Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33251/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore subordinato, già adibito con mansioni di capo-squadra, aveva agito per ottenere dal datore di lavoro il pagamento di somme asseritamente maturate tra il 2010 e il 2014: differenze retributive, TFR aggiuntivo, contributi previdenziali non versati e stipendi non percepiti. Il Tribunale aveva rigettato integralmente le domande per difetto di prova. La Corte d’appello, in parziale riforma, aveva accolto solo in parte la pretesa economica riconoscendo una somma limitata per mensilità arretrate, ma confermando il mancato raggiungimento della prova sul maggior orario di lavoro e quindi sulle voci collegate a straordinari e TFR aggiuntivo. Il ricorso per cassazione articolava quattro motivi: contestazione della valutazione di attendibilità dei testi e della ricostruzione dei fatti; doglianza sulla mancata considerazione degli straordinari e sull’asserita irrilevanza del tema dell’unicità del centro di imputazione di interessi; censura sulla motivazione e sulla prova testimoniale; censura sulla mancata ammissione di prove asseritamente decisive e sulla violazione delle norme sulle prove e sul libero convincimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi mirassero, in sostanza, a ottenere un nuovo esame del merito e della valutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. In particolare, ha osservato che la Corte d’appello aveva motivato in modo congruo e logico l’inattendibilità di alcune deposizioni e la carenza di prova sullo svolgimento di lavoro straordinario; ha inoltre ritenuto che il secondo motivo non colpisse la ratio decidendi, poiché la questione del centro unico di imputazione di interessi non era dirimente a fronte della mancata prova a monte del lavoro straordinario. La Corte ha poi ribadito che il sindacato sulla motivazione è limitato al solo "minimo costituzionale" e che non integra violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. la semplice critica al diverso apprezzamento del materiale probatorio compiuto dal giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, per effetto del rigetto/inammissibilità, è stato dato atto del presupposto per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma richiamata per il rito camerale e per la riserva di deposito dell’ordinanza nel termine previsto.

  • art. 360 c.p.c.

    il ricorrente l’ha invocato per denunciare vizi motivazionali e violazioni di legge, ma le doglianze sono state ritenute inammissibili perché dirette a sollecitare una nuova valutazione del merito.

  • art. 244 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla prova testimoniale; la Corte ha ritenuto che la censura, in concreto, contestasse il merito della valutazione probatoria.

  • art. 253 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente sulle prove testimoniali; la censura è stata ritenuta inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte non ha ravvisato una reale violazione, trattandosi di contestazione della valutazione dei fatti.

  • art. 116 c.p.c.

    la Corte ribadisce che la norma è violata solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dai poteri riconosciutigli; non quando attribuisce diversa forza persuasiva alle prove acquisite.

  • art. 115 c.p.c.

    non è integrata la violazione della norma se si contesta soltanto l’apprezzamento del materiale probatorio da parte del giudice di merito.

  • art. 228 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo insieme ad altre norme sulle prove, ma senza superare il limite del sindacato di legittimità.

  • art. 210 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo in tema di esibizione/ordine di esibizione di documenti o cose, ma la doglianza è stata reputata inammissibile.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    la motivazione è sindacabile in cassazione solo nei limiti del "minimo costituzionale".

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002

    richiamato per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione dell’attendibilità dei testimoni o del materiale istruttorio, perché la selezione e ponderazione delle prove appartengono al giudice di merito.
  • La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se si deduce che il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dei poteri officiosi; non è sufficiente contestare il diverso peso attribuito alle prove ritualmente acquisite.
  • Il sindacato sulla motivazione è limitato al rispetto del "minimo costituzionale": una motivazione congrua e logicamente coerente non è censurabile in cassazione solo perché la parte la ritenga errata o incompleta.
  • È inammissibile il motivo che non colpisce la ratio decidendi della sentenza impugnata, soprattutto quando la decisione si fonda su un rilievo preliminare di mancata prova del fatto costitutivo della pretesa.
  • Quando la domanda di lavoro subordinato riguarda straordinari, TFR aggiuntivo o altre voci accessorie, la mancata prova dello svolgimento del maggior orario preclude l’accoglimento delle pretese che ne dipendono.
  • rami [

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.