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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33301/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia nasce dalla revoca di una pensione di anzianità riconosciuta dal settembre 2000, in quanto emerso che al momento della decorrenza non risultava cessata l'attività lavorativa dell'assicurato. In un precedente giudizio la Corte di Cassazione aveva già accertato l'indebita erogazione della prestazione e rinviato alla Corte d'Appello per verificare se le somme fossero ripetibili, cioè se l'indebita percezione fosse stata causata da dolo del pensionato. Nel giudizio di rinvio la Corte territoriale ha ritenuto insussistente il dolo: il pensionato aveva dichiarato di aver cessato il lavoro, ma il successivo rapporto di lavoro iniziato pochi giorni dopo risultava conoscibile dall'INPS perché i contributi erano stati regolarmente versati. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione degli artt. 2033 c.c., 52 L. n. 88/1989 e 13 L. n. 412/1991, sostenendo che la dichiarazione resa fosse non veritiera e comunque che l'omessa comunicazione dell'inizio del nuovo rapporto integrasse dolo commissivo o omissivo, rendendo ripetibile l'indebito. Ha inoltre sostenuto che la disciplina speciale sull'indebito previdenziale varrebbe solo per pensioni legittimamente spettanti ma mal calcolate, non per casi in cui venga meno il diritto alla prestazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha confermato che, in materia di indebito pensionistico, si applica la disciplina speciale dell'art. 52, comma 2, L. n. 88/1989, integrata dall'art. 13 L. n. 412/1991, e che la ripetizione delle somme è esclusa salvo dolo dell'interessato. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'Appello secondo cui il dolo non era configurabile, poiché il nuovo rapporto di lavoro era conoscibile dall'ente previdenziale tramite i contributi versati e non risultava una condotta dell'assicurato idonea a occultare la situazione o a rendere più difficile il controllo. La censura dell'INPS è stata considerata una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. L'INPS è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    richiamato dall'INPS come norma generale sulla ripetizione dell'indebito, ma ritenuto recessivo rispetto alla disciplina speciale dell'indebito previdenziale

  • art. 52, comma 2, L. n. 88/1989

    norma speciale che esclude il recupero delle somme non dovute, salvo che l'indebita percezione derivi da dolo dell'interessato

  • art. 13 L. n. 412/1991

    equipara al dolo l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto alla pensione, purché non già conosciuti dall'ente competente

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    consente di dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    norma che ha introdotto il richiamo all'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • In tema di indebiti previdenziali pensionistici, la disciplina speciale dettata dall'art. 52 L. n. 88/1989 prevale sulla regola generale dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c., sicché la ripetizione delle somme non dovute è esclusa salvo il caso di dolo dell'assicurato.
  • Il dolo rilevante ai fini della ripetibilità dell'indebito previdenziale non può essere desunto dal solo silenzio o dalla sola omessa comunicazione, ma richiede che il beneficiario abbia taciuto fatti non già conosciuti o conoscibili dall'ente competente.
  • Se la situazione di fatto che incide sul diritto alla prestazione era conoscibile dall'ente previdenziale attraverso dati e contribuzioni regolarmente versati, non è configurabile il dolo dell'assicurato e le somme indebitamente erogate non sono ripetibili.
  • Quando il ricorso per cassazione mira, sotto la veste della violazione di legge, a ottenere una nuova valutazione del dolo o dei fatti storici già accertati dal giudice di merito, la censura è inammissibilmente diretta a un riesame del merito, sottratto al sindacato di legittimità.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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