Cassazione Civile, Ordinanza n. 33294/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un medico veterinario specialista ambulatoriale in rapporto di convenzione con un'azienda sanitaria provinciale aveva ottenuto in primo e secondo grado, da un lato, la dichiarazione di nullità di una sanzione disciplinare di revoca dell'incarico per tardiva comunicazione dell'infrazione all'ufficio competente oltre il termine di cinque giorni previsto dalla disciplina applicabile; dall'altro lato, era stata rigettata la domanda di pagamento di somme asseritamente dovute per il plus orario svolto nell'anno 2016, ritenuta priva di adeguate allegazioni in fatto e diritto. Con il ricorso per cassazione il professionista ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe considerato le allegazioni e le prove già dedotte in primo grado, in particolare certificazioni del prolungamento orario sottoscritte dal dirigente, idonee a dimostrare il superamento delle ore attestate dall'azienda sanitaria e mai contestate in causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il vizio di omesso esame non fosse correttamente prospettato, poiché la Corte d'appello aveva in realtà esaminato il fatto storico e si era limitata a valutare l'insufficienza delle allegazioni e della prova poste a sostegno della pretesa economica, formulando un giudizio di idoneità degli atti a soddisfare gli oneri di allegazione e prova e non omettendo l'esame del fatto. Inoltre, la documentazione invocata dal ricorrente non risultava dimostrata come tempestivamente acquisita agli atti, né adeguatamente localizzata o trascritta nel ricorso, con conseguente impossibilità di superare il giudizio espresso dal giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La censura è stata ritenuta infondata/inammissibile perché la decisione di merito non si fondava su una mancata considerazione delle prove, ma su una valutazione della loro insufficienza a sostenere la domanda.
art. 37 ACN per i medici veterinari specialisti ambulatoriali
La Corte d'appello aveva ritenuto che la violazione del termine di cinque giorni per la comunicazione dell'infrazione all'UPD comportasse la decadenza dall'azione disciplinare e quindi la nullità della sanzione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato applicato per dare atto dei presupposti del versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è configurabile solo quando il fatto storico non sia stato esaminato affatto dal giudice di merito; non quando il fatto sia stato considerato e il giudice abbia ritenuto insufficienti o inidonee le allegazioni e le prove a sostegno della domanda.
- Chi deduce in cassazione l'erronea valutazione di documenti o allegazioni deve indicare in modo puntuale la loro tempestiva acquisizione agli atti, la loro localizzazione e il contenuto rilevante, non essendo sufficiente un richiamo generico a documenti prodotti o menzionati nel giudizio di merito.
- La contestazione della sufficienza delle allegazioni e della prova integra una valutazione di merito non sindacabile come omesso esame, se il giudice di merito ha comunque esaminato la vicenda fattuale posta a base della domanda.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 19 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33251/2025 del 19/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 19 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33287/2025 del 19/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 19 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33292/2025 del 19/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 19 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33297/2025 del 19/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 19 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33301/2025 del 19/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 19 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33302/2025 del 19/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →