Sentenza n. 102/2026 - Firenze, Sezione 4
Per l’annullamento, del silenzio e l'inerzia del Comune di Viareggio sulla procedura, avviata su istanza di parte, per il rilascio di concessione demaniale ad uso turistico ricreativo presentata per l'assegnazione della concessione relativa all'area sede dello stabilimento balneare denominato "Bagno Lido" o "Lidino", e per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e dell'inerzia comunale nell'omessa valutazione dei presupposti per pubblicare la suddetta istanza e dar seguito alla successiva procedura comparativa, con conseguente accertamento dell'obbligo di concluderla nonché per la conseguente condanna del Comune a concludere il procedimento con un provvedimento espresso ex art. 117, comma 2, c.p.a. entro un termine fissato da Codesto Tribunale; anche per il tramite, ove occorra, della nomina di un commissario ad acta che a ciò provveda in via sostitutiva ex art. 117, comma 3, c.p.a., con finale assegnazione della concessione al concorrente miglior offerente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio e inerzia del Comune nella prosecuzione della procedura per l’assegnazione di una concessione demaniale marittima relativa a uno stabilimento balneare
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., sostenendo che il Comune fosse rimasto illegittimamente inerte rispetto all’istanza di rilascio della concessione demaniale e che avrebbe dovuto pubblicarla, consentendo la presentazione di domande concorrenti e lo svolgimento della procedura comparativa prevista dall’art. 37 del codice della navigazione e dall’art. 18 del relativo regolamento esecutivo. La ricorrente ha ritenuto che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 89/2025, fosse venuta meno l’incertezza normativa riguardante la quantificazione dell’indennizzo spettante al concessionario uscente. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica all’attuale concessionario e ha dedotto, nel merito, di avere dato riscontro alle istanze, avviato il procedimento, richiesto integrazioni documentali e comunicato l’impossibilità temporanea di procedere alla pubblicazione della domanda, in attesa della determinazione dell’indennizzo.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo manifestamente infondata la domanda e quindi potendo prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità per mancata notifica al controinteressato. Il Collegio ha rilevato che il Comune non era rimasto inerte: aveva interlocuito con la ricorrente, richiesto integrazioni documentali e, con la nota del 10 gennaio 2025, aveva espresso le ragioni per le quali non intendeva proseguire, allo stato, con la pubblicazione dell’istanza, indicando la necessità di determinare previamente l’indennizzo e dando conto dell’avvio della procedura per individuare il professionista incaricato della relativa quantificazione. Secondo il TAR, tale nota non costituiva un atto meramente soprassessorio o dilatorio, ma esprimeva una precisa volontà amministrativa di arrestare temporaneamente la procedura comparativa. Proprio perché dotato di contenuto lesivo, l’atto avrebbe dovuto essere impugnato con azione di annullamento. Nel giudizio sul silenzio non potevano invece essere esaminate le contestazioni rivolte contro la legittimità delle ragioni poste a fondamento della nota comunale, trattandosi di possibili vizi dell’atto espresso e non di una mera inerzia. Le spese sono state compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
L’azione avverso il silenzio presuppone l’inerzia dell’amministrazione rispetto all’obbligo di provvedere; non è il rimedio per contestare direttamente il contenuto lesivo di un atto espresso.
Il rito sul silenzio consente di chiedere l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la condanna dell’amministrazione a concludere il procedimento, ma non consente di sostituire l’impugnazione dell’atto espresso che abbia arrestato la procedura.
art. 36 codice della navigazione
È richiamato quale base normativa della procedura avviata su istanza per il rilascio della concessione demaniale.
art. 37 codice della navigazione
È richiamato quale disciplina della procedura comparativa pubblica per l’assegnazione della concessione demaniale.
art. 18 regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione
È richiamato dalla ricorrente quale disposizione regolatrice della pubblicazione dell’istanza e della comparazione tra eventuali domande concorrenti.
È richiamato dal Comune quale disciplina applicabile alla quantificazione dell’indennizzo spettante al concessionario uscente.
È richiamata nel testo quale legge modificativa dell’art. 4, comma 9, l. 118/2022, nel quadro normativo relativo alla determinazione dell’indennizzo.
È richiamata quale fonte regionale contenente la disciplina degli indennizzi, oggetto di censura costituzionale e di contrasto con la disciplina nazionale.
È richiamata quale legge regionale modificativa della disciplina regionale sugli indennizzi.
sentenza Corte costituzionale n. 89/2025
È menzionata perché avrebbe dichiarato l’illegittimità costituzionale della disciplina regionale sugli indennizzi; il TAR precisa tuttavia che la sua sopravvenienza non elimina la necessità di impugnare l’atto comunale espresso di arresto della procedura.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio è infondata quando l’amministrazione abbia adottato un atto espresso che dia conto delle ragioni per cui non intende, allo stato, proseguire o concludere il procedimento; in tal caso manca un’inerzia qualificabile ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.
- Un atto che arresti una procedura amministrativa esprimendo la volontà dell’amministrazione di non proseguirla, anche se temporalmente limitato o collegato all’attesa di ulteriori determinazioni, non è meramente soprassessorio quando produce un effetto lesivo attuale e rende chiara la scelta amministrativa.
- La qualificazione di un atto come non meramente interlocutorio impone al privato di contestarlo mediante rituale azione di annullamento; nel giudizio sul silenzio non possono essere esaminati i motivi che denunciano l’illegittimità delle ragioni contenute nell’atto espresso.
- Nel giudizio avverso il silenzio il giudice verifica l’esistenza dell’obbligo di provvedere e l’inerzia dell’amministrazione, ma non può utilizzare tale rito per ottenere la prosecuzione di una procedura già arrestata da un provvedimento autonomamente lesivo.
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