Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33287/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro di una impiegata amministrativa presso Roma Capitale, inizialmente assunta con più contratti a tempo determinato dal 30 gennaio 2006 e poi stabilizzata e immessa in ruolo il 3 settembre 2009. La lavoratrice chiedeva il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata nel periodo di precariato e la conservazione della posizione economica D3 inizialmente attribuita, con conseguente condanna dell'ente al pagamento delle differenze retributive. La Corte d'appello ha accolto in parte la domanda, riconoscendo l'anzianità dal 30 gennaio 2006 e le correlate differenze, ma le ha quantificate sulla base dell'inquadramento riconosciuto al momento della stabilizzazione, e non di quello indicato nel primo contratto a termine. Roma Capitale ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 16 CCNL 2018 e 11 CCDI 2017, sostenendo che la disciplina collettiva escluderebbe progressioni economiche automatiche fondate sulla sola anzianità e le limiterebbe a procedure selettive riservate a dipendenti a tempo indeterminato; con il secondo motivo ha richiamato l'art. 23 d.lgs. n. 150/2009, sostenendo che la riforma del lavoro pubblico privatizzato accentuerebbe ulteriormente il carattere selettivo delle progressioni economiche. La resistente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato, quanto al primo motivo, anche profili di inammissibilità nella parte in cui veniva denunciata la violazione di disposizioni di contratti collettivi integrativi non deducibili ex art. 360, n. 3, c.p.c.; comunque ha ritenuto entrambi i motivi infondati. La decisione ha richiamato l'orientamento secondo cui, nel pubblico impiego contrattualizzato, al lavoratore stabilizzato ai sensi della l. n. 296/2006 deve essere riconosciuta l'anzianità di servizio maturata prima dell'acquisizione dello status di tempo indeterminato, quando le mansioni svolte siano identiche a quelle precedentemente svolte a termine, in applicazione del principio di non discriminazione. La Corte ha quindi confermato il riconoscimento dell'anzianità utile del periodo di precariato e delle differenze retributive, con calcolo però in base all'inquadramento spettante al momento della stabilizzazione e non a quello originariamente indicato nel primo contratto a termine. Sono state poste le spese a carico della ricorrente, con distrazione in favore del difensore antistatario, e dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    opera nel pubblico impiego contrattualizzato e vieta trattamenti discriminatori tra lavoratori a termine stabilizzati e dipendenti di ruolo quando le mansioni siano identiche.

  • L. 27 dicembre 2006, n. 296

    la stabilizzazione prevista dalla legge consente il riconoscimento dell'anzianità di servizio pregressa al lavoratore assunto a tempo indeterminato quando ricorrono i presupposti individuati dalla giurisprudenza.

  • art. 16 CCNL 2018

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che le progressioni economiche non sono automatiche e richiedono selezione; la Corte non ne ha tratto un limite ostativo al riconoscimento dell'anzianità pregressa nella fattispecie.

  • art. 11 CCDI 2017

    richiamato dalla ricorrente in senso limitativo delle progressioni economiche; la censura è stata ritenuta comunque infondata.

  • art. 23 d.lgs. n. 150/2009

    invocato per affermare il carattere selettivo delle progressioni economiche nel pubblico impiego privatizzato; la Corte ha escluso che ciò impedisse il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in precedenza.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    non consente di denunciare in cassazione la violazione di disposizioni di contratti collettivi integrativi, profilo indicato dalla Corte come inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    presuppone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, il lavoratore stabilizzato a seguito di procedura prevista dalla legge ha diritto al riconoscimento dell'anzianità maturata nel periodo di lavoro a termine quando le mansioni svolte prima e dopo la stabilizzazione siano identiche o sostanzialmente corrispondenti.
  • Il principio di non discriminazione impedisce che, a parità di funzioni svolte, il lavoratore a termine stabilizzato sia trattato in peius rispetto al dipendente di ruolo solo per il fatto di avere acquisito lo status di tempo indeterminato in un momento successivo.
  • Le clausole dei contratti collettivi che regolano le progressioni economiche selettive non escludono, di per sé, il diverso tema del riconoscimento dell'anzianità pregressa ai fini della ricostruzione del trattamento economico all'atto della stabilizzazione, quando il petitum riguardi la continuità del servizio prestato.
  • In cassazione, la violazione di disposizioni di contratti collettivi integrativi non è deducibile come vizio di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c., con conseguente profilo di inammissibilità della censura ove sia formulata in questi termini.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.