ab origine l'interesse ad agire contro il solo estratto di ruolo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo corretta la decisione di merito che aveva escluso l'impugnabilità autonoma dell'estratto di ruolo e, conseguentemente, il difetto di interesse ad agire del contribuente. La Corte ha applicato la disciplina sopravvenuta dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, interpretata secondo i principi già affermati dalle Sezioni Unite e ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte costituzionale, osservando che il ricorrente non aveva dedotto alcuno dei pregiudizi tipizzati dalla norma. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la sopravvenienza normativa e giurisprudenziale; è stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per omesso o apparente esame di un fatto decisivo, ma la Corte non accoglie la censura perché il decisum ruota sul difetto di interesse ad agire sopravvenuto e sulla non impugnabilità dell'estratto di ruolo fuori dai casi tipizzati.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    viene evocato dal ricorrente per dedurre violazione di legge, ma la Corte ritiene infondato il ricorso alla luce della disciplina sopravvenuta sull'impugnazione dell'estratto di ruolo.

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    è richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata in tema di notificazione, ma non incide sull'esito perché la Corte valorizza la mancanza di interesse ad agire contro il solo estratto di ruolo.

  • art. 3, commi 9 e 10, l. 335/1995

    è richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, senza che la Corte ne ricavi una violazione idonea a sovvertire la decisione impugnata.

  • art. 3-bis d.l. 146/2021 conv. in l. 215/2021

    ha introdotto l'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, che limita la diretta impugnazione dell'estratto di ruolo ai soli casi tassativi previsti dalla norma.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973

    "l'estratto di ruolo non è impugnabile"; eccezione nei casi di pregiudizio per appalto, verifiche ex art. 48-bis o perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione

    la regola è la non impugnabilità autonoma dell'estratto di ruolo; l'impugnazione diretta è ammessa solo se il debitore dimostra uno dei pregiudizi tassativamente indicati. La norma si applica anche ai debiti previdenziali e opera nei processi pendenti, incidendo sulla condizione dell'azione e sull'interesse al momento della decisione.

  • art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016

    è richiamato come uno dei riferimenti del pregiudizio che consente l'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo in caso di partecipazione a procedure di appalto.

  • art. 1, comma 1, lett. a), regolamento d.m. 18 gennaio 2008, n. 40

    è richiamato come fonte del pregiudizio collegato alla riscossione di somme dovute da soggetti pubblici, rilevante per l'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo.

  • art. 48-bis d.P.R. 602/1973

    è richiamato come ulteriore ipotesi tipizzata che consente la diretta impugnazione del ruolo/cartella se dall'iscrizione a ruolo deriva pregiudizio per le verifiche sui pagamenti della pubblica amministrazione.

  • art. 30, comma 14, d.l. 78/2010 conv. in l. 122/2010

    è richiamato per equiparare l'avviso di addebito alla cartella esattoriale ai fini dell'applicazione della disciplina sull'estratto di ruolo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    viene applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, salvo che il debitore dimostri uno dei specifici pregiudizi indicati dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973.
  • La verifica dell'interesse ad agire va compiuta al momento della decisione, tenendo conto anche delle sopravvenienze normative incidenti sulla tutelabilità della domanda.
  • La disciplina limitativa dell'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo si applica anche ai debiti previdenziali e ai giudizi pendenti.
  • Fuori dalle ipotesi tassative previste dalla legge, l'opposizione diretta all'estratto di ruolo è inammissibile per difetto di interesse, con conseguente rigetto delle censure che mirino a contestarlo autonomamente.
  • In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioContributi previdenziali
RamiProcesso civileTributiPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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